Cassazione Civile, Ordinanza n. 19965/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (figlio)
La controversia
La controversia nasce da due bonifici, per complessivi euro 113.000, effettuati dal padre a favore del figlio tramite conto corrente cointestato. Il padre aveva chiesto la declaratoria di nullità per difetto di forma della donazione diretta di denaro, o in subordine la revoca per indegnità, nonché aveva disconosciuto la propria sottoscrizione apposta agli ordini di bonifico; il figlio aveva sostenuto che le somme costituissero compenso per cure, assistenza e spese da lui anticipate, dunque adempimento di obbligazioni naturali, e in subordine aveva invocato la cointestazione del conto e la presunzione dell'art. 1854 c.c. Il Tribunale aveva ritenuto le dazioni donazioni dirette nulle per difetto di forma e aveva condannato alla restituzione dell'intera somma. In appello il figlio aveva proposto querela di falso contro l'autenticazione della firma apposta dal difensore sulla seconda procura alle liti, deducendo che la firma non fosse stata raccolta in presenza del conferente e che non vi fosse certezza sulla riferibilità della procura al padre, oltre a censurare l'ultrapetizione e ribadire la tesi dell'obbligazione naturale. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la querela di falso per tardività e, nel merito, aveva rideterminato la condanna restitutoria nella sola somma di euro 100.000. In cassazione il figlio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 221 c.p.c. per l'inammissibilità della querela di falso, sostenendo che l'autenticazione della procura poteva essere contestata solo con querela e senza limiti temporali; 2) violazione dell'art. 182 c.p.c. per non avere il giudice assegnato termine per produrre l'originale della procura o rinnovarla; 3) violazione dell'art. 2034 c.c. per il mancato riconoscimento dell'adempimento di obbligazione naturale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la contestazione investisse anche l'autenticità della procura e che l'autografia attestata dal difensore sia contestabile solo mediante querela di falso, senza preclusioni temporali. Ha inoltre affermato che, rilevato un difetto di rappresentanza o di autenticazione, il giudice deve promuovere la sanatoria ex art. 182 c.p.c. in qualsiasi fase e grado del giudizio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
La contestazione dell'autografia attestata dal difensore nella procura alle liti richiede la querela di falso; nel caso concreto la censura in appello riguardava anche l'autenticità della procura e non poteva essere dichiarata inammissibile per la sola forma della doglianza.
art. 83, terzo comma, c.p.c.
La certificazione dell'autografia della sottoscrizione da parte del difensore ha natura pubblicistica nell'ambito del processo, sicché l'attestazione del difensore assume rilievo assimilabile a quella del pubblico ufficiale ai fini della contestazione mediante querela di falso.
art. 182, secondo comma, c.p.c.
Il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione deve promuovere la sanatoria in qualsiasi fase e grado del giudizio, assegnando un termine alla parte; non operano preclusioni derivanti da decadenze processuali.
L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2
La disciplina riformata dell'art. 182 c.p.c. si applica nel senso di consentire la sanatoria del difetto di rappresentanza senza limiti temporali preclusivi.
art. 2034 c.c.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere che le dazioni di denaro costituissero adempimento di obbligazioni naturali e quindi non fossero ripetibili; la Corte non ha esaminato il motivo perché assorbito.
art. 1854 c.c.
Norma richiamata in subordine dal convenuto in relazione alla cointestazione del conto corrente; non è stata oggetto della decisione di legittimità.
art. 360 c.p.c.
Le censure di cassazione sono state prospettate come violazione di legge ai sensi del n. 3 del primo comma.
Massime di principio
- L'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore sulla procura alle liti, quando sia contestata nella sua autenticità o nelle modalità della sua attestazione, può essere rimossa solo con querela di falso.
- La contestazione della procura alle liti non è soggetta a una preclusione temporale rigida: il giudice, ove ravvisi un difetto di rappresentanza o autenticazione, deve attivare la sanatoria ex art. 182 c.p.c. in ogni stato e grado del processo.
- Il vizio relativo alla seconda procura del difensore può essere rilevante anche se il giudizio era stato inizialmente validamente instaurato con diversa procura, perché incide sulla validità dell'attività difensiva successivamente svolta.
- Quando il motivo accolto impone un nuovo esame della controversia su un presupposto processuale, restano assorbite le ulteriori censure di merito non scrutinabili utilmente in quella fase.
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