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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43845/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino per tre profili: 1) contestazione della rinnovata affermazione di responsabilità di Luca Salkanovic per il fatto ascritto al capo 3), fondata sul riconoscimento operato in appello da un teste di polizia giudiziaria che in primo grado era stato invece considerato suggestivamente influenzato (i difensori sostenevano che il Tribunale, avendo visionato i fotogrammi, aveva correttamente ritenuto la qualità dell'immagine insufficiente al riconoscimento); 2) richiesta di riqualificazione del fatto del capo 3) da ricettazione a furto; 3) censura per omesso riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità (art. 648, comma 4) in favore di Brendon Salkanovic, il quale avrebbe avuto un ruolo minimale (scaricamento di un solo scatolone).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la valutazione del riconoscimento effettuata dalla Corte d'appello rientri nel merito e non sia sindacabile in sede di legittimità: il teste è stato ritenuto attendibile per la sua conoscenza pregressa dell'imputato e per la fermezza del riconoscimento. Sulla riqualificazione, la Cassazione ha osservato che l'accoglimento avrebbe determinato un risultato sanzionatorio sfavorevole al ricorrente (il furto pluriaggravato avrebbe una pena maggiore della ricettazione), perciò non v'è interesse a che il motivo sia accolto. Quanto all'attenuante della particolare tenuità, è stata confermata la valutazione negativa della Corte d'appello: il ricorrente era ritenuto responsabile in concorso per la ricettazione di numerosi beni e non è stato dimostrato né il valore limitato del bene né la marginalità dell'intervento (la difesa non ha neppure specificato il contenuto dello scatolone). Infine la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta tempestiva di discussione orale; la Corte ha proceduto su base scritta.

  • art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112

    Richiamata per stabilire l'applicabilità della procedura scritta richiamata dall'art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020 nel caso concreto.

  • art. 648, quarto comma, cod. pen.

    Riferimento all'attenuante della particolare tenuità del fatto in relazione al reato di ricettazione; la Corte ha interpretato e applicato la norma in senso restrittivo: l'attenuante richiede valore particolarmente lieve del bene e caratteri di marginalità, occasionalità e modestia dell'azione, non presenti nel caso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e a una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorsi dichiarati inammissibili per motivi ritenuti imputabili ai ricorrenti; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le valutazioni di attendibilità dei testi e dei riconoscimenti visivi operate dal giudice di merito (Tribunale o Corte d'appello) sono in linea di principio insindacabili in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.
  • Un riconoscimento per percezione (testimoni che conoscono l'imputato) può essere ritenuto affidabile dal giudice di merito anche quando le immagini video sono di bassa qualità, se il teste dimostra conoscenza e sicurezza; il difensore deve quindi contrastare tale valutazione con argomentazioni e prove concrete sull'errore o sulla suggestione.
  • L'eventuale richiesta di riqualificazione del fatto deve considerare l'interesse del ricorrente: trasformare la qualificazione in un reato più grave può risultare sfavorevole e quindi non costituire motivo utile ad impugnare.
  • L'attenuante della particolare tenuità è applicata in modo restrittivo: occorre dimostrare il valore esiguo del bene, la marginalità del ruolo dell'imputato, l'occasionalità e la modestia dell'azione; la difesa deve fornire elementi specifici e quantificabili per ottenere il riconoscimento.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (anche per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità), quindi è opportuno valutare attentamente le ragioni di fatto e di diritto prima di proporre impugnazioni.

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