Circolare n. 34 del 25/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per verificare il requisito di regolarità fiscale previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 163/2006, resta valido il provvedimento del 25 giugno 2001 sul rilascio della certificazione dei carichi pendenti. La regolarità può essere attestata dall’Ufficio competente se non risultano violazioni tributarie definitivamente accertate; l’irregolarità si considera comunque venuta meno se il debito è stato integralmente soddisfatto, anche tramite definizione agevolata. Le violazioni non ancora definitive devono essere indicate separatamente, perché la valutazione finale spetta alla stazione appaltante.
Requisito di regolarità fiscale nel Codice dei contratti pubblici e validità del modello di certificazione dei carichi pendenti
Requisito di regolarità fiscale nel Codice dei contratti pubblici
La circolare interviene per chiarire la disciplina applicabile alla certificazione della regolarità fiscale richiesta nell’ambito delle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, affronta il dubbio circa l’attualità del provvedimento direttoriale del 25 giugno 2001 relativo alla certificazione dei carichi pendenti e alle istruzioni per gli Uffici competenti.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 38, comma 1, lett. g), del Codice dei contratti pubblici esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, servizi e forniture, nonché dall’affidamento dei subappalti e dalla stipula dei relativi contratti, i soggetti che abbiano commesso violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il possesso dei requisiti è attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Su tale base può essere richiesto agli Uffici dell’Agenzia delle entrate il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale, in particolare per le verifiche effettuate dalla stazione appaltante sull’autocertificazione presentata dall’interessato.
Contenuto della certificazione e criteri di rilascio
La circolare precisa che la regolarità fiscale richiesta dal Codice può essere certificata dall’Ufficio locale competente in relazione alla data o al periodo indicati dal richiedente, a condizione che, sulla base delle informazioni e dei documenti disponibili, risulti che l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente violazioni tributarie definitivamente accertate. Il richiamo è alla nozione di definitività dell’atto per decorso dei termini di impugnazione oppure, se impugnato, per passaggio in giudicato della decisione giurisdizionale, in linea con la risoluzione n. 2/E del 3 gennaio 2005.
Casi in cui l’irregolarità viene meno
La circolare aggiunge che l’irregolarità fiscale si considera venuta meno quando, alla data rispetto alla quale è richiesta la certificazione, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta. Ciò vale anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto mediante definizione agevolata.
Permanenza del provvedimento del 25 giugno 2001
Viene espressamente confermata l’attualità del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, che resta il riferimento generale per tutte le ipotesi in cui l’Agenzia sia tenuta a certificare i cosiddetti carichi pendenti.
Ruolo della stazione appaltante e informazioni da evidenziare
In conformità al provvedimento richiamato, gli Uffici devono indicare separatamente nel certificato anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate. Tale impostazione è giustificata dal fatto che la verifica finale della sussistenza del requisito di regolarità fiscale, ai fini del Codice dei contratti pubblici, spetta alla stazione appaltante. L’Agenzia delle entrate deve quindi fornire tutte le informazioni utili per consentire tale valutazione, sia in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento, sia con riferimento ai subappalti e alla successiva stipula dei contratti.
Vigilanza applicativa
La circolare conclude demandando alle Direzioni Regionali il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite.
Punti principali
Oggetto della circolare e quesito interpretativo
La circolare nasce da richieste degli Uffici circa la perdurante validità del modello di certificazione dei "carichi pendenti" approvato con provvedimento del 25 giugno 2001, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 sul Codice dei contratti pubblici.
Ambito del requisito di regolarità fiscale
L’art. 38, comma 1, lett. g), del Codice dei contratti pubblici esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento, dall’affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti i soggetti che hanno commesso violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse. Il comma 2 prevede l’attestazione del possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.
Certificazione rilasciata dall’Ufficio competente
L’Ufficio locale competente, secondo il domicilio fiscale del soggetto, può certificare la regolarità fiscale riferita alla data o al periodo richiesti, quando dalle informazioni e dai documenti disponibili risulti che non sia stata contestata al contribuente alcuna violazione tributaria definitiva. Il riferimento operativo richiama anche la risoluzione n. 2/E del 3 gennaio 2005.
Effetto del pagamento integrale o della definizione agevolata
L’irregolarità fiscale viene meno se, alla data cui si riferisce la certificazione, la pretesa erariale è stata integralmente soddisfatta, anche attraverso una definizione agevolata.
Attualità del provvedimento del 25 giugno 2001
La circolare conferma che il provvedimento direttoriale del 25 giugno 2001 continua ad applicarsi in generale ogni volta che l’Agenzia delle entrate è chiamata a certificare i carichi pendenti.
Indicazione delle violazioni non definitive
Nel certificato devono essere indicate separatamente anche le violazioni non ancora definitivamente accertate. La valutazione finale della regolarità fiscale ai fini del Codice dei contratti pubblici spetta infatti alla stazione appaltante, mentre all’Agenzia compete fornire tutte le informazioni utili alla verifica.
Vigilanza sulle istruzioni
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni contenute nella circolare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 24 mag 2007Circolare n. 33 del 24/05/2007
- Circolare · 23 mag 2007Circolare n. 32 del 23/05/2007
- Circolare · 22 mag 2007Circolare n. 30 del 22/05/2007
- Circolare · 22 mag 2007Circolare n. 31 del 22/05/2007
- Circolare · 30 mag 2007Circolare n. 35 del 30/05/2007
- Circolare · 31 mag 2007Circolare n. 36 del 31/05/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →