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Sentenza

Sentenza n. 176/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento a) del provvedimento emesso e notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Dirigente del V Reparto Mobile di -OMISSIS- della Polizia di Stato ha disposto, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 359/1991, il “versamento” al predetto Reparto dell’armamento individuale (pistola di ordinanza, caricatori, cartucce e manette) assegnato al ricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.P.R. n. 782/1985, il ritiro della tessera di riconoscimento e della placca metallica di pertinenza del medesimo; b) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale ed in particolare: il referto dell’11.2.2023 del Funzionario Medico di Polizia, dott. -OMISSIS-; la nota prot. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- del dott. -OMISSIS-; il verbale dell’-OMISSIS- di ritiro della pistola, dei caricatori, delle cartucce, delle manette, della placca metallica, del tesserino di riconoscimento e della patente ministeriale del ricorrente; tutti i referti in cui è stato formulato un giudizio medico-legale di temporanea non idoneità del ricorrente al servizio, ivi compresi i referti in data -OMISSIS- e quelli non noti nel loro tenore testuale, in quanto mai consegnati al ricorrente. Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202300322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di versamento dell'armamento individuale e di ritiro della tessera di riconoscimento e della placca metallica, adottato sulla base della temporanea inidoneità al servizio per asserite anormalità comportamentali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (agente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, dopo una manifestazione emotiva durante un'esercitazione, l'Amministrazione ha disposto il ritiro della pistola di ordinanza, dei caricatori, delle cartucce, delle manette, della tessera di riconoscimento e della placca metallica, nonché gli atti medici e istruttori presupposti relativi alla temporanea non idoneità al servizio. Ha dedotto violazione dell'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 359/1991, dell'art. 48, comma 4, d.P.R. n. 782/1985, degli artt. 3 e 6 l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e erroneità della motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e violazione della proporzionalità e di circolari interne. Il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La contestazione centrale riguardava la genericità della valutazione medica, fondata su riferimenti non dettagliati a “anormalità comportamentali” ed “elementi psicopatologici degni di nota”, senza specificazione dei fatti rilevanti né qualificazione tecnica dello stato emotivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando prioritariamente il secondo motivo e assorbendo le ulteriori censure. Ha ritenuto illegittimo il provvedimento perché l'Amministrazione si era limitata a richiamare la possibilità che il dipendente fosse affetto da una condizione clinica incompatibile con la detenzione dell'arma, senza collegare tale valutazione a fatti specifici e senza che gli atti medici indicassero concretamente i profili di instabilità emotiva o una qualificazione tecnica dello stato di alterazione. Anche considerando la finalità cautelare del ritiro dell'armamento, il potere doveva essere esercitato sulla base di un'istruttoria specifica e di una ponderazione tra l'esigenza di tutela del dipendente e dei terzi e l'interesse del dipendente a conservare le prerogative professionali. Il vizio non poteva essere sanato mediante una relazione medica successiva, poiché la carenza motivazionale aveva natura sostanziale e non era suscettibile di integrazione postuma. Il TAR ha inoltre accolto la domanda risarcitoria. Ha riconosciuto il danno patrimoniale derivante dalla perdita delle indennità speciali connesse ai servizi di ordine pubblico non svolti tra l'11 febbraio e il 7 aprile 2023, ritenendo provati il nesso causale e la colpa dell'Amministrazione, e lo ha liquidato equitativamente in euro 2.500,00. Ha riconosciuto anche il danno non patrimoniale per lo svilimento della dignità professionale e il pregiudizio all'immagine nell'ambiente di lavoro, liquidandolo in euro 2.000,00. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento complessivo di euro 4.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali dalla decisione al saldo, nonché alle spese di lite quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 359/1991

    versamento dell'armamento individuale

    La disposizione costituisce la base normativa del ritiro o versamento dell'armamento individuale; il relativo potere deve essere esercitato sulla base di un accertamento istruttorio specifico e motivato.

  • art. 48, comma 4, d.P.R. n. 782/1985

    ritiro della tessera di riconoscimento e della placca metallica

    La disposizione fonda il ritiro dei distintivi e della tessera, ma tale misura deve essere sorretta da presupposti adeguatamente accertati e motivati.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e specifica del provvedimento, non soddisfatta da formule generiche prive di collegamento con i fatti e con la valutazione tecnica posta a fondamento della decisione.

  • art. 6, comma 1, l. n. 241/1990

    Richiede un'adeguata istruttoria e una valutazione concreta degli elementi rilevanti prima dell'adozione della misura.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

  • art. 1226 c.c.

    Consente la liquidazione equitativa del danno quando la sua precisa quantificazione non è possibile o risulta particolarmente difficoltosa.

  • art. 2056 c.c.

    È applicato, insieme all'art. 1226 c.c., per la liquidazione equitativa dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Massime di principio

  • Il ritiro cautelare dell'armamento e dei distintivi di servizio di un appartenente alle forze di polizia, fondato su una temporanea inidoneità psicofisica o su asserite anomalie comportamentali, richiede l'indicazione dei fatti specifici posti a fondamento della misura e una motivata qualificazione tecnica dello stato emotivo o clinico rilevante.
  • La finalità cautelare del provvedimento non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di istruttoria e motivazione: occorre esplicitare il rapporto tra i fatti accertati, il rischio concreto connesso alla detenzione dell'arma e la misura adottata.
  • Nell'esercizio del potere di ritiro dell'armamento l'Amministrazione deve ponderare l'esigenza di prevenire rischi per il dipendente e per i terzi con l'interesse del dipendente a non essere privato arbitrariamente delle prerogative connesse alle mansioni di servizio.
  • Una carenza motivazionale sostanziale, consistente nell'assenza dei presupposti concreti e tecnicamente qualificati della misura, non può essere integrata o sanata mediante valutazioni o relazioni formate successivamente all'adozione del provvedimento.
  • La perdita di indennità speciali derivante dalla mancata assegnazione a servizi più gravosi può essere risarcita quando, sulla base di un giudizio controfattuale fondato sul criterio del più probabile che non, risulti verosimile che il dipendente avrebbe svolto tali servizi in assenza del provvedimento illegittimo e sussista la colpa dell'Amministrazione.
  • Lo svilimento della dignità professionale e il pregiudizio all'immagine del dipendente nel proprio ambiente di lavoro possono integrare un danno non patrimoniale risarcibile, purché siano accertati il nesso causale con il provvedimento illegittimo e la colpa dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoDanno da provvedimento illegittimoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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