Ordinanza n. 415/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento n. 42 del 24.06.2024, n. 42963 di protocollo, reso dal dirigente della Direzione V del Comune di Bagheria il 24.06.2024 e notificato il 11.07.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale comunale n. 42 del 24 giugno 2024, relativo a un immobile catastalmente individuato alla particella n. 2624
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto congiuntamente un ricorso per l’annullamento del provvedimento dirigenziale comunale notificato l’11 luglio 2024. Dalla documentazione processuale è emersa una discrepanza tra i dati catastali del cespite di proprietà dei ricorrenti, per il quale era stata presentata la richiesta di condono edilizio e censito al foglio di mappa 8/B, particella n. 2247, e quelli dell’immobile descritto nel provvedimento impugnato, individuato al foglio catastale 8, particella n. 2624. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso, rinviando la decisione sull’annullamento all’esito degli accertamenti istruttori.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Rilevata la discrepanza tra gli identificativi catastali dell’immobile dei ricorrenti e quelli dell’immobile cui si riferisce il provvedimento impugnato, ha disposto l’acquisizione di documentati chiarimenti da parte del Comune di Bagheria sulle ragioni di tale difformità. L’Amministrazione deve depositare i chiarimenti entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; in caso di inottemperanza, il Tribunale ha avvertito che potrà trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 64 c.p.a. L’udienza di discussione del merito è stata fissata al 19 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
trarrà argomenti di prova, ai sensi di quanto disposto dall’art. 64 cod. proc. amm.
L’eventuale mancata ottemperanza dell’Amministrazione all’incombente istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini della formazione del quadro probatorio.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’attività istruttoria del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’attività istruttoria del giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell’attività istruttoria del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando dagli atti di causa emergono identificativi catastali discordanti tra il bene del ricorrente e quello indicato nel provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall’amministrazione chiarimenti documentati sulla riferibilità dell’atto al bene controverso.
- L’amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve fornire i chiarimenti e la documentazione entro il termine stabilito dal giudice; l’eventuale inottemperanza può consentire l’applicazione dell’art. 64 c.p.a. e la conseguente valorizzazione processuale della condotta omissiva.
Come è indicizzato
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