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Sentenza

Sentenza n. 2489/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di bonus "Carta del Docente" e spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 257 del 30 aprile 2024 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dei ricorrenti, di importi variabili da euro 500 a euro 2.500, complessivamente riferiti a diversi anni scolastici, a titolo di bonus "Carta del Docente" previsto dall’art. 1 della l. n. 107/2015, oltre alle spese di lite liquidate in euro 5.500, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore. I ricorrenti hanno dedotto la mancata integrale esecuzione del giudicato e hanno chiesto che fosse ordinato al Ministero di adempiere, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 3 settembre 2025, la notificazione del titolo all’amministrazione il 7 maggio 2024 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 23 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento agli interessati delle somme riconosciute dal Tribunale del lavoro, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi su istanza dei ricorrenti e completare il pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. È stata esclusa la spettanza di un ulteriore compenso al commissario, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza per ottenere il pagamento di somme nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto proponibile poiché notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale fonte del bonus "Carta del Docente", oggetto delle somme riconosciute dal giudicato del giudice del lavoro.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso in favore del commissario ad acta incaricato dell’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro non integralmente eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine congruo, individuando le somme dovute secondo il contenuto del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionando il suo intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e alla presentazione di un’apposita istanza degli interessati.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dal giudice, e può essere incaricato di adottare ogni misura necessaria per l’integrale esecuzione del giudicato.
  • In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, l’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione può essere svolto senza ulteriore compenso, salvo diversa previsione del giudice o della legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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