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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1102

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1102 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda le sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche

Normativa europea32025R1102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) n. 37/2010 per riflettere il parere scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali su cinque sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche. Per tali sostanze è stata ritenuta appropriata la classificazione "LMR non richiesto", in quanto non presentano rischi per la salute pubblica. L’atto inserisce quindi le relative voci nella tabella 1 dell’allegato del regolamento n. 37/2010, con effetti diretti e immediatamente applicabili negli Stati membri.

Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 inserendo cinque sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche nella tabella 1 con classificazione "LMR non richiesto".

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze farmacologicamente attive destinate all’uso veterinario e ai relativi residui negli alimenti di origine animale, con riferimento alle specie indicate nell’allegato. Riguarda in particolare cinque sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche: caseina bovina idrolizzata (bCNH) per bovini, componenti probiotici per tutte le specie da produzione alimentare, IL-8 ricombinante bovina (His-tag) per bovini, cellule staminali per tutte le specie da produzione alimentare e RNA interferente a doppio filamento EP15 per le api. Non introduce esclusioni generali, ma le voci inserite contengono specifiche limitazioni d’uso e di specie, tra cui l’uso esclusivamente intramammario, intrauterino o la sola destinazione ad api/bovini/specie da produzione alimentare.

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1102 della Commissione aggiorna l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive rilevanti ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. L’intervento si fonda sul quadro del regolamento (CE) n. 470/2009 e tiene conto della disciplina metodologica introdotta dal regolamento (UE) 2018/782, come modificato dal regolamento (UE) 2025/1101.

Contesto e motivazione

La Commissione richiama che il regolamento (UE) n. 37/2010 contiene la classificazione delle sostanze farmacologicamente attive rispetto agli LMR. Per le sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche per le quali non sia necessaria una valutazione standard dell’LMR, il regolamento (UE) 2018/782 prevede una specifica pubblicazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali. Dopo la richiesta di parere scientifico della Commissione del 13 settembre 2024, l’Agenzia ha concluso il 15 gennaio 2025 che le cinque sostanze considerate non presentano rischi per la salute pubblica e possono essere classificate come "LMR non richiesto".

Ambito materiale e soggettivo

L’atto riguarda i residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale e, in particolare, la classificazione di cinque sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche. Le voci inserite riguardano specie e impieghi specifici:

  • caseina bovina idrolizzata (bCNH) per bovini, con uso esclusivamente intramammario;
  • componenti probiotici, inclusi batteri e lieviti, per tutte le specie da produzione alimentare;
  • IL-8 ricombinante bovina (His-tag) per bovini, con uso esclusivamente intrauterino e dose massima di 1 000 μg per animale;
  • cellule staminali per tutte le specie da produzione alimentare;
  • RNA interferente a doppio filamento EP15 specifico per il gene calmodulina del Varroa destructor per le api.

Modifica normativa apportata

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento. In concreto, nella tabella 1 dell’allegato vengono inserite le cinque sostanze in ordine alfabetico, ciascuna con indicazione di:

  • sostanza farmacologicamente attiva;
  • residuo marcatore indicato come "NON PERTINENTE";
  • specie animale di riferimento;
  • LMR indicato come "LMR non richiesto";
  • tessuti campione indicati come "NON PERTINENTE";
  • eventuali altre disposizioni, tra cui limitazioni d’uso;
  • classificazione terapeutica indicata come "NESSUNA".

Effetti pratici per gli operatori

L’inserimento nella tabella 1 comporta che, per le sostanze elencate e nei limiti di specie e di impiego indicati, non è richiesto un LMR ai fini della disciplina europea sui residui nei prodotti di origine animale. Per gli operatori del settore veterinario e alimentare ciò rileva in termini di autorizzazione, classificazione regolatoria e gestione della conformità dei medicinali veterinari contenenti tali sostanze.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Inserimento delle cinque sostanze nella tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato per includere, in ordine alfabetico, cinque sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche con classificazione "LMR non richiesto" ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009.

Sostanze interessate e condizioni d’uso

Sono inserite: caseina bovina idrolizzata (bCNH) per uso intramammario nelle vacche; componenti probiotici tra cui batteri e lieviti per tutte le specie da produzione alimentare; IL-8 ricombinante bovina (His-tag) per uso intrauterino nei bovini fino a 1 000 μg per animale; cellule staminali per tutte le specie da produzione alimentare; RNA interferente a doppio filamento EP15 specifico per il gene calmodulina del Varroa destructor per le api.

Fondamento scientifico e classificazione LMR

La Commissione richiama il parere richiesto all’Agenzia europea per i medicinali il 13 settembre 2024 e il parere scientifico del 15 gennaio 2025, che conclude per l’assenza di rischi per la salute pubblica e per l’adeguatezza della classificazione "LMR non richiesto".

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarisicurezza alimentareresidui di sostanze farmacologicamente attivealimenti di origine animalezootecnia

Testo integrale

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