Sentenza n. 526/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'Ordinanza di sospensione dei lavori c/o l'immobile sito in Comune di Olgiate Molgora (LC) -OMISSIS- censito al NCEU: f-OMISSIS- (doc.1), notificata in data 04.03.2023, con la quale il Comune di Olgiate Molgora ha disposto la sospensione dei lavori come da oggetto, sull'immobile di proprietà dei ricorrenti, avviando il relativo procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990; nonché con riserva di domandare la condanna della P.A. resistente e dei suoi Responsabili, in solido tra loro, al risarcimento del danno ingiusto procurato a parte ricorrente e con pari riserva di motivi aggiunti avverso ulteriori e seguenti atti, se parimenti illegittimi, della parte resistente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/5/2023: dell'Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi c/o l'immobile sito in Comune di Olgiate Molgora (LC) via S. Rocco n. 1 (angolo via Roma) censito al NCEU: -OMISSIS-(doc.1), con la quale il Comune di Olgiate Molgora ha ordinato la non prosecuzione dell'intervento di sopraelevazione dell'altezza interna dei locali e di provvedere alla demolizione e rimozione delle opere abusive; con riserva di domandare la condanna della P.A. resistente e dei suoi Responsabili, in solido tra loro, al risarcimento del danno ingiusto procurato a parte ricorrente e con pari riserva di motivi aggiunti avverso ulteriori e seguenti atti, se parimenti illegittimi, della parte resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sospensione dei lavori e successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relative a un intervento di sopraelevazione dell'altezza interna dei locali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di sospensione dei lavori, deducendo la violazione degli artt. 19 l. 241/1990 e 27 d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per mancata indicazione del termine di efficacia della sospensione ed erronea valutazione dei fatti. Con motivi aggiunti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione, deducendo vizi propri e derivati, difetto di motivazione e di istruttoria e travisamento dei fatti, contestando in particolare la sussistenza dell'abuso edilizio consistente nell'aumento di circa 75 cm dell'altezza del sottotetto. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il Comune ha chiesto invece la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha qualificato la dichiarazione dei ricorrenti non come rinuncia né come causa di cessazione della materia del contendere, ma come manifestazione del venir meno dell'interesse alla decisione, in assenza di un'attività amministrativa satisfattiva. Ha quindi dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e i motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., nonché improcedibile l'intervento ad adiuvandum, essendo quest'ultimo accessorio e subordinato alla posizione del ricorrente principale. Ai fini delle spese, il Collegio ha applicato la soccombenza virtuale, ritenendo che le censure sarebbero state verosimilmente respinte nel merito. In particolare, la censura sulla durata della sospensione era infondata perché l'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 predetermina ex lege la durata massima in quarantacinque giorni e il richiamo normativo contenuto nell'ordinanza rendeva determinabile il termine. Quanto all'ordinanza di demolizione, il verbale di sopralluogo redatto da pubblici ufficiali costituiva atto pubblico fidefaciente, fino a querela di falso, sulle circostanze di fatto accertate; le contestazioni dei proprietari erano generiche e non idonee a superare le risultanze del verbale, corroborate da documentazione catastale e fotografica. Il TAR ha posto le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, a carico solidale dei ricorrenti e dell'interveniente in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede la declaratoria di improcedibilità quando, per una sopravvenuta circostanza di fatto o di diritto, il ricorrente non conserva un interesse concreto e attuale a una decisione di merito, anche solo strumentale o morale.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
art. 19 l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla legittimità dell'intervento amministrativo e dell'ordinanza di sospensione dei lavori; il giudice non ne svolge una specifica interpretazione decisiva.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
La disposizione determina ex lege in un massimo di quarantacinque giorni l'efficacia della sospensione dei lavori; il richiamo a tale norma nell'ordinanza esclude l'indeterminatezza temporale del provvedimento.
art. 64 c.p.a.
L'onere di provare lo stato legittimo dell'immobile e di fornire elementi idonei a contraddire gli accertamenti amministrativi grava sul proprietario che agisce in giudizio.
art. 2700 c.c.
Il verbale di sopralluogo redatto e sottoscritto da agenti e tecnici comunali, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto attestate e direttamente accertate.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre soltanto quando, nel corso del giudizio, un'attività spontanea dell'amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale del ricorrente; la mera dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse, in assenza di un provvedimento amministrativo satisfattivo, comporta invece l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo, costituisce un elemento idoneo a fondare la declaratoria di improcedibilità quando la prosecuzione del giudizio non potrebbe arrecare al ricorrente alcuna utilità concreta, strumentale o morale.
- L'intervento adesivo dipendente è accessorio e subordinato alla posizione del ricorrente principale; quando il ricorso principale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche l'intervento segue la medesima sorte, salvo un autonomo interesse dell'interveniente alla prosecuzione, non configurabile nel caso esaminato.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice deve effettuare una delibazione sommaria della fondatezza delle domande originarie. La sospensione dei lavori disposta ai sensi dell'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 non è temporalmente indeterminata se l'atto richiama la durata massima legale di quarantacinque giorni.
- Il verbale di sopralluogo redatto da pubblici ufficiali costituisce atto pubblico fidefaciente, fino a querela di falso, sulle circostanze di fatto direttamente accertate; contestazioni generiche e mere prospettazioni testimoniali non sono sufficienti a superarne l'efficacia probatoria.
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