Corte di giustizia, Sentenza C-767/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024. — 1Dream OÜ e a. contro Latvijas Republikas Saeima. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Satversmes tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Confisca di beni, strumenti e proventi di reato – Decisione quadro 2005/212/GAI – Direttiva 2014/42/UE – Ambito di applicazione – Procedimento penale nazionale che può condurre alla confisca di beni acquisiti illecitamente – Assenza di accertamento di un reato – Confisca senza condanna – Motivi diversi dalla malattia o dalla fuga. — Cause riunite C-767/22, C-49/23 e C-161/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunendo tre rinvii pregiudiziali della Corte costituzionale lettone, ha stabilito che la disciplina UE minima in materia di confisca penale non copre una procedura autonoma sulla natura illecita dei beni, distinta dal procedimento penale principale e non finalizzata all’accertamento del reato. Di conseguenza, non era necessario esaminare le questioni su accesso agli atti, regime probatorio, ricorso e mantenimento degli effetti della normativa nazionale. La sentenza chiarisce che la direttiva 2014/42/UE richiede comunque un collegamento con un reato e non consente di attrarre nel proprio ambito procedure meramente patrimoniali prive di accertamento penale.
Ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212/GAI e della direttiva 2014/42/UE rispetto a una procedura nazionale autonoma di confisca di beni acquisiti illecitamente, separata dal procedimento penale principale e non subordinata all’accertamento del reato.
La questione giuridica
Se una normativa lettone che consente, durante un procedimento penale, di avviare un procedimento autonomo sulla confisca di beni acquisiti illecitamente, fondato su elementi tratti dal fascicolo d’indagine ma indipendente dall’accertamento del reato e dalla condanna, rientri nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212/GAI e della direttiva 2014/42/UE; e, in caso affermativo, se siano compatibili con il diritto a un equo processo, il regime di accesso agli atti, il regime probatorio, il diritto di ricorso e il mantenimento degli effetti della normativa eventualmente incompatibile.
Principio di diritto
La decisione quadro 2005/212/GAI e la direttiva 2014/42/UE non si applicano a una procedura nazionale, anche se incardinata nel sistema di procedura penale, che sia esclusivamente diretta ad accertare se un bene sia stato acquisito illecitamente e a disporne la confisca sulla base degli atti di un diverso procedimento penale, quando tale procedimento di confisca non consente di accertare il reato presupposto e non presuppone una condanna, neppure nei casi di malattia o fuga dell’indagato o imputato; la confisca disciplinata dagli atti UE richiede invece un nesso con un reato e rientra solo nei casi espressamente contemplati dalla direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione quadro 2005/212/GAI
- Articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI
- Direttiva 2014/42/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE
- Articolo 2 della direttiva 2014/42/UE
- Articolo 4 della direttiva 2014/42/UE
- Articolo 5 della direttiva 2014/42/UE
- Articolo 6 della direttiva 2014/42/UE
- Articolo 8 della direttiva 2014/42/UE
- Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE
- Regolamento (UE) 2018/1805
- Articolo 252 TFUE
Confisca di beni acquisiti illecitamente e ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE
La pronuncia riguarda tre domande di pronuncia pregiudiziale della Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale lettone) concernenti una procedura nazionale autonoma di confisca di beni acquisiti illecitamente, avviata durante procedimenti penali per riciclaggio ma separata dal giudizio sul reato. La Corte è chiamata a verificare se tale meccanismo rientri nella decisione quadro 2005/212/GAI e nella direttiva 2014/42/UE, e solo in subordine la compatibilità con gli articoli 47 e 48 della Carta e con il principio del primato.
Fatti e procedimenti principali
Nei procedimenti C‑767/22, C‑49/23 e C‑161/23, fondi, strumenti finanziari e beni immobili appartenenti ai vari ricorrenti erano stati sequestrati nell’ambito di indagini penali per riciclaggio su larga scala. In un secondo momento, il responsabile del procedimento aveva avviato procedimenti separati relativi a "beni acquisiti illecitamente", trasmettendo al giudice documentazione estratta dai fascicoli d’indagine. Tali procedimenti potevano portare alla confisca dei beni e al trasferimento al bilancio dello Stato, indipendentemente dalla conclusione del procedimento penale principale.
Nella causa C‑767/22 i ricorrenti contestavano il regime di accesso agli atti del procedimento separato; nella causa C‑49/23 contestavano la mancanza di impugnazione contro alcune decisioni di confisca; nella causa C‑161/23 contestavano il regime probatorio che attribuiva alla persona interessata l’onere di dimostrare la liceità dell’origine dei beni.
Normativa dell’Unione richiamata
La Corte richiama, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212/GAI, che impone agli Stati membri di consentire la confisca di strumenti o proventi di reati punibili con pena superiore a un anno. Richiama inoltre la direttiva 2014/42/UE, soprattutto gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 14, nonché i considerando 5, 15, 16, 21 e 22.
Particolarmente rilevante è l’articolo 4 della direttiva: il paragrafo 1 riguarda la confisca dopo condanna penale definitiva; il paragrafo 2 estende l’obbligo solo quando la condanna non sia possibile, almeno per malattia o fuga dell’indagato o imputato, e il procedimento penale avrebbe potuto concludersi con una condanna. La Corte richiama anche il considerando 13 del regolamento (UE) 2018/1805, per distinguere il suo più ampio campo di applicazione da quello della direttiva 2014/42.
Ragionamento della Corte sull’ambito di applicazione
La Corte ricorda che la decisione quadro 2005/212 e la direttiva 2014/42 stabiliscono norme minime sulla confisca in materia penale e presuppongono una connessione con un reato. La nozione di "confisca" della direttiva implica infatti la privazione definitiva di un bene ordinata in relazione a un reato.
Da ciò la Corte deduce che non rientra nel loro ambito un procedimento nazionale che, pur previsto dal codice di procedura penale, sia esclusivamente volto ad accertare se un bene sia stato acquisito illecitamente, sulla base di elementi tratti da un diverso fascicolo penale, senza che il giudice del procedimento di confisca sia legittimato ad accertare il reato presupposto e senza che tale accertamento sia stato già compiuto nel procedimento principale.
La Corte precisa inoltre che il solo fatto che la procedura sia disciplinata dalle norme di procedura penale non è decisivo. Né l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/42 può estendere il campo di applicazione a procedure che non mirano ad accertare l’esistenza di un reato: tale disposizione riguarda infatti casi eccezionali in cui la confisca è possibile anche senza condanna, ma sempre nell’ambito di un procedimento penale nel quale il giudice possa valutare la sussistenza del reato.
Conseguenze sulle altre questioni pregiudiziali
Poiché la procedura lettone non rientra nell’ambito di applicazione della decisione quadro 2005/212 né della direttiva 2014/42, la Corte dichiara che non occorre rispondere alle questioni relative a:
- accesso agli atti e equo processo;
- regime probatorio e presunzione di innocenza;
- diritto di impugnazione;
- eventuale mantenimento degli effetti della normativa nazionale incompatibile.
La Corte aggiunge soltanto che il giudice nazionale dovrà eventualmente verificare se siano applicabili, ai procedimenti principali, altre direttive dell’Unione richiamate incidentalmente, in particolare la direttiva 2012/13/UE e la direttiva (UE) 2016/343.
Dispositivo
La Corte unisce le tre cause ai fini della sentenza e afferma che la decisione quadro 2005/212/GAI e la direttiva 2014/42/UE devono essere interpretate nel senso che non rientra nella loro sfera di applicazione una normativa nazionale che consente, nel corso di un procedimento penale volto ad accertare se una persona abbia commesso un reato, di avviare un procedimento diretto alla confisca di beni acquisiti illecitamente, quando tale procedimento non riguarda l’accertamento del reato e non si fonda su motivi di malattia o fuga dell’interessato.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la decisione delimita in modo netto il perimetro delle norme minime UE in materia di confisca: esse si applicano solo se la misura è effettivamente ancorata a un reato e al suo accertamento, non anche quando l’ordinamento nazionale costruisce un procedimento patrimoniale autonomo, anticipato e separato dal giudizio penale. In tali ipotesi, la tutela del contraddittorio, dell’accesso agli atti e del ricorso dipenderà anzitutto dal diritto nazionale e da eventuali altre fonti UE eventualmente applicabili.
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