Sentenza n. 553/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3033/2024, depositata e resa pubblica il 28.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14904/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 10.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo che condannava il Ministero ad accreditare complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3033/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il ricorrente ha quindi dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto l'attuazione integrale del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la notifica del titolo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme spettanti entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori 60 giorni. Il commissario deve operare obbligatoriamente, non può rifiutare l'incarico per disposizioni interne e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell'esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate in 552 euro oltre accessori, IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi, mediante ordine all'amministrazione e nomina, ove necessario, di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha accertato che tale termine era inutilmente decorso.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa al compenso e all'attività del commissario nei giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata ritenuta applicabile analogicamente alle ulteriori condanne pecuniarie, con esclusione del compenso quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente, in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale criterio generale per porre le spese processuali a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, la prova del passaggio in giudicato, della notifica del titolo e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo un ulteriore termine per l'adempimento sostitutivo su istanza della parte interessata.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi alle condanne pecuniarie derivanti dalla legge Pinto può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; quando il commissario è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico non comporta un compenso autonomo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo deve depositare gli atti e i documenti esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →