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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35549/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente impugnava davanti alla CTP due avvisi di accertamento per differenza IMU relativi agli anni 2012 e 2013, oltre sanzioni e interessi, nonché il classamento di un immobile. La controversia nasceva da una variazione Docfa presentata nel 2014, con cui la contribuente chiedeva un diverso inquadramento catastale del bene, sostenendo che, dopo un frazionamento, l’unità non avesse più le caratteristiche per essere classificata come C/1 e dovesse invece essere ricondotta a D/8 oppure, in subordine, a C/1 classe 5. La CTP aveva rigettato la domanda sull’IMU e accolto solo parzialmente quella sul classamento. In appello l’Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione: la CTR aveva ritenuto corretto il ripristino della categoria C/1 originariamente richiesta dalla stessa contribuente nel 2010, affermando che le modifiche interne non avevano mutato le caratteristiche dell’immobile e che la decorrenza del classamento era quella della domanda del contribuente, così da legittimare gli avvisi IMU per il 2012-2013. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 331 c.p.c. e nullità della sentenza d’appello per mancata notificazione dell’appello al Comune, ritenuto litisconsorte necessario; 2) omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancata notificazione dell’accertamento catastale; 3) violazione delle norme catastali per l’asserito errato inquadramento in C/1 invece che D/8; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR non avrebbe spiegato perché le caratteristiche tipologiche e costruttive dell’immobile non fossero mutate dopo il frazionamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse della ricorrente, rilevando in ogni caso che non sussisteva litisconsorzio necessario tra Agenzia e Comune nelle controversie tra classamento catastale e imposta locale, perché il Comune non è parte necessaria del giudizio sulla rendita/classamento. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio implicasse il rigetto dell’eccezione di mancata notificazione dell’accertamento catastale. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha accolto il quarto motivo, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente e non consentiva di comprendere l’iter logico-giuridico seguito, specialmente sulla decisiva questione della corretta categoria catastale dell’immobile dopo il frazionamento. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    La mancata notificazione dell’appello ad un soggetto non litisconsorte necessario non impone integrazione del contraddittorio.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il coordinamento con le norme processuali civili sul litisconsorzio e sulle impugnazioni nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È il parametro per denunciare nullità della sentenza, tra cui omessa pronuncia e motivazione mancante o apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il rigetto dell’appello comporta il rigetto implicito della questione riproposta.

  • art. 8, comma 1, r.d.l. n. 652/1939

    Norma richiamata dalla ricorrente per contestare il corretto classamento catastale dell’immobile.

  • artt. 6, 61 e 63 d.P.R. n. 1142/1949

    Richiamati per la disciplina del classamento e della rendita catastale.

  • art. 8 d.P.R. n. 138/1998

    Richiamato per i criteri di classificazione catastale degli immobili.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la loro mancanza integra motivazione apparente.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Nel processo tributario la sentenza deve indicare i motivi della decisione; l’omissione determina nullità.

  • Cost., art. 111, comma 6

    Impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali come presidio costituzionale del giusto processo.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per la possibilità di impugnare congiuntamente l’atto di classamento e l’avviso di liquidazione che su di esso si fonda.

  • art. 102 c.p.c.

    Esclusa la sua applicazione perché nella specie mancava un litisconsorzio necessario tra Agenzia e Comune.

  • art. 74, comma 3, L. n. 342/2000

    Ritenuto non incidente sulla disciplina sostanziale del rapporto, ma solo sulla rimessione in termini per atti precedenti al 31 dicembre 1999.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario concernente il classamento catastale e l’imposta locale che ne deriva, il Comune non è litisconsorte necessario nella causa sulla rendita; la controversia sul classamento è autonoma rispetto a quella sull’avviso impositivo, con rapporto di pregiudizialità e non di inscindibilità.
  • L’omessa notifica dell’appello a un soggetto che non sia parte necessaria non determina nullità rilevabile d’ufficio né impone l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione di appello, accogliendo il gravame, comporta il rigetto implicito della questione riproposta dalla controparte.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche e generiche senza spiegare quali elementi di fatto e di diritto lo abbiano condotto alla decisione, soprattutto su questioni decisive e controverse.
  • Nel sindacato di legittimità sulla motivazione è censurabile non la mera insufficienza argomentativa, ma solo l’anomalia motivazionale che si traduca in mancanza sostanziale di motivazione secondo il minimo costituzionale.
  • Quando la corretta categoria catastale dipende dalle caratteristiche concrete dell’immobile dopo un frazionamento, la sentenza deve confrontarsi in modo specifico con le circostanze fattuali dedotte e con la documentazione prodotta; la formula assertiva non consente il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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