Circolare n. 6 del 14/06/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare, congiunta Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate, rivede l’orientamento espresso nel 2006 sulla compatibilità tra il regime sostitutivo dell’art. 15 D.P.R. 601/1973 e le clausole che consentono al debitore l’estinzione anticipata del finanziamento. Alla luce del nuovo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’evoluzione normativa in senso favorevole al debitore, viene affermato che la facoltà di adempimento anticipato deriva dalla legge, non incide sulla durata contrattuale e non comporta, di per sé, la perdita delle agevolazioni fiscali. Le conclusioni della circolare n. 6/2006 sono quindi superate, con invito agli uffici a uniformarsi al nuovo indirizzo.
Art. 15 D.P.R. 601/1973: facoltà di adempimento anticipato del debitore e compatibilità con il regime sostitutivo
Art. 15 D.P.R. 601/1973: facoltà di adempimento anticipato del debitore e regime sostitutivo
La circolare congiunta Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate interviene sulla compatibilità tra il regime sostitutivo previsto dall’art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e le clausole contrattuali che consentono al soggetto finanziato di estinguere anticipatamente il finanziamento. L’obiettivo è chiarire l’orientamento applicabile dopo le incertezze interpretative emerse a seguito della circolare n. 6 del 5 dicembre 2006.
Ricostruzione degli orientamenti precedenti
La circolare ripercorre l’evoluzione interpretativa in materia. Con la circolare n. 3 del 27 aprile 2001 era già stato affermato che la richiesta di estinzione anticipata avanzata dal mutuatario rientra nello svolgimento ordinario del rapporto obbligatorio e non fa venir meno i requisiti per usufruire del regime dell’art. 15 D.P.R. 601/1973. Successivamente, le questioni relative alle clausole che attribuiscono il potere di risoluzione anticipata all’istituto mutuante erano state esaminate con la circolare n. 8 del 24 settembre 2002 e con la risoluzione n. 1 del 24 febbraio 2003.
L’intervento della Corte di cassazione, con la sentenza n. 11165 del 26 maggio 2005, ha però posto sullo stesso piano, ai fini della durata minima contrattuale, le clausole di recesso della banca e quelle che consentono al debitore l’estinzione anticipata. In conseguenza di tale evoluzione, la circolare n. 6 del 5 dicembre 2006 aveva ritenuto incompatibili con il regime sostitutivo i contratti che prevedessero espressamente la facoltà del debitore di estinguere prima della durata minima prevista.
Il nuovo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato
A fronte delle difficoltà applicative segnalate dagli uffici e delle perplessità del Notariato, la questione è stata nuovamente sottoposta all’Avvocatura Generale dello Stato, che con parere prot. n. 47332 del 17 aprile 2007 ha esaminato anzitutto il profilo civilistico.
L’Avvocatura ha preso in considerazione i finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca su immobile, riconducibili al credito fondiario di cui all’art. 38 del D.Lgs. 385/1993. In tale ambito, l’art. 40 del testo unico bancario riconosce ai debitori la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, a fronte del compenso omnicomprensivo contrattualmente stabilito.
Secondo il parere, tale facoltà:
- deriva direttamente dalla legge;
- non è subordinata a una specifica clausola contrattuale;
- non è soggetta a limiti temporali di esercizio;
- non incide sulla durata contrattuale del finanziamento, che va determinata prescindendo dalla possibilità di adempiere anticipatamente.
L’Avvocatura ha inoltre richiamato il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella L. 2 aprile 2007, n. 40, evidenziando come il legislatore abbia rafforzato il favor debitoris nei mutui immobiliari, vietando clausole penali o prestazioni a carico del mutuatario in caso di estinzione anticipata e semplificando ulteriormente gli adempimenti a carico del debitore.
Valutazione fiscale e rapporto con l’art. 15 D.P.R. 601/1973
Muovendo dalla ricostruzione civilistica, la circolare osserva che la facoltà di adempimento anticipato è un diritto irrinunciabile del debitore e che il suo riconoscimento non può dipendere da una previsione pattizia espressa. Ne consegue che:
- la mancata previsione contrattuale della clausola non è rilevante;
- l’eventuale previsione contrattuale, anche se non perfettamente allineata alla disciplina imperativa, non incide di per sé sulla durata dell’operazione;
- la durata effettiva del rapporto non può essere assunta come criterio decisivo per negare il regime sostitutivo.
La circolare sottolinea che l’impostazione più coerente con il quadro normativo emergente è quella che valorizza la tutela del debitore e la liberalizzazione del settore, evitando interpretazioni che comportino conseguenze fiscali negative per il solo fatto che il contratto contenga la facoltà di estinzione anticipata o che tale facoltà venga esercitata.
Superamento dell’orientamento del 2006
Alla luce di queste considerazioni, la circolare conclude che le affermazioni contenute nella circolare n. 6 del 5 dicembre 2006 devono ritenersi superate. Non è quindi condivisibile la tesi secondo cui la presenza nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine di clausole che consentano al soggetto finanziato di estinguere anticipatamente il debito prima della durata minima ex art. 15 D.P.R. 601/1973 comporti l’incompatibilità con il regime tributario sostitutivo.
La nuova lettura è inoltre presentata come necessaria per evitare una disparità di trattamento rispetto alla surrogazione del mutuo ex art. 1202 c.c., per la quale il legislatore ha espressamente escluso il venir meno dei benefici fiscali e l’applicazione di imposte sostitutive o ordinarie.
Indicazioni applicative finali
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sulla corretta applicazione dei nuovi indirizzi. La Direzione Centrale "Audit e Sicurezza" dell’Agenzia delle Entrate e la Direzione Centrale "Audit" dell’Agenzia del Territorio devono tenerne conto nell’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
In sintesi, la circolare riporta l’orientamento amministrativo all’impostazione originaria favorevole alla conservazione del regime sostitutivo in presenza della facoltà di adempimento anticipato del debitore, valorizzando il quadro civilistico e la più recente evoluzione normativa in materia di mutui e liberalizzazioni.
Punti principali
Evoluzione degli orientamenti interpretativi
La circolare ricostruisce gli interventi precedenti sull’art. 15 del D.P.R. 601/1973. Dopo la circolare n. 3/2001, che aveva ribadito che l’estinzione anticipata richiesta dal mutuatario non fa venir meno i presupposti del regime sostitutivo, era intervenuta la circolare n. 8/2002 e la risoluzione n. 1/2003 sul diverso tema del recesso dell’istituto mutuante. La sentenza della Cassazione n. 11165/2005 aveva poi assimilato, ai fini della durata minima contrattuale, il recesso della banca e la facoltà di estinzione anticipata del debitore. Su tale base la circolare n. 6/2006 aveva ritenuto incompatibili con il regime agevolato le clausole che consentissero al soggetto finanziato di estinguere anticipatamente il debito prima della durata minima prevista.
Nuovo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato
L’Avvocatura Generale dello Stato, con parere prot. n. 47332 del 17/4/2007, ha riesaminato la questione distinguendo il profilo civilistico e quello tributario. Sul piano civilistico, con riferimento ai finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca, rientranti nel credito fondiario, ha osservato che l’art. 40 del D.Lgs. 385/1993 attribuisce al debitore la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito, corrispondendo il compenso contrattualmente stabilito. Tale facoltà è riconosciuta direttamente dalla legge e non dipende da una specifica clausola contrattuale; le clausole sul punto hanno essenzialmente funzione di disciplinare le conseguenze economiche dell’esercizio del diritto.
Rilevanza della normativa bancaria e del decreto Bersani-bis
Il parere sottolinea che la facoltà di adempimento anticipato del debitore rientra in un quadro normativo che attribuisce rilievo crescente al favor debitoris. In particolare, l’art. 7 del D.L. 7/2007, convertito nella L. 40/2007, per i mutui immobiliari vieta la stipula di patti e clausole che prevedano penali o prestazioni a carico del mutuatario in caso di estinzione anticipata, rendendo non più necessaria l’espressa previsione contrattuale della facoltà di estinguere anticipatamente il rapporto. Vengono richiamati anche gli artt. 8 e 13 del medesimo decreto, relativi alla surrogazione e alla cancellazione dell’ipoteca, come ulteriori espressioni della tutela del debitore.
Valutazione sul piano tributario
Secondo la nuova impostazione, la facoltà di adempimento anticipato è un diritto irrinunciabile del debitore, fondato sulla legge e non sul contratto. La sua eventuale menzione nel contratto, o l’assenza di una clausola espressa, è irrilevante ai fini della determinazione della durata contrattuale del finanziamento. Di conseguenza, la sola previsione della facoltà di estinzione anticipata non può incidere sul mantenimento del regime sostitutivo dell’art. 15 D.P.R. 601/1973, né può determinare effetti fiscali negativi; eventuali conseguenze si porrebbero solo se si accedesse a un’interpretazione ormai non coerente con l’evoluzione normativa.
Superamento della circolare n. 6/2006
La circolare afferma espressamente che le conclusioni della circolare n. 6 del 5 dicembre 2006 devono ritenersi superate. Non è quindi corretta la tesi secondo cui i contratti di finanziamento a medio e lungo termine perderebbero l’agevolazione in presenza di clausole che consentano al soggetto finanziato l’estinzione anticipata prima della durata minima dell’art. 15 D.P.R. 601/1973. La nuova interpretazione valorizza la coerenza con il quadro civilistico, con la normativa di liberalizzazione e con la necessità di evitare disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di estinzione anticipata, come la surrogazione del mutuo.
Indicazioni operative per gli uffici
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione della circolare. La Direzione Centrale "Audit e Sicurezza" dell’Agenzia delle Entrate e la Direzione Centrale "Audit" dell’Agenzia del Territorio devono tener conto dei nuovi indirizzi interpretativi nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.
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