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Circolare

Circolare n. 36 del 31/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra in modo organico la detrazione d’imposta del 55% introdotta dalla legge finanziaria 2007 per specifici interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti. Vengono chiariti i soggetti ammessi, gli immobili interessati, le quattro tipologie di interventi agevolati, gli adempimenti tecnici e documentali verso ENEA, le spese detraibili, i criteri di calcolo e riparto della detrazione, la disciplina in caso di trasferimento dell’immobile, il regime di cumulabilità con altre agevolazioni e l’IVA applicabile alle operazioni eseguite.

Detrazione IRPEF/IRES del 55% per interventi di risparmio energetico su edifici esistenti

Detrazione del 55% per il risparmio energetico su edifici esistenti

La circolare fornisce i chiarimenti applicativi sulla detrazione d’imposta del 55% introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici realizzati su edifici esistenti. L’agevolazione si applica alle spese sostenute nel 2007, con ripartizione del beneficio in tre quote annuali di pari importo, ed è disciplinata dal D.M. 19 febbraio 2007, che ne definisce contenuti tecnici, requisiti e procedure.

Quadro normativo e criteri interpretativi

La circolare evidenzia che la disciplina si innesta sulla normativa sulle ristrutturazioni edilizie, richiamata dal comma 348 della legge finanziaria, ma se ne distingue per entità della detrazione e per alcuni adempimenti specifici. Il riferimento tecnico per la determinazione del risparmio energetico, della certificazione e della terminologia è il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come integrato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311. Il D.M. 19 febbraio 2007, adottato ai sensi del comma 349, disciplina i requisiti tecnici degli interventi agevolabili e le modalità di fruizione del beneficio.

Soggetti ammessi alla detrazione

La detrazione è riconosciuta a tutti i soggetti residenti e non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito. In particolare, possono beneficiarne:

  • le persone fisiche;
  • gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR non titolari di reddito d’impresa;
  • i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Per accedere al beneficio è necessario che le spese siano effettivamente sostenute e rimangano a carico del contribuente, il quale deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo, come proprietà, nuda proprietà, diritto reale, locazione anche finanziaria o comodato.

Per i contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore e non alla società concedente; il beneficio si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing, non sui canoni addebitati all’utilizzatore.

È ammessa anche la fruizione da parte dei familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile, secondo il principio già affermato per le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie. Tale possibilità vale però solo per immobili in ambito privatistico e non per immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Edifici interessati e requisiti dell’immobile

L’agevolazione riguarda edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli rurali e strumentali, a differenza della detrazione per ristrutturazioni edilizie che è riservata agli immobili residenziali. La circolare sottolinea che il requisito dell’esistenza dell’edificio è essenziale e può essere dimostrato dall’iscrizione in catasto, dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’ICI, se dovuta.

Sono esclusi gli interventi su edifici in costruzione e, più in generale, le nuove costruzioni. In alcuni casi sono richieste ulteriori condizioni:

  • per gli interventi agevolabili in generale, l’edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti oggetto dell’intervento, salvo l’installazione dei pannelli solari;
  • nelle ristrutturazioni con frazionamento dell’unità immobiliare, l’agevolazione è compatibile solo con un impianto termico centralizzato a servizio delle nuove unità;
  • nelle demolizioni e ricostruzioni l’incentivo spetta solo in caso di fedele ricostruzione;
  • restano esclusi i lavori di ampliamento.

Interventi agevolati: riqualificazione globale, strutture opache, pannelli solari, climatizzazione

La circolare distingue quattro grandi categorie di interventi agevolati, corrispondenti ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria.

Riqualificazione energetica globale degli edifici (comma 344)

Sono agevolate le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che consentano una riduzione di almeno il 20% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rispetto ai valori della tabella di riferimento. Il limite massimo di detrazione è pari a 100.000 euro.

La circolare chiarisce che non è richiesto un elenco tassativo delle opere: rileva il risultato complessivo in termini di efficienza energetica. Possono rientrare, a titolo esemplificativo, sostituzioni o installazioni di impianti di climatizzazione invernale, anche con generatori non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione, rigenerazione, impianti geotermici e interventi di coibentazione diversi da quelli disciplinati nei commi successivi.

La circolare chiarisce inoltre che, se un intervento specifico consente già di raggiungere il risultato richiesto dal comma 344, esso può essere ricondotto a tale norma con applicazione del relativo massimale di 100.000 euro, ma non è possibile cumulare per le stesse spese la detrazione del comma 344 con quella prevista per i singoli interventi specifici che incidono sul medesimo profilo energetico. Restano invece autonomamente valutabili gli interventi che non incidono sul riscaldamento invernale, come i pannelli solari.

Interventi su strutture opache e infissi (comma 345)

Sono agevolati gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali, strutture opache orizzontali, finestre comprensive di infissi, purché rispettino i valori di trasmittanza termica previsti dalla normativa. Il limite massimo di detrazione è pari a 60.000 euro.

Il decreto attuativo, però, dà rilevanza operativa soprattutto agli interventi sull’involucro edilizio riferiti a strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi. Gli infissi includono anche gli elementi accessori che incidono sulla dispersione termica, come scuri, persiane e cassonetti incorporati.

Per questi interventi non basta la mera sostituzione se il componente già rispettava i valori richiesti: è necessario che, a seguito dei lavori, la trasmittanza si riduca ulteriormente e risulti pari o inferiore ai valori indicati nella tabella di riferimento. Il tecnico asseveratore deve indicare il valore originario del componente e attestare quello finale.

Per le strutture opache orizzontali, ossia coperture e pavimenti, la circolare segnala un problema applicativo derivante da un errore redazionale nella tabella della legge finanziaria e rileva che, in assenza di specifiche disposizioni attuative, al momento tali interventi non consentono di fruire della detrazione del comma 345; possono però eventualmente essere ricondotti al comma 344 se concorrono a raggiungere il livello di risparmio energetico globale richiesto.

Installazione di pannelli solari (comma 346)

È agevolata l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il limite massimo di detrazione è pari a 60.000 euro.

La circolare interpreta in senso non esaustivo l’elencazione delle destinazioni dell’acqua calda, ritenendo che l’agevolazione possa riguardare più in generale strutture commerciali, ricreative o socio-assistenziali in cui sia richiesta la produzione di acqua calda. Resta comunque fermo che l’intervento deve essere eseguito su edifici esistenti.

Il decreto richiede che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e, per quelli realizzati in autocostruzione, alle norme UNI applicabili; è inoltre previsto un termine minimo di garanzia di cinque anni per pannelli e bollitori e di due anni per accessori e componenti tecnici.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (comma 347)

L’agevolazione riguarda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Il limite massimo di detrazione è pari a 30.000 euro.

La sostituzione deve essere integrale o parziale di impianti preesistenti: non sono agevolabili né la semplice installazione di un impianto in un edificio sprovvisto, né la sostituzione con generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione. Restano però possibili la trasformazione di impianti autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore e l’adeguamento di impianti centralizzati per consentire tale contabilizzazione, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche previste.

Spese detraibili e periodo di riferimento

La circolare richiama l’art. 3 del decreto come norma che individua le spese ammesse, precisando che l’elenco non è esaustivo. Sono detraibili anche le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento e per acquisire la certificazione energetica, nonché le opere edilizie funzionali all’intervento.

Per i vari interventi sono espressamente considerate detraibili, tra l’altro:

  • per le strutture opache: fornitura e posa di materiale coibente, materiali ordinari per nuove strutture murarie a ridosso di quelle esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
  • per finestre e infissi: fornitura e posa di nuove finestre comprensive di infissi, oppure miglioramento dei componenti vetrati esistenti con integrazioni o sostituzioni;
  • per i pannelli solari: apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, opere idrauliche e murarie necessarie per l’installazione;
  • per la climatizzazione invernale: smontaggio dell’impianto esistente, fornitura e posa delle apparecchiature necessarie, opere idrauliche e murarie, interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione e sui sistemi di emissione.

Per il comma 344, in assenza di un elenco specifico, le spese detraibili vanno individuate per analogia: sono comprese, oltre alle spese professionali, quelle per materiali di coibentazione, impianti di climatizzazione e opere murarie collegate.

Dal punto di vista temporale, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa sono detraibili le spese pagate con bonifico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007; per i soggetti titolari di reddito d’impresa rilevano le spese imputabili al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Adempimenti per accedere alla detrazione

La procedura è disciplinata dall’art. 4 del decreto e si ispira a quella già prevista per le ristrutturazioni edilizie, ma con una riduzione degli adempimenti formali. La circolare evidenzia in particolare che non è necessario inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e che non è richiesto, ai fini fiscali, l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, ferma restando la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e nei cantieri.

Gli adempimenti richiesti sono i seguenti:

  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici del decreto;
  • trasmettere all’ENEA, telematicamente o a mezzo raccomandata, entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, la certificazione energetica dell’edificio; se le procedure locali non sono definite, va trasmesso l’attestato di qualificazione energetica;
  • trasmettere all’ENEA la scheda informativa dell’intervento secondo il modello dell’allegato E;
  • per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale recante causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o partita IVA del destinatario del bonifico;
  • conservare ed esibire, su richiesta, asseverazione, ricevute dell’invio all’ENEA, fatture e ricevute del bonifico.

L’asseverazione e la certificazione/qualificazione energetica devono essere rilasciate da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali. La circolare include, oltre a ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, anche dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari, nei limiti delle rispettive competenze.

La mancata acquisizione o presentazione della documentazione richiesta comporta la decadenza dal beneficio.

Modalità di calcolo, capienza e riparto della detrazione

La detrazione spetta nella misura del 55% delle spese sostenute ed è utilizzabile sia ai fini IRPEF sia ai fini IRES. Il tetto di 100.000, 60.000 o 30.000 euro rappresenta il limite massimo di detrazione, non di spesa.

Se vengono eseguiti più interventi agevolabili e questi sono cumulabili in base ai chiarimenti della circolare, i rispettivi massimali si sommano. Se invece un intervento è astrattamente riconducibile a più fattispecie, il contribuente deve scegliere una sola agevolazione e indicarla nella scheda informativa all’ENEA.

Il limite massimo di detrazione è riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e va quindi ripartito tra i soggetti che sostengono la spesa in proporzione all’onere effettivamente sopportato. Per i condomìni, il massimale si applica normalmente a ciascuna unità immobiliare, salvo il caso del comma 344, in cui il limite di 100.000 euro riguarda l’intero edificio e va ripartito tra i beneficiari.

Trasferimento dell’immobile

In caso di trasferimento dell’immobile durante il periodo di godimento della detrazione, la circolare richiama la disciplina delle ristrutturazioni edilizie. Le quote residue passano al nuovo titolare in caso di cessione della proprietà o di trasferimento di un diritto reale. Se il soggetto che ha sostenuto la spesa è conduttore o comodatario, la detrazione resta in capo a lui anche se il contratto cessa.

In caso di trasferimento per atto tra vivi, l’acquirente persona fisica subentra solo nelle detrazioni non ancora utilizzate dal venditore. In caso di decesso, il beneficio si trasferisce per intero all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali concesse per i medesimi interventi, ma è compatibile con gli incentivi in materia di risparmio energetico. La circolare precisa che la non cumulabilità riguarda l’ambito delle imposte dirette e, in particolare, le detrazioni concorrenti astrattamente applicabili allo stesso intervento.

Poiché gli ambiti possono sovrapporsi, soprattutto rispetto alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, il contribuente può utilizzare solo una delle agevolazioni per le medesime spese. Se sono ricevuti contributi o incentivi per lo stesso intervento, trova applicazione l’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR, con tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è già fruito della detrazione.

Aliquota IVA applicabile

Per gli interventi di riqualificazione energetica non è prevista una disciplina IVA speciale. Si applicano quindi le ordinarie regole dell’IVA relativa agli interventi di recupero del patrimonio immobiliare, con aliquota determinata in base alla qualificazione edilizia dell’opera.

In particolare, per il 2007, le prestazioni di servizi relative a manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali restano assoggettate all’aliquota del 10%, in forza della proroga disposta dalla legge finanziaria 2007. La riduzione dell’IVA è subordinata anche all’indicazione in fattura del costo della manodopera.

La circolare ricorda inoltre che, nei contratti di appalto, le cessioni di beni restano agevolate solo se fornite nell’ambito del contratto; per i beni significativi, come infissi e caldaie, l’aliquota ridotta si applica nei limiti previsti dalla normativa IVA. Infine, per gli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978, sono richiamate le agevolazioni IVA del 10% previste dalla tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972, indipendentemente dalla categoria catastale del fabbricato.

Punti principali

Ambito soggettivo e oggettivo

La detrazione è riconosciuta a persone fisiche, enti non commerciali, soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, esercenti arti e professioni, società semplici, associazioni tra professionisti e, in generale, ai soggetti titolari di reddito d’impresa, purché sostengano la spesa e questa rimanga a loro carico. Gli immobili devono essere esistenti e possono appartenere a qualsiasi categoria catastale, anche rurale e strumentale. Sono ammesse anche le spese sostenute dai familiari conviventi del possessore o detentore, ma solo per immobili in ambito privatistico e non per immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Interventi agevolati e limiti di detrazione

Sono agevolati gli interventi di riqualificazione energetica globale (comma 344), gli interventi su strutture opache e infissi (comma 345), l’installazione di pannelli solari (comma 346) e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione (comma 347). I limiti massimi di detrazione sono pari a 100.000 euro per la riqualificazione globale, 60.000 euro per strutture opache/infissi e pannelli solari, 30.000 euro per gli impianti di climatizzazione invernale. La detrazione è del 55% delle spese sostenute nel 2007, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Adempimenti tecnici e trasmissione all’ENEA

Per fruire del beneficio è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato e la trasmissione all’ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, della certificazione energetica o, se non prevista dalle procedure locali, dell’attestato di qualificazione energetica, oltre alla scheda informativa degli interventi. I non titolari di reddito d’impresa devono pagare con bonifico bancario o postale con specifiche indicazioni; resta obbligatoria l’indicazione in fattura del costo della manodopera. Deve essere conservata la documentazione e mostrata su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Cumulabilità, trasferimento e IVA

La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per i medesimi interventi, ma è compatibile con gli incentivi in materia di risparmio energetico; eventuali contributi possono generare tassazione separata del rimborso ai sensi dell’art. 17 TUIR. In caso di trasferimento dell’immobile, le quote residue seguono le regole già previste per le ristrutturazioni edilizie. Per l’IVA non è prevista una disciplina speciale: si applicano le aliquote ordinarie del recupero edilizio, inclusa l’aliquota del 10% per talune prestazioni di servizi su immobili residenziali e per gli interventi di recupero edilizio previsti dalla normativa IVA.

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