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Ordinanza

Ordinanza n. 393/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di rigetto/rifiuto della domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivo Lavoro (prot. nr. 4708) formulata dal sig. -OMISSIS- nato in Pakistan (EE) il 12/11/1995 - emesso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ambasciata d'Italia Ad islamabad - -OMISSIS- , in data 24/10/2024 e notificato al ricorrente in data 01/11/2024.

Giustizia amministrativa202413933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza di nomina del commissario ad acta, poiché l'avvio del procedimento di riesame della domanda di visto ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla misura richiesta. Le spese della fase sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di nomina di commissario ad acta per la mancata esecuzione di una sentenza che aveva annullato il diniego di visto d'ingresso per lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione degli affari esteri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente impugnato il provvedimento con cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, tramite l'Ambasciata d'Italia a Islamabad, aveva rigettato o rifiutato la domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia per lavoro. Con sentenza n. 14731 del 24 luglio 2025 il TAR aveva accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato. Successivamente, lamentando la mancata ottemperanza alla sentenza, il ricorrente ha chiesto, con istanza del 25 settembre 2025, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso della fase camerale, entrambe le parti hanno comunicato che l'amministrazione aveva avviato il procedimento di riesame della domanda di visto, facendo venir meno l'interesse alla nomina del commissario.

Massime di principio

  • La domanda di nomina di un commissario ad acta diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione avvia il procedimento di riesame imposto o conseguente alla sentenza, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale all'intervento sostitutivo.
  • L'avvio del riesame da parte dell'amministrazione, pur non equivalendo necessariamente alla definizione favorevole della domanda sostanziale, è sufficiente a escludere l'interesse attuale alla nomina del commissario ad acta quando la richiesta era diretta a ottenere proprio l'attivazione del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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