Ordinanza n. 1773/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., “Del provvedimento prot. n. 0076892/2026 del Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico del Comune di Giugliano emanato il giorno 01.06.2026 recante il “divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande avviata con scia fascicolo n. del 16.05.2026 e contestuale ordine di chiusura immediata ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L. 241/90, nei locali ubicati alla via Licola Mare n. 121 – soc. “B.A.T. BAGNI ALBERGHI E TURISMO S.R.L.”, notificato in data 03.06.2026 e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale che vada ad incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente, nonché di atti antecedenti, preordinati, consequenziali o comunque connessi al relativo procedimento amministrativo.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande avviata mediante SCIA e contestuale ordine di chiusura immediata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, l. 241/1990, vietava la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e disponeva la chiusura immediata dei locali. È stata proposta domanda cautelare, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di ricorso; il giudice rileva tuttavia che la ricorrente non avrebbe chiarito neppure in giudizio la propria effettiva posizione rispetto alla normativa edilizia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. In sede cautelare ha ritenuto, con valutazione sommaria, che il ricorso apparisse infondato, ravvisando un contrasto con la normativa edilizia e sottolineando che la parte ricorrente non aveva chiarito la propria effettiva posizione neppure nel giudizio. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio è stato ritenuto non adeguatamente apprezzabile anche perché l’attività era recentissima, essendo iniziata il 16 maggio 2026. Ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rimessa alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
divieto di prosecuzione dell’attività e contestuale ordine di chiusura immediata
Il provvedimento comunale impugnato è stato adottato sulla base del potere previsto dalla disposizione nell’ambito del procedimento relativo alla SCIA.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare collegiale.
art. 56 c.p.a.
La parte ricorrente ha chiesto l’adozione di misure cautelari anche in via monocratica, ma l’ordinanza definisce la domanda cautelare collegiale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, a un esame sommario, emergano profili di contrasto dell’attività con la normativa edilizia e il ricorrente non abbia chiarito adeguatamente la propria posizione giuridica e fattuale, neppure nel processo.
- La recente intrapresa dell’attività costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può condurre a ritenere non adeguatamente dimostrato o apprezzabile il pregiudizio cautelare derivante dalla sospensione dell’attività.
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