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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03303/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo aspecifico e non correlato alle ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva l'asserita illogicità o scorretta motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è aspecifico: il ricorrente non si è adeguato ai requisiti dell'art. 581 c.p.p., limitandosi a un proprio approccio critico senza esplicitare il percorso logico-argomentativo con cui censurava la decisione impugnata, né una reale correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.

    La sentenza di merito confermata in appello riguardava il furto aggravato contestato all'imputato; la Cassazione non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a registrare il titolo di reato oggetto del giudizio.

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mera esposizione di critiche generiche o di un autonomo approccio valutativo non soddisfa tale requisito.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli

    i motivi di ricorso per Cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato

    Viene richiamato il principio per cui l'inammissibilità dei motivi discende anche dalla mancanza di correlazione tra doglianza e motivazione della sentenza censurata.

  • Cassa delle ammende

    In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso è disposta la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • spese processuali

    L'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente prospettare una critica autonoma alla sentenza impugnata: i motivi devono confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione di merito.
  • È inammissibile il motivo che, pur non essendo necessariamente intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • L'art. 581 c.p.p. impone che l'impugnazione esponga in modo chiaro il ragionamento censorio, così da consentire al giudice di legittimità di verificare la pertinenza delle doglianze.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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