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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13982 - Corte di Cassazione

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - Fondo integrativo dell' ex Consorzio Autonomo del Porto di Genova - Trattamento previdenziale - Natura - Regime tributario - Distinzione temporale - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta dall’INPS, quale sostituto d’imposta, sulla pensione integrativa per gli anni 1997-2006, sostenendo che la tassazione dovesse riguardare soltanto l’87,5% dell’importo. La CTP di Genova aveva accolto il ricorso; la CTR della Liguria aveva respinto l’appello dell’Agenzia, riconoscendo il rimborso per il 2004-2006 e rilevando la decadenza per le annualità precedenti. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente; dall’altro, che il trattamento del Fondo CAP non fosse una prestazione pensionistica complementare agevolabile e che, comunque, le prestazioni erogate dopo il 31 dicembre 2000 non fossero tassabili soltanto all’87,5%.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: dalla sentenza della CTR, considerata nel suo complesso, si comprendevano la questione e la ragione della decisione, sicché la motivazione non era apparente. Ha accolto il secondo motivo quanto al regime fiscale applicabile: il trattamento del Fondo CAP, confluito nell’INPS dal 1° gennaio 1987, è una prestazione di previdenza complementare, distinta giuridicamente dalla pensione obbligatoria anche se erogata insieme a essa. Tuttavia, per le prestazioni periodiche erogate dal 1° gennaio 2001, non opera più la riduzione forfettaria della base imponibile all’87,5%: si applica la disciplina vigente al momento dell’erogazione, con tassazione al netto dei redditi già assoggettati a imposta e di quelli indicati dalla legge, se determinabili. Poiché la domanda di rimborso accolta dalla CTR riguardava il 2004-2006, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Spese dell’intero giudizio compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 1 e 18

    Alla luce delle richiamate disposizioni deve ritenersi, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, che anche i fondi integrativi già istituiti dagli enti di cui alla L. n. 70 del 1975, alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421 e in particolare il Fondo di previdenza dei dipendenti INPS [...] sono soggetti alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 124 del 1993.

    La disciplina delle forme pensionistiche complementari si applica anche ai fondi integrativi preesistenti degli enti pubblici ricompresi nella legge n. 70 del 1975, incluso il fondo INPS subentrato a quello del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 47, comma 1, lett. h-bis), e 48-bis, comma 1, lett. d) (nel testo applicabile ratione temporis)

    Dal primo gennaio 2001, quindi, "le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma periodica... si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'art. 41, se determinabili" [...] e non già solo sull'"87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto".

    Per le prestazioni periodiche erogate dal 1° gennaio 2001, la base imponibile non è ridotta automaticamente al 87,5%: è determinata al netto delle componenti già tassate e di quelle previste dalla norma, purché determinabili. La disciplina applicabile è quella vigente al momento dell’erogazione.

  • D.L. 17 dicembre 1986, n. 973, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1987, n. 26

    Il Fondo di previdenza dei dipendenti INPS - ente espressamente menzionato dalla L. n. 70 del 1975 (art. 1, comma 3, e punto 1 della tabella allegata a detta legge), subentrato - ai sensi del D.L. 17 dicembre 1986, n. 973, art. 13, convertito con modificazioni nella L. 13 febbraio 1987, n. 26 - al Consorzio autonomo del porto di Genova, nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali [...] sono soggetti alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 124 del 1993.

    Il subentro dell’INPS nei compiti previdenziali del Consorzio non modifica la natura complementare del trattamento erogato dal fondo né lo sottrae alla disciplina del D.Lgs. n. 124 del 1993.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. f), con decorrenza dal 1° gennaio 2001

    Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, lett. f (avente effetto, come già evidenziato, dal primo gennaio 2001) è rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2003, essendo stato soppresso dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1 a decorrere dal primo gennaio 2004.

    La disposizione ha segnato il passaggio, dal 1° gennaio 2001, dal criterio forfettario dell’87,5% alla tassazione delle prestazioni periodiche al netto delle componenti già assoggettate a imposta, se determinabili; il successivo intervento normativo ha mantenuto tale criterio dal 2004.

  • D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1

    - "d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'art. 41, se determinabili";

    Dal 1° gennaio 2004 le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma periodica seguono il criterio della base imponibile netta previsto dalla lettera d), senza applicazione delle disposizioni richiamate dell’art. 48.

  • D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4

    Successivamente, la disposizione di cui del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d) - introdotta, con effetto dal 1^ gennaio 1998, del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4 - ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate alla lett. h bis) del comma 1 dell'art. 47 stesso D.P., non sono più soggette alle disposizioni dell'art. 48 stesso D.P. [...] ma continuano a costituire reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto.

    Nel regime applicabile dal 1998 e fino al mutamento decorrente dal 2001, le prestazioni periodiche complementari costituivano reddito nella misura dell’87,5% dell’importo lordo.

  • D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 421, e L. 23 ottobre 1992, n. 421

    La disciplina legale dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, ai sensi dell'art. 1 (Ambito di applicazione), concerne tutte le forme di previdenza preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

    Il passaggio richiama il criterio generale secondo cui la disciplina riguarda le forme preordinate a integrare la previdenza obbligatoria. Il provvedimento considera inoltre i fondi esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992 inclusi nel perimetro della disciplina complementare.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 4, e 61; codice di procedura civile, art. 132

    Nel caso di specie, dall'esame complessivo della sentenza si comprendono il fatto oggetto del giudizio e le ragioni della decisione avendo la CTR affermato, con rinvio a precedenti giurisdizionali della Suprema Corte, ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, che "che il D.Lgs. n. 124 del 1993, si riferisce a tutte le forme pensionistiche complementari esistenti alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421", dovendosi escludere che la pronuncia impugnata incorra nel vizio processuale denunciato.

    La motivazione non è nulla se, valutata la sentenza come corpus unitario, consente di individuare il fatto controverso, la regola applicata e il collegamento tra la questione e la soluzione, anche quando la motivazione rinvia a precedenti.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La sentenza impugnata va cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, va decisa ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.

Massime di principio

  • Un fondo integrativo preesistente di un ente pubblico non è escluso dalla disciplina della previdenza complementare per il solo fatto di essere stato istituito prima del D.Lgs. n. 124 del 1993 o di essere confluito in un diverso ente erogatore.
  • La corresponsione in un’unica soluzione insieme alla pensione obbligatoria non trasforma la prestazione complementare in pensione obbligatoria: occorre distinguere i titoli giuridici e le componenti del trattamento.
  • Per determinare la tassazione di una prestazione pensionistica periodica conta la disciplina vigente al momento dell’erogazione, non soltanto la data in cui è maturato il diritto.
  • Per le prestazioni erogate prima del 1° gennaio 2001 poteva applicarsi, secondo il regime allora vigente, l’imponibilità dell’87,5% dell’importo; per quelle successive si applica il criterio di tassazione al netto delle componenti già tassate e di quelle legislativamente indicate, se determinabili.
  • Una motivazione che riproduce o richiama norme non è automaticamente apparente: è sufficiente che, letta nel suo insieme, renda riconoscibile il percorso logico-giuridico e la ragione concreta della decisione.

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