Sentenza n. 4367/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico; - del DM del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142; - del Decreto n. 29985 del 14/12/2022 del Direttore Centrale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; - della comunicazione di avvio del procedimento del 14/11/2022 adottata dal Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; nonché - per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano richiamate nel corpo del ricorso; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento, fra cui l'Allegato A al Decreto n. 29985 del 14/12/2022 contenente l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano dovuti ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di definizione delle linee guida, nonché provvedimento regionale di determinazione della quota di payback dovuta per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato i provvedimenti ministeriali e regionali adottati in attuazione dell'art. 9-ter, comma 9, del d.l. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. 115/2022, contestando l'accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 e la conseguente imputazione, a suo carico, della quota di ripiano regionale. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato e documentato di avere versato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 25 per cento dell'importo richiesto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025 prevede che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici siano assolti mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L'integrale versamento di tale quota estingue l'obbligazione per gli anni considerati e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Poiché dagli atti risultava il pagamento effettuato dalla ricorrente, il giudice ha ritenuto venuto meno l'interesse alla decisione sulle impugnazioni. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione delle peculiarità delle sopravvenienze e delle modalità di definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha previsto la disciplina attuativa relativa al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla legge di conversione indicata nel provvedimento
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse; l'accertamento del pagamento determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento; il testo non esplicita una specifica applicazione ulteriore rispetto alla definizione della controversia.
Massime di principio
- Il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla legge per il payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice per le annualità interessate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo.
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento dei provvedimenti di payback, l'azienda fornitrice dimostra di avere integralmente versato la quota ridotta legalmente prevista e la normativa sopravvenuta ricollega a tale pagamento l'estinzione dell'obbligazione, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In presenza della definizione legislativa sopravvenuta della posizione debitoria e del pagamento della quota ridotta, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche con riferimento alle impugnazioni proposte contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
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