Sentenza del 25/01/2019 n. 2212 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle dogane aveva recuperato, per l'anno d'imposta 2007, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse prevista dal D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la legittimità dell'assoggettamento all'imposta degli operatori privi di concessione, deducendo profili di discriminazione, violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, difetto di motivazione, insussistenza della territorialità e non conformità della pretesa alla disciplina impositiva.
La decisione
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018, che ha dichiarato illegittime le norme nella parte in cui assoggettavano all'imposta, per le annualità precedenti al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, l'Agenzia delle dogane ha annullato in autotutela l'avviso relativo al 2007. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3
La norma disciplinava l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. È stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per le annualità anteriori al 2011, nella parte in cui includeva le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b)
La disposizione è stata dichiarata illegittima nella medesima parte in cui assoggettava all'imposta unica, per le annualità precedenti al 2011, le ricevitorie collegate a soggetti privi di concessione.
Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2018, n. 27
La pronuncia ha escluso l'applicabilità retroattiva dell'imposta unica alle ricevitorie che operavano per conto di soggetti privi di concessione, limitatamente alle annualità anteriori al 2011.
Massime di principio
- Quando una norma impositiva viene dichiarata costituzionalmente illegittima con riferimento alla fattispecie concreta e al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, l'amministrazione deve rimuovere l'atto impositivo, anche mediante annullamento in autotutela.
- L'annullamento dell'atto impugnato durante il giudizio elimina l'interesse a una decisione sul merito e determina normalmente la cessazione della materia del contendere.
- Per le annualità anteriori al 2011, l'imposta unica non può essere applicata alle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, secondo i limiti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018.
- La cessazione della materia del contendere non implica necessariamente una pronuncia espressa di piena fondatezza di tutti i motivi del ricorso; nel caso esaminato, le spese sono state compensate.
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