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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1132

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1132 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i prodotti originari dell’Ucraina nel 2025

Normativa europea32025R1132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua al 2025 i contingenti tariffari UE per i prodotti agricoli originari dell’Ucraina dopo la cessazione delle misure temporanee di liberalizzazione degli scambi il 5 giugno 2025. Reintroduce in modo proporzionale, per i mesi restanti dell’anno, i quantitativi previsti dall’accordo di associazione UE-Ucraina e ne disciplina la gestione con due diversi regimi amministrativi, a seconda del prodotto. Introduce inoltre nuovi contingenti in alcuni settori e fattori di conversione specifici per le uova. Le modifiche si applicano dal 6 giugno 2025 e incidono sui regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

Modifica, per il 2025, delle regole e dei quantitativi dei contingenti tariffari UE per alcuni prodotti agricoli originari dell’Ucraina, con reintroduzione proporzionale dei contingenti sospesi e adeguamenti della gestione doganale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai contingenti tariffari relativi a determinati prodotti agricoli originari dell’Ucraina, gestiti tramite titoli ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 oppure secondo il principio del "primo arrivato, primo servito" ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988. Riguarda in particolare cereali, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova e carni di pollame, con applicazione temporale limitata al periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 per i contingenti reintrodotti o modificati. Restano esclusi gli altri prodotti o periodi non espressamente disciplinati; per le merci interessate, si applicano le prove di origine previste dall’accordo di associazione UE-Ucraina e, per alcune categorie, sottoperiodi contingentali specifici.

Contingenti tariffari UE per prodotti agricoli originari dell’Ucraina nel 2025

Il regolamento interviene nel quadro dell’accordo di associazione UE-Ucraina per riallineare, dopo la fine delle misure di liberalizzazione temporanea, la disciplina dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli. La Commissione precisa che, cessando il regolamento (UE) 2024/1392 il 5 giugno 2025, i contingenti dell’accordo tornano applicabili dal 6 giugno 2025 e devono essere riproporzionati sul solo periodo residuo dell’anno.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sull’articolo 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e modifica due atti di esecuzione già esistenti: il regolamento (UE) 2020/761, per i contingenti gestiti mediante titoli, e il regolamento (UE) 2020/1988, per i contingenti gestiti secondo il criterio del "primo arrivato, primo servito". L’obiettivo è evitare discontinuità nell’accesso preferenziale ai contingenti tariffari ucraini e garantire una gestione coerente per il 2025.

Ambito di applicazione

Le misure riguardano esclusivamente prodotti agricoli originari dell’Ucraina e incidono sui contingenti tariffari applicabili a cereali, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, uova e carni di pollame. La disciplina opera sul piano doganale e tariffario, con effetto per le importazioni nell’Unione europea dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 per i contingenti reintrodotti o modificati. Per i prodotti interessati, è richiesta la prova di origine secondo gli allegati III e IV dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee richiamata dal protocollo I dell’accordo.

Reintroduzione dei contingenti sospesi e criteri di calcolo

La Commissione rileva che i contingenti tariffari previsti dall’accordo di associazione sono annuali, ma la sospensione temporanea delle preferenze termina il 5 giugno 2025. Di conseguenza, per il 2025 occorre reintrodurre soltanto la quota proporzionale relativa ai mesi residui dell’anno, calcolata su base di mesi civili interi. Il regolamento applica quindi, in via generale, i 7/12 dei quantitativi annuali originari per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025.

Contingenti gestiti con titoli: modifica del regolamento (UE) 2020/761

Per i contingenti con numeri d’ordine 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 e 09.4274, il testo del campo "Periodo contingentale" negli allegati II, VIII, IX, X, XI e XII del regolamento (UE) 2020/761 viene sostituito. Il periodo resta, in linea generale, dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma con l’eccezione del periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, durante il quale tali contingenti sono gestiti conformemente al regolamento (UE) 2020/1988.

Contingenti gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito": nuovi contingenti nel regolamento (UE) 2020/1988

Nel regolamento (UE) 2020/1988 vengono aggiunti nuovi contingenti tariffari per prodotti ucraini nei principali settori agroalimentari. Nel settore dei cereali sono introdotti i contingenti 09.6734, 09.6735 e 09.6736, con origine Ucraina, dazio pari a 0 EUR e applicazione limitata dal 6 giugno al 31 dicembre 2025. I quantitativi sono rispettivamente pari a 7/12 di 1 000 000 000 kg, 7/12 di 350 000 000 kg e 7/12 di 650 000 000 kg.

Carni bovine

Per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate è introdotto il contingente 09.6737. Il quantitativo è pari a 7/12 di 12 000 000 kg, ripartito in 4/7 per il sottoperiodo dal 6 giugno al 30 settembre e in 3/7 per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre. È ribadita la prova di origine secondo le regole dell’accordo e il dazio applicabile all’interno del contingente è pari a 0 EUR. Il regolamento chiarisce inoltre che per "carne congelata" si intende la carne presentata congelata con temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

Latte, carni suine, uova e carni di pollame

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono aggiunti i contingenti 09.6738, 09.6739 e 09.6747, tutti per origine Ucraina e con dazio 0 EUR. Nel settore delle carni suine sono inseriti i contingenti 09.6748 e 09.6749, anch’essi con sottoperiodi contingentali e ripartizione del quantitativo in 4/7 e 3/7; il contingente 09.6749 riguarda le carni suine con esclusione di prosciutti, lombate e pezzi disossati. Nel settore delle uova, i contingenti 09.6755 e 09.6756 prevedono quantitativi espressi in kg ma, per il calcolo, l’equivalente è determinato tramite fattori di conversione in uova in guscio. Nel settore delle carni di pollame, i contingenti 09.6757 e 09.6758 riguardano carni e frattaglie commestibili di volatili, nonché interi congelati, con quantitativi proporzionali per il periodo residuo del 2025.

Fattori di conversione per il settore delle uova

L’allegato III del regolamento inserisce un nuovo allegato VI nel regolamento (UE) 2020/1988, contenente i fattori di conversione applicabili dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 per le merci del settore delle uova. La tabella disciplina la trasformazione di diverse merci importate in equivalenti di prodotti compensatori, distinguendo tra uova in guscio, uova sgusciate liquide o congelate, tuorli, ovoalbumina, gusci e altre varianti, con formule di calcolo dei quantitativi e indicazione dei codici NC rilevanti. Per le lattoalbumine, la disciplina specifica i tassi forfettari di rendimento da utilizzare per la conversione.

Adeguamento dei contingenti esistenti con numeri d’ordine 09.6700-09.6726

Per una serie ampia di contingenti già esistenti, il regolamento non modifica il quantitativo annuo, ma stabilisce che per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 si applichi il quantitativo proporzionale dei 7/12 del totale annuo. La modifica riguarda i numeri d’ordine 09.6700, 09.6701, 09.6702, 09.6703, 09.6704, 09.6705, 09.6706, 09.6707, 09.6708, 09.6709, 09.6710, 09.6711, 09.6712, 09.6713, 09.6714, 09.6715, 09.6716, 09.6717, 09.6718, 09.6719, 09.6720, 09.6721, 09.6722, 09.6723, 09.6724, 09.6725 e 09.6726.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 6 giugno 2025. La scelta di un’entrata in vigore immediata è giustificata dall’esigenza di garantire una gestione efficace e tempestiva della transizione tra la sospensione temporanea delle preferenze e la ripresa dei contingenti previsti dall’accordo di associazione UE-Ucraina.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 187 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per adeguare la gestione dei contingenti tariffari per prodotti ucraini nel 2025.

Reintroduzione proporzionale dei contingenti sospesi

Poiché le misure temporanee di liberalizzazione previste dal regolamento (UE) 2024/1392 cessano il 5 giugno 2025, i contingenti tariffari dell’accordo di associazione tornano applicabili per il resto dell’anno. I quantitativi sono calcolati proporzionalmente in base ai mesi civili interi residui del 2025, con applicazione dei 7/12 dei quantitativi annuali per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025.

Gestione tramite titoli per alcuni contingenti

I contingenti con numeri d’ordine 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4270, 09.4600, 09.4601, 09.4602, 09.4271, 09.4272, 09.4275, 09.4276, 09.4273 e 09.4274, gestiti tramite titoli secondo il regolamento (UE) 2020/761, sono per il periodo 6 giugno-31 dicembre 2025 gestiti in ordine cronologico sulla base della data di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Sono mantenute alcune regole di gestione, inclusi i sottoperiodi contingentali ove previsti.

Nuovi contingenti nel settore dei cereali

Sono introdotti nel regolamento (UE) 2020/1988 i contingenti 09.6734, 09.6735 e 09.6736, validi solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, per spelta/frumento tenero/frumento segalato e farine correlate, orzo e derivati, granturco e derivati. Per tutti è prevista origine Ucraina, dazio 0 EUR, prova di origine secondo le regole paneuromediterranee richiamate dall’accordo e assenza di sottoperiodi e cauzione.

Nuovo contingente per le carni bovine

È aggiunto il contingente 09.6737 per carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie dell’Ucraina, per il periodo 6 giugno-31 dicembre 2025. Il quantitativo è pari a 7/12 di 12 000 000 kg, suddiviso in 4/7 per il sottoperiodo 6 giugno-30 settembre e 3/7 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre; il dazio è 0 EUR e la carne congelata è definita come carne presentata congelata con temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

Nuovi contingenti per latte, carni suine, uova e pollame

Sono aggiunti contingenti specifici per latte e prodotti lattiero-caseari (09.6738, 09.6739, 09.6747), carni suine (09.6748, 09.6749), uova (09.6755, 09.6756) e carni di pollame (09.6757, 09.6758), tutti applicabili solo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, con origine Ucraina, dazio 0 EUR e, ove previsto, sottoperiodi contingentali. Per carni suine e pollame sono previsti quantitativi proporzionali con ripartizione 4/7 e 3/7 nei sottoperiodi; per le uova si applicano fattori di conversione in equivalente uova in guscio.

Fattori di conversione nel settore delle uova

È inserito un nuovo allegato VI nel regolamento (UE) 2020/1988 con fattori di conversione per calcolare, dal 6 giugno al 31 dicembre 2025, l’equivalente in uova in guscio di diverse merci importate nel settore delle uova. Per le lattoalbumine sono previsti tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e 53,00 per gli altri tipi (3502 20 99).

Adeguamento dei quantitativi di altri contingenti esistenti

Per i contingenti con numeri d’ordine 09.6700, 09.6701, 09.6702, 09.6703, 09.6704, 09.6705, 09.6706, 09.6707, 09.6708, 09.6709, 09.6710, 09.6711, 09.6712, 09.6713, 09.6714, 09.6715, 09.6716, 09.6717, 09.6718, 09.6719, 09.6720, 09.6721, 09.6722, 09.6723, 09.6724, 09.6725 e 09.6726 il quantitativo annuale è mantenuto, ma per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2025 si applicano i 7/12 del quantitativo annuo corrispondente.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 6 giugno 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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