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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1105

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1105 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza ketoprofene in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

Normativa europea32025R1105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sui residui del ketoprofene negli alimenti di origine animale, sostituendo la voce pertinente nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Recepisce le raccomandazioni scientifiche dell’EMA e introduce LMR per tutti i ruminanti, i suini, gli equidi e il pollame, con specifiche per tessuti e latte. Per il pollame è inoltre previsto che la sostanza non sia usata in animali che producono uova destinate al consumo umano.

Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 aggiornando la classificazione e i limiti massimi di residui (LMR) del ketoprofene negli alimenti di origine animale.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione della sostanza farmacologicamente attiva ketoprofene ai fini dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, con effetti per i prodotti ottenuti da ruminanti, suini, equidi e pollame. Incide sulla tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, con validità diretta in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per il pollame è previsto un divieto d’uso in animali che producono uova destinate al consumo umano.

Modifica della classificazione del ketoprofene per gli LMR negli alimenti di origine animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1105 modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per aggiornare la classificazione del ketoprofene ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009, che attribuisce alla Commissione il compito di fissare gli LMR delle sostanze farmacologicamente attive utilizzate nei medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti.

Contesto e iter scientifico

Dai considerando emerge che il ketoprofene era già presente nel regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per bovini, suini ed equidi con classificazione "LMR non richiesto". In seguito a domanda di estensione ai polli presentata da Huvepharma NV il 14 dicembre 2020, l’Agenzia europea per i medicinali ha dapprima raccomandato, il 12 maggio 2022, di mantenere la classificazione "LMR non richiesto" per il pollame. Successivamente la Commissione ha chiesto un riesame, anche per valutare possibili profili di sicurezza connessi ad alcuni metaboliti e l’opportunità di mantenere la medesima classificazione per bovini, suini ed equidi.

Valutazioni dell’Agenzia europea per i medicinali

Il 16 maggio 2023 l’Agenzia, esaminata la domanda e la richiesta della Commissione, ha raccomandato di fissare LMR per il ketoprofene nel pollame, applicabili a muscolo, pelle e grasso in proporzioni naturali, fegato e rene, precisando però che la sostanza non deve essere utilizzata in animali che producono uova destinate al consumo umano. Il ketoprofene è stato quindi inserito nel regolamento (UE) n. 37/2010 per il pollame con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2194. Più tardi, il 7 novembre 2024, l’Agenzia ha raccomandato di istituire LMR anche per l’uso nei bovini e nei suini, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

Estrapolazione ai ruminanti e agli equidi

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia deve considerare la possibilità di estendere gli LMR fissati per una sostanza ad altri prodotti alimentari della stessa specie o ad altre specie. Nelle conclusioni richiamate dal regolamento, l’Agenzia ha ritenuto corretta l’estrapolazione degli LMR del ketoprofene a tutti i ruminanti e agli equidi. La Commissione recepisce tale impostazione e modifica di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

Contenuto normativo della modifica

La tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 viene sostituita per la voce "ketoprofene". Per tutti i ruminanti, i suini e gli equidi sono previsti i seguenti LMR:

  • muscolo: 50 μg/kg;
  • grasso: 20 μg/kg;
  • fegato: 20 μg/kg;
  • rene: 50 μg/kg;
  • latte: 20 μg/kg.

Per i suini, il valore relativo al grasso si intende riferito a "pelle e grasso in proporzioni naturali". La classificazione terapeutica resta indicata come "NESSUNA".

LMR per il pollame

Per il pollame la nuova voce prevede:

  • muscolo: 10 μg/kg;
  • pelle e grasso in proporzioni naturali: 30 μg/kg;
  • fegato: 10 μg/kg;
  • rene: 10 μg/kg.

Resta inoltre la limitazione secondo cui il ketoprofene non deve essere usato in animali che producono uova destinate al consumo umano. Anche per il pollame la classificazione terapeutica è indicata come "NESSUNA".

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, secondo la natura propria del regolamento UE.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, sostituendo la voce relativa al ketoprofene nella tabella 1.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17, per determinare i limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive impiegate in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti.

LMR per tutti i ruminanti, i suini e gli equidi

Per il ketoprofene sono fissati LMR per tutti i ruminanti, i suini e gli equidi nei seguenti tessuti: muscolo 50 μg/kg, grasso 20 μg/kg, fegato 20 μg/kg, rene 50 μg/kg e latte 20 μg/kg. Per i suini, l’LMR del grasso si riferisce a "pelle e grasso in proporzioni naturali".

LMR per il pollame

Per il pollame sono fissati LMR pari a 10 μg/kg per il muscolo, 30 μg/kg per pelle e grasso in proporzioni naturali, 10 μg/kg per il fegato e 10 μg/kg per il rene.

Restrizione per gli animali da uova

Per il pollame è espressamente previsto che il ketoprofene non sia utilizzato in animali che producono uova destinate al consumo umano.

Estrapolazione a specie affini

La Commissione, sulla base del parere dell’Agenzia europea per i medicinali e in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, estende gli LMR raccomandati dal caso specifico a tutti i ruminanti e agli equidi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentaremedicinali veterinarisicurezza alimentarealimenti di origine animalezootecnia

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