Sentenza n. 186/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi: - sul decreto ingiuntivo n. 151/2021 emesso dal Giudice di Pace di Gravina in Puglia il 15 ottobre 2021 recante condanna del Comune di Grumo Appula al pagamento in favore di Antonio Pasquale Tucci della somma di euro 1.081,00, oltre gli interessi come previsti per legge e al pagamento delle spese per euro 38,50 e competenze di causa per euro 100,00, oltre IVA e CPA in favore dell’avv. Giovanni Cataldi, in qualità di procuratore antistatario; - sulla sentenza n. 2197/2021 emessa dal Tribunale di Bari, recante condanna del Comune di Grumo Appula “alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in euro 150,00 per spese vive ed euro 750,00 per compenso professionale, oltre 15%, iva e cap”, con distrazione in favore dell’avv. Giovanni Cataldi, in qualità di procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo del Giudice di pace e di una sentenza passata in giudicato, recanti condanne pecuniarie a carico del Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace, relativo al pagamento di euro 1.081,00 oltre interessi in favore del creditore, nonché di euro 138,00, oltre IVA e CPA, in favore dell'avvocato antistatario, e di una sentenza del Tribunale ordinario, relativa alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 150,00 per spese vive ed euro 750,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario. I titoli erano stati ritualmente notificati in forma esecutiva ed erano divenuti definitivamente esecutivi o passati in giudicato. I ricorrenti hanno dedotto la persistente inerzia del Comune, nonostante la decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, decorso il quale è possibile procedere all'esecuzione forzata. Il Comune, pur ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che i ricorrenti potevano legittimamente rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza per ottenere l'esatto adempimento degli obblighi derivanti da un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e da una sentenza passata in giudicato, anche se emessi dal giudice ordinario. Dagli atti non risultava l'avvenuta esecuzione dei titoli da parte del Comune, nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Comune è stato quindi ordinato a provvedere integralmente entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio, attribuendogli il compito di dare integrale esecuzione ai titoli entro ulteriori 30 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Comune. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione delle statuizioni contenute in un titolo giudiziale definitivo o definitivamente esecutivo, anche quando il titolo provenga dal giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, tra cui la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente, nei casi previsti, di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'ente pubblico.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esatto adempimento degli obblighi derivanti da un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo o da una sentenza passata in giudicato emessi dal giudice ordinario, quando il debitore sia una pubblica amministrazione.
- L'azione di ottemperanza presuppone la mancata esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione, verificabile anche in relazione alla rituale notificazione del titolo e al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, in luogo dell'amministrazione inadempiente, dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere autorizzato a delegare gli adempimenti esecutivi a un funzionario del proprio ufficio, purché sia assicurata l'integrale esecuzione del titolo giudiziale.
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