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Circolare

Circolare n. 33 del 24/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il regime fiscale agevolato delle stock option alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262. Dopo aver richiamato le condizioni generali previste dall’art. 51 TUIR, l’Agenzia prende atto dell’interpretazione fornita dal Governo per i piani già deliberati prima del 3 ottobre 2006: anche se non prevedono un termine minimo triennale di esercizio, l’agevolazione resta applicabile se le opzioni assegnate prima di tale data sono esercitate solo dopo almeno tre anni dall’assegnazione. Per i piani deliberati dopo il 3 ottobre 2006, invece, rimane necessario il rispetto espresso del vesting period minimo di tre anni.

Disciplina fiscale delle stock option per piani deliberati prima del 3 ottobre 2006

Disciplina delle stock option – piani deliberati prima del 3 ottobre 2006

La circolare interviene per chiarire il regime fiscale applicabile alle stock option alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 29, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. Il documento si concentra in particolare sui piani di stock option già deliberati prima del 3 ottobre 2006 e sul rapporto tra la disciplina generale dell’agevolazione e l’interpretazione successivamente fornita dal Governo.

Quadro normativo e disciplina generale

La disciplina delle stock option riguarda il trattamento fiscale agevolato delle assegnazioni di azioni effettuate dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti o assimilati, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR. L’agevolazione consiste nell’esenzione di una quota del reddito di lavoro dipendente pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente per l’esercizio dell’opzione, a condizione che il corrispettivo versato sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta.

La circolare ricorda inoltre che, per accedere al beneficio, le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente non devono rappresentare una percentuale di diritto di voto in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale superiore al 10 per cento.

Ulteriori condizioni previste dall’art. 51, comma 2-bis, TUIR

La nuova formulazione del comma 2-bis stabilisce che l’agevolazione è applicabile solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

  • l’opzione è esercitabile non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua attribuzione, cioè un vesting period triennale;
  • al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società risulta quotata in mercati regolamentati;
  • il beneficiario mantiene, per almeno cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione, un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.

Chiarimenti già forniti dall’Agenzia

La nuova disciplina era stata già illustrata dall’Agenzia nelle circolari n. 1/E del 19 gennaio 2007 e n. 11/E del 16 febbraio 2007. In tali occasioni era stato affermato che, per i piani di stock option già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora non prevedessero un termine per l’esercizio dell’opzione oppure prevedessero un termine inferiore a tre anni, l’accesso al regime agevolato richiedeva un adeguamento preventivo del piano, con introduzione di un termine non inferiore a tre anni.

Intervento del Governo e superamento del precedente orientamento

La circolare dà conto dell’intervento del Governo in sede parlamentare, nella seduta della Commissione VI della Camera dei Deputati del 16 maggio 2007. In risposta a un’interrogazione, il rappresentante del Governo ha affermato che, per i piani già deliberati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006, i dipendenti beneficiari possono comunque fruire del regime fiscale agevolato anche se il piano prevede un termine inferiore a tre anni o non prevede alcun termine, purché le opzioni assegnate prima del 3 ottobre 2006 siano esercitate dopo almeno tre anni dalla relativa data di assegnazione.

Secondo tale interpretazione, il comportamento del dipendente è coerente con la ratio della norma, che collega il beneficio fiscale alla fidelizzazione del lavoratore per almeno tre anni.

Limiti applicativi della nuova interpretazione

La circolare precisa che questa interpretazione riguarda esclusivamente i piani in corso già deliberati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006. Essa non può essere estesa ai piani deliberati successivamente, per i quali resta obbligatoria la previsione espressa di un vesting period minimo triennale, ai fini del riconoscimento del regime fiscale agevolato.

Effetti sulle precedenti circolari

Alla luce del chiarimento fornito dal Governo, l’Agenzia ritiene superate le indicazioni contenute nelle circolari n. 1/E e n. 11/E nella parte relativa al trattamento fiscale delle stock option riferite a piani già deliberati alla data del 3 ottobre 2006.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 2, comma 29, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha modificato la disciplina delle stock option. La materia riguarda il trattamento fiscale agevolato delle assegnazioni di azioni ai lavoratori dipendenti o assimilati, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera g-bis), del TUIR.

Condizioni ordinarie per l’agevolazione

L’esenzione opera sulla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e quanto corrisposto dal dipendente per l’esercizio, purché tale importo sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta. Inoltre, le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente non devono superare il 10 per cento dei diritti di voto in assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale. L’art. 51, comma 2-bis, TUIR, come modificato, richiede anche che l’opzione sia esercitabile non prima di tre anni dall’attribuzione, che la società sia quotata al momento dell’esercizio e che il beneficiario mantenga per cinque anni un investimento nei titoli non inferiore alla differenza tra valore delle azioni e importo pagato dal dipendente.

Chiarimenti precedenti dell’Agenzia

La nuova disciplina era già stata illustrata nelle circolari n. 1/E del 19 gennaio 2007 e n. 11/E del 16 febbraio 2007. In quelle sedi era stato affermato che, per i piani già deliberati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e privi di un termine di esercizio oppure con termine inferiore a tre anni, l’agevolazione richiedeva un preventivo adeguamento del piano con previsione di un termine non inferiore a tre anni.

Interpretazione del Governo sui piani già deliberati prima del 3 ottobre 2006

La Commissione VI della Camera, nella seduta del 16 maggio 2007, ha riportato la posizione del Governo secondo cui i beneficiari di piani già deliberati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006 possono fruire del regime agevolato anche se il piano prevede un termine inferiore a tre anni o non lo prevede, a condizione che le opzioni assegnate prima del 3 ottobre 2006 siano esercitate decorsi almeno tre anni dalla data di assegnazione. Tale lettura viene giustificata con la finalità di fidelizzazione del dipendente per almeno tre anni.

Limiti dell’interpretazione e conseguenze operative

L’interpretazione vale solo per i piani in corso già deliberati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 262 del 2006 e non può essere estesa ai piani deliberati successivamente. Per questi ultimi resta vincolante la previsione espressa di un vesting period minimo triennale. Alla luce di tale chiarimento, l’Agenzia considera superate le indicazioni contenute nelle circolari n. 1/E e n. 11/E nella parte relativa al trattamento fiscale delle stock option di piani già deliberati al 3 ottobre 2006.

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