Cassazione Civile, Ordinanza n. 18137/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito per il rimborso di un finanziamento originariamente erogato da un intermediario finanziario. Il debitore aveva proposto opposizione sostenendo, in sintesi, di non essere obbligato come fideiussore e comunque di avere una garanzia estinta ex art. 1957 c.c., perché la creditrice non avrebbe coltivato tempestivamente le proprie pretese dopo la decadenza dal beneficio del termine comunicata al debitore principale. Il Tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo non provata la qualità di garante. La Corte d’appello ha invece valorizzato la documentazione prodotta, ritenendo che il ricorrente fosse indicato come cointestatario/coobbligato di un medesimo finanziamento, che il rapporto fosse stato effettivamente eseguito per un importo diverso da quello del primo modulo e che, quindi, la pretesa estintiva ex art. 1957 c.c. fosse divenuta irrilevante. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme sulla conclusione del contratto, sostenendo che il documento considerato non fosse una valida proposta e che il contenuto fosse illeggibile, con conseguente impossibilità di ricavare un accordo; 2) violazione della disciplina sulla forma e prova dei contratti bancari, nonché omesso esame del fatto decisivo dell’illeggibilità integrale della richiesta di finanziamento; 3) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, sostenendo che la qualifica di "coobbligato" non fosse compatibile con quella di fideiussore e che la Corte non avesse correttamente interpretato la dizione "cointestatario/coobbligato" alla luce del comportamento delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per il primo motivo, che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la Corte d’appello aveva infatti accertato, con motivazione articolata, che il documento decisivo non era il modulo iniziale di richiesta, ma la successiva comunicazione cliente, sottoscritta dal debitore principale e dal ricorrente quale cointestatario/coobbligato, dalla quale risultava il rapporto effettivamente eseguito. In tale contesto era irrilevante discutere della conformità tra proposta e accettazione nei termini prospettati dal ricorrente. Quanto al secondo motivo, la Corte ha reputato non decisivo il lamentato profilo di illeggibilità del modulo iniziale, poiché la Corte territoriale aveva già escluso il rilievo di quel documento alla luce della successiva comunicazione cliente e dell’esecuzione del rapporto. Quanto al terzo motivo, la censura è stata ritenuta generica e inammissibile perché non indicava specificamente in che modo il giudice di merito si fosse discostato dai canoni ermeneutici, risolvendosi nella mera contrapposizione tra interpretazioni alternative della documentazione. Non è stata disposta la liquidazione delle spese per difetto di attività difensiva della parte intimata, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
La dedotta estinzione della garanzia fideiussoria è stata ritenuta non decisiva alla luce dell’accertamento della reale posizione del ricorrente come cointestatario/coobbligato del finanziamento.
art. 1937 c.c.
La volontà di prestare fideiussione deve risultare espressa; il giudice di merito aveva però escluso che il ricorrente avesse dimostrato di essere mero garante anziché obbligato principale/coobbligato.
art. 1325 c.c.
Invocato dal ricorrente per contestare la validità della conclusione del contratto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a rivalutare il merito istruttorio.
art. 1326 c.c.
Richiamato in relazione alla formazione del contratto; la Corte ha osservato che la questione non poteva essere trasformata in un nuovo esame del materiale probatorio.
art. 1418 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha affrontato un vizio negoziale autonomo, ritenendo la doglianza sostanzialmente meramente valutativa.
art. 2725 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova del contratto; la Corte ha ritenuto che il motivo sollecitasse una diversa lettura delle risultanze documentali.
art. 117 d.lgs. n. 385/1993
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla forma e trasparenza della documentazione bancaria, ma la censura è stata reputata inammissibile.
art. 124 d.lgs. n. 385/1993
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dei contratti bancari; il profilo è stato ritenuto non decisivo.
art. 2724 c.c.
Richiamato insieme all’art. 2725 c.c. sulla prova del contratto; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisività e per richiesta di rivalutazione del merito.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l’interpretazione del contenuto documentale; la Corte ha affermato che il motivo non indicava specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
art. 1370 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione; la doglianza è stata respinta come mera contrapposizione di tesi interpretative.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge non può essere veicolato tramite una richiesta di nuova valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per il vizio di omesso esame di fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto storico, la sua decisività e il nesso causale con la decisione, onere non assolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: se la censura mira solo a sostituire l’apprezzamento del merito, è inammissibile.
- Quando il giudice di merito ha individuato un documento negoziale successivo e più specifico come fonte del rapporto, il documento iniziale privo di chiarezza o di completa intelligibilità può diventare irrilevante ai fini della decisione.
- L’omesso esame di un fatto è censurabile solo se il ricorrente indica con precisione il fatto storico, la sua decisività e il rapporto di derivazione diretta tra l’omissione e la decisione sfavorevole; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La censura sull’interpretazione del contratto è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
- La qualifica formale attribuita in un documento al soggetto che partecipa al finanziamento va valutata nel complesso dell’assetto documentale e dell’esecuzione del rapporto, non isolando un singolo modulo quando un atto successivo chiarisce la natura dell’obbligazione.
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