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Sentenza

Sentenza n. 108/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento I) con il ricorso introduttivo: - del decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania prot. n. PG/2025/0010637 del 9.1.2025 – comunicato a mezzo pec in pari data – recante il rigetto /archiviazione definitiva dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 11.6.2024 prot. n. 290037 per il rilascio del parere di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 152/2006 per il progetto “Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 189 del 15/9/2021 per l’impianto di messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi con sede in Quarto (NA) alla Via Spinelli Brindisi 10”; - della nota della G.R. Campania – Ufficio Genio Civile prot. n. 477191 del 10/10/2024 e della successiva nota del medesimo Ufficio Genio Civile prot. n. 604550 del 18.12.2024, citate nel provvedimento di cui sopra; - di tutti gli atti istruttori, ivi compreso il preavviso di rigetto dell’istanza della ricorrente recante prot. n. 481708 del 14.10.2024; - degli atti presupposti e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente II) con i motivi aggiunti: - della nota della Regione Campania, Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, prot. n. PG/2025/00128255 del 13.3.2025 – comunicato a mezzo pec in pari data – con la quale la Regione contesta il mancato possesso della Valutazione Ambientale con riferimento all’impianto, di proprietà della ricorrente, di messa in riserva e recupero rifiuti inerti non pericolosi con sede in Quarto (NA); - se ed in quanto possa occorrere, della nota della Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli – prot. n. PG/2025/00160457 del 28.3.2025 – comunicata a mezzo pec in pari data – con la quale la Regione comunica alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dalla stessa presentata in data 25.3.2025, di variante non sostanziale per l’adeguamento dell’impianto alla disciplina “End of Waste” secondo il DM 28.6.2024 n. 127; - se ed in quanto possa occorrere, della nota della Regione Campania – prot. n. 128082 del 11/3/2024 nella parte in cui si afferma che il Decreto Dirigenziale n. 189 del 15/9/2021 sarebbe stato rilasciato senza la preventiva sottoposizione alla procedura ambientale.

Giustizia amministrativa202500967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di verifica postuma di assoggettabilità a VIA per la modifica sostanziale di un impianto di recupero di rifiuti, nonché atti conseguenti e presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestore impianto rifiuti)

Prevale il privato

La controversia

La società, titolare di un’autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. 152/2006 per un impianto situato all’interno di un’area di cava, ha impugnato il rigetto dell’istanza di verifica postuma di assoggettabilità a VIA relativa all’introduzione di una fase di lavaggio della sabbia e alla realizzazione di ulteriori opere e impianti. L’amministrazione aveva ritenuto che l’impianto, non essendo funzionalmente connesso all’attività estrattiva e non risultando completata la ricomposizione ambientale né dichiarata formalmente l’estinzione della cava, non potesse essere assentito nel sito. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione della disciplina regionale sulle cave, sostenendo che il sito potesse essere destinato al riuso per attività secondarie sostenibili; l’erroneità del presupposto secondo cui la precedente valutazione di non assoggettabilità a VIA del 2011 fosse divenuta inefficace dopo cinque anni; l’assenza di un significativo impatto ambientale della modifica; la violazione dell’affidamento derivante dall’autorizzazione unica del 2021; e l’illegittimità di un eventuale annullamento d’ufficio implicito dell’autorizzazione, per violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche la presa d’atto regionale della mancanza di una valutazione ambientale e il preavviso di rigetto della successiva istanza di variante per l’adeguamento alla disciplina End of Waste.

La decisione

Il TAR ha ritenuto legittimo il ricorso dell’amministrazione alla verifica postuma di assoggettabilità a VIA. Ha affermato che la valutazione di non assoggettabilità del 2011, pur in assenza di una specifica disciplina espressa sulla sua durata, è soggetta al termine quinquennale previsto per la VIA dall’art. 26, comma 6, d.lgs. 152/2006, applicabile anche allo screening. La limitata efficacia temporale è giustificata dalla natura dinamica dell’ambiente e dalla necessità che la valutazione sia attuale; inoltre, la modifica progettuale richiesta comportava nuovi interventi non presenti nella valutazione originaria. È stata quindi ritenuta legittima, in astratto, la procedura di VIA postuma ex art. 29, comma 3, d.lgs. 152/2006, anche nella forma patologica riferita a un progetto già realizzato in assenza di una valutazione ambientale ancora efficace. Nel merito, tuttavia, il TAR ha ritenuto illegittimo il rigetto, perché l’amministrazione aveva erroneamente considerato necessarie la previa ricomposizione ambientale e la formale estinzione della cava. Il PRAE contempla infatti, quale alternativa alla ricomposizione naturale e ambientale, il riuso del sito mediante destinazioni d’uso innovative compatibili con il contesto, comprese le attività secondarie sostenibili. Gli atti della stessa Regione avevano già riconosciuto la compatibilità dell’attività della società con tale categoria di riuso. Sono stati pertanto annullati gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e quelli impugnati con i motivi aggiunti, fatta eccezione per il preavviso di rigetto del 28 marzo 2025, dichiarato inammissibile perché atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    Disciplina l’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero dei rifiuti, richiamata quale titolo autorizzativo originario.

  • art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006

    Riguarda la valutazione preliminare per individuare la procedura ambientale applicabile alle modifiche dei progetti.

  • art. 19 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA, finalizzata a stabilire se un progetto possa produrre impatti ambientali significativi.

  • art. 26, comma 6, d.lgs. 152/2006

    I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

    Il termine quinquennale, pur riferito testualmente alla VIA, è stato ritenuto applicabile anche alle valutazioni di non assoggettabilità, sicché lo screening deve essere rinnovato quando il progetto non sia stato realizzato entro tale termine o quando intervengano modifiche significative.

  • art. 29, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA … l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

    Consente all’autorità competente di imporre l’avvio di una procedura ambientale postuma e di autorizzare provvisoriamente la prosecuzione dell’attività, previa valutazione dei rischi sanitari, ambientali e culturali.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente con riguardo all’asserito annullamento d’ufficio implicito dell’autorizzazione unica; il TAR ha deciso la controversia sulla diversa e assorbente erroneità del presupposto relativo al riuso del sito di cava.

  • art. 23 l. Reg. Campania 54/1985

    È stato interpretato nel quadro della disciplina regionale delle cave, senza ricavarne un divieto assoluto di riuso del sito per attività compatibili.

  • artt. 60, 66 e 67 Norme di Attuazione del PRAE

    Prevedono che il recupero dei siti di cava possa avvenire mediante ricomposizione naturale e ambientale oppure mediante riuso per destinazioni innovative compatibili, comprese le attività secondarie sostenibili.

Massime di principio

  • La valutazione di non assoggettabilità a VIA è soggetta a efficacia temporale limitata, anche quando la disciplina applicabile non ne stabilisca espressamente la durata, poiché la valutazione ambientale deve essere attuale e riferita alle condizioni mutevoli del territorio e dell’opera; il termine quinquennale previsto per la VIA può essere applicato anche allo screening.
  • La sopravvenienza di modifiche sostanziali dell’opera, consistenti in nuovi interventi o impianti non considerati nella valutazione originaria, impone una nuova verifica ambientale, indipendentemente dal fatto che l’opera originaria fosse stata già esclusa dalla VIA.
  • La procedura di valutazione ambientale postuma prevista dall’art. 29, comma 3, d.lgs. 152/2006 può trovare applicazione quando la precedente valutazione di non assoggettabilità sia divenuta inefficace per decorso del termine, e l’autorità può consentire la prosecuzione dell’attività solo valutando i rischi sanitari, ambientali e per il patrimonio culturale.
  • Nella disciplina regionale delle cave, la ricomposizione ambientale non costituisce necessariamente l’unica modalità di recupero del sito: ove previsto dagli strumenti applicabili, il riuso per attività secondarie sostenibili e compatibili con il contesto può costituire un’alternativa, anche in assenza di una formale dichiarazione di estinzione della cava.
  • Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, e la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse, salvo che ricorrano specifiche ragioni che ne rendano immediatamente lesivi gli effetti.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzioneLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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