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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

AGEVOLAZIONI FISCALI - Imposta sostitutiva - Perizia redatta professionista - Mancata asseverazione e/o giuramento - Affrancamento valori plusvalenti - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato ritenuto corretto l’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione finanziaria. La rivalutazione del valore della partecipazione non si era perfezionata, poiché la perizia non era stata giurata. Di conseguenza, il valore periziato non poteva sostituire il costo storico di acquisto ai fini del calcolo della plusvalenza, che doveva quindi essere determinata secondo i criteri ordinari.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva ceduto una partecipazione non qualificata pari al 5% e intendeva determinare la plusvalenza utilizzando il valore risultante da una perizia redatta da un professionista, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’affrancamento del maggior valore. Tuttavia, la perizia non risultava asseverata e/o giurata secondo quanto richiesto dalla disciplina applicabile.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni

    La rivalutazione consente di sostituire il costo o valore di acquisto della partecipazione con quello risultante dalla perizia, ma soltanto se sono rispettati tutti gli adempimenti formali e sostanziali previsti, compresa l’asseverazione o il giuramento della perizia.

  • Norme sulla determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni

    In assenza di una rivalutazione validamente perfezionata, la plusvalenza deve essere calcolata confrontando il corrispettivo di cessione con il costo storico fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali basate su una perizia richiedono il rigoroso rispetto degli adempimenti formali previsti dalla legge.
  • La sola redazione della perizia non è sufficiente: quando è richiesta l’asseverazione o il giuramento, tale formalità costituisce condizione necessaria per il perfezionamento della rivalutazione.
  • Se la rivalutazione non è perfezionata, il valore indicato nella perizia non può essere utilizzato per ridurre la plusvalenza imponibile.
  • In caso di cessione di partecipazioni, è opportuno verificare prima della vendita sia il contenuto della perizia sia la tempestività e regolarità del giuramento o dell’asseverazione e del pagamento dell’imposta sostitutiva.

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