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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17729/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente Cretella impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, riformando l'assoluzione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile e lo ha condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Luigi Di Gesèsù, ritenendolo autore di due esposti anonimi calunniosi. I motivi di ricorso alla Cassazione deducono (i) errata applicazione del criterio probatorio, sostenendo che doveva valere lo standard penale "oltre ogni ragionevole dubbio" e non il criterio civilistico della "probabilità prevalente", e (ii) vizio di motivazione e violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 comma 3-bis, poiché la Corte di appello ha riformato l'assoluzione basandosi su diversa valutazione dell'attendibilità di una teste (Elena Angelone) senza riascoltarla.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: nel giudizio di appello instaurato dalla sola parte civile avverso un proscioglimento l'orientamento consolidato e la normativa consentono l'uso del criterio civilistico della "probabilità prevalente" per accertare l'esistenza del danno risarcibile. Tuttavia il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello, avendo riformato l'assoluzione sulla base di diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, avrebbe dovuto rinnovare l'istruzione dibattimentale e riascoltare la teste; la mancata rinnovazione ha viziato la decisione. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La richiesta di rifusione delle spese in favore della parte civile è stata invece respinta per non aver il difensore partecipato all'udienza di trattazione orale in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 573 cod. proc. pen.

    La Corte ha stabilito che la versione previgente dell'art. 573 si applica al caso di specie perché la costituzione di parte civile è anteriore al 30/12/2022; tale disciplina va comunque interpretata alla luce dei successivi mutamenti normativi e giurisprudenziali.

  • art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. (d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    La norma introdotta trova applicazione solo per le impugnazioni relative ai soli interessi civili quando la costituzione di parte civile è successiva al 30/12/2022; non è applicabile nel caso concreto.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla natura del giudizio instaurato dalla sola parte civile; la Cassazione conferma che il giudizio di impugnazione ex art. 576, promosso dalla parte civile contro il proscioglimento, comporta un accertamento in chiave civilistica della responsabilità risarcitoria.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la regola (anche dopo l'introduzione del comma 3-bis) nel senso che il giudice di appello che riforma l'assoluzione basandosi su diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva è tenuto ad ordinare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio.

  • art. 2043 cod. civ.

    Richiamato come fondamento civilistico della domanda di risarcimento per fatto illecito; la Corte ha confermato che, nel giudizio proposto dalla parte civile dopo un proscioglimento, l'accertamento della responsabilità risarcitoria segue le regole civilistiche.

  • art. 6, par. 2 CEDU

    Richiamato per il principio della presunzione di innocenza: la Cassazione ne trae la conseguenza che nel giudizio di legittimità promosso dalla parte civile non si deve riaprire una definitiva accertamento penale, ma accertare il danno secondo criteri civilistici.

  • Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha chiarito la portata applicativa dell'art. 573, comma 1-bis, delimitandone l'ambito temporale di efficacia rispetto alla costituzione di parte civile.

  • Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024

    Orientamento che ammette l'uso del criterio civilistico della "probabilità prevalente" nel giudizio di appello instaurato dalla parte civile contro il proscioglimento, per tutelare il diritto al risarcimento della parte civile quando l'accertamento penale è divenuto irrevocabile.

  • Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)

    Principio consolidato secondo cui il giudice che riformi un'assoluzione in base a diversa valutazione dell'attendibilità di dichiarazioni decisive è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale e a disporre nuove audizioni delle fonti dichiarative.

  • Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023 (Gambacurta)

    Orientamento secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non è dovuta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza ma abbia solo depositato memoria e nota spese in cancelleria.

  • Sez. 6, n. 4518 del 28/01/2026 (Bellino)

    Richiamata per l'affermazione che, nel giudizio di legittimità instaurato dalla parte civile ai sensi dell'art. 576, il giudice deve limitarsi ad accertare la sussistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile, applicando le regole civilistiche della responsabilità.

Massime di principio

  • Quando la sola parte civile impugna un proscioglimento e il pubblico ministero non ha impugnato, l'accertamento della responsabilità ai fini del risarcimento segue criteri civilistici (criterio della probabilità prevalente) e non lo standard penale "oltre ogni ragionevole dubbio".
  • Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione basandosi su una diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligata a rinnovare l'istruzione dibattimentale (riassumere e riascoltare i testimoni rilevanti); la mancata rinnovazione determina vizio di motivazione e può portare all'annullamento.
  • Le norme introdotte successivamente (es. art. 573, comma 1-bis) si applicano solo nei casi espressamente individuati nel tempo (p.es. costituzione di parte civile dopo il 30/12/2022); occorre sempre verificare la temporalità della costituzione di parte civile per individuare la disciplina applicabile.
  • Nel giudizio di Cassazione con trattazione orale, la parte che chiede la rifusione delle spese deve intervenire nella discussione pubblica: la mancata partecipazione alla trattazione orale preclude generalmente la condanna dell'imputato al rimborso di quelle spese.
  • In caso di annullamento limitato agli effetti civili la causa viene rimessa al giudice civile competente per valore in grado d'appello per un nuovo accertamento e decisione sul risarcimento.

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