Cassazione Civile, Ordinanza n. 24128/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un insegnante volta a ottenere il riconoscimento del corretto punteggio nella domanda di inserimento nelle graduatorie definitive di insegnamento, circolo e istituto per il triennio 2017/2020. Il ricorrente assumeva che l'istituto scolastico avesse attribuito un punteggio provvisorio errato, omettendo di considerare alcuni titoli professionali e di servizio già riconosciuti in precedenti procedure o in virtù di decisioni giudiziali, e valutandone altri in modo non corretto. Sulla base di tali asseriti errori chiedeva anche il risarcimento dei danni. In cassazione deduceva, con un primo motivo, la violazione degli artt. 420 c.p.c. e 2697 c.c. per la mancata decisione sulle richieste istruttorie e per la ritenuta carenza di prova, sostenendo di avere già formulato istanze istruttorie analitiche, inclusa la nomina di un CTU. Con un secondo motivo denunciava l'omesso esame di fatti decisivi e la carente motivazione sulla domanda principale, lamentando che la Corte di merito non avesse considerato varie circostanze relative ai punteggi, ai titoli, al doppio punteggio per servizio in sede carceraria, agli obblighi di motivazione dell'amministrazione e alle conseguenti ricadute economiche e professionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che esso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità delle allegazioni e sulla conseguente inammissibilità della consulenza tecnica e degli altri mezzi di prova; inoltre, il ricorrente non aveva riportato nel ricorso per cassazione le richieste istruttorie formulate nei gradi di merito né aveva spiegato la decisività delle prove dedotte, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. Ha anche escluso che vi fosse una vera censura ex art. 2697 c.c., poiché la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova ma aveva ritenuto inidonee o inammissibili le richieste istruttorie. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha evidenziato la preclusione derivante dalla doppia conforme, l'indeterminatezza del fatto decisivo asseritamente omesso e l'inammissibilità di una censura che mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e a un nuovo giudizio di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché non realmente correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 420 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle richieste istruttorie nel rito del lavoro, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e non autosufficiente.
art. 2697 c.c.
La Corte ha precisato che non vi era una falsa applicazione dell'onere della prova, perché il giudice di merito non aveva posto a carico della parte un fatto da provare da altri, ma aveva reputato generiche o inammissibili le allegazioni e le prove richieste.
art. 366, n. 6 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile anche perché non riportava specificamente le richieste istruttorie e non indicava con chiarezza la decisività delle prove non ammesse.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato escluso poiché il ricorrente non aveva individuato un fatto storico decisivo specifico, limitandosi a una pluralità di elementi e argomentazioni.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una nuova valutazione del merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Applicato il limite della doppia conforme, che preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di merito coincidono nelle ragioni di fatto.
L. 241/1990
Richiamata dal ricorrente per asseriti obblighi di preavviso, risposta e motivazione dell'amministrazione, ma tali profili non hanno condotto ad accoglimento del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a una critica astratta o meramente reiterativa.
- La censura relativa al diniego di mezzi istruttori è inammissibile se non riproduce nel ricorso per cassazione le richieste formulate nei gradi di merito e non spiega in modo puntuale la decisività delle prove pretermessa.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia realmente invertito o alterato il riparto dell'onere probatorio; non quando abbia ritenuto generiche, carenti o inammissibili le allegazioni e le prove offerte.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, discusso tra le parti, idoneo da solo a determinare con certezza un esito diverso; non è sufficiente richiamare una pluralità di circostanze, deduzioni o elementi istruttori.
- La denuncia di motivazione insufficiente o di errori nella valutazione del materiale probatorio non può trasformarsi in una richiesta di nuovo giudizio di merito in cassazione.
- La preclusione della doppia conforme impedisce la proposizione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nelle ragioni di fatto poste a base del rigetto.
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