Regolamento (UE) 2025/1144
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1144 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l’elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative, sostituendo integralmente gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006. L’atto recepisce le valutazioni della Commissione sulla situazione della sicurezza aerea in diversi paesi terzi e conferma o modifica l’inserimento di specifici vettori e autorità di certificazione nell’elenco. Tra gli effetti principali vi è l’inclusione nell’allegato A di tutti i vettori certificati in Suriname e in Tanzania, mentre restano invariati i regimi applicabili ad altri paesi già inseriti, come Armenia, Iraq, Kirghizistan, Libia e altri. Per Iran Air e Air Koryo, contenuti nell’allegato B, vengono confermate restrizioni operative su specifici tipi di aeromobile o sull’intera flotta con limitate eccezioni.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione, mediante modifica degli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei disciplinati dal regolamento (CE) n. 2111/2005 e iscritti nell’elenco comunitario istituito dal regolamento (CE) n. 474/2006, con effetti sull’esercizio dei diritti di traffico nell’Unione. Riguarda sia i vettori soggetti a divieto operativo totale (allegato A) sia quelli soggetti a restrizioni operative limitate a specifici aeromobili (allegato B). Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le valutazioni si fondano su informazioni trasmesse da Stati membri, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, paesi terzi e organizzazioni internazionali, nonché su visite di valutazione, audit e consultazioni con i vettori e le autorità nazionali competenti.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1144 della Commissione aggiorna l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all’interno dell’Unione, modificando il regolamento (CE) n. 474/2006. L’intervento si fonda sul quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005, che disciplina l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei non conformi alle norme di sicurezza internazionali.
La Commissione basa la propria decisione su informazioni provenienti da Stati membri, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, paesi terzi e organizzazioni internazionali, nonché su consultazioni con i vettori interessati e sulle attività del comitato per la sicurezza aerea dell’UE. Il regolamento tiene conto anche di valutazioni tecniche, ispezioni SAFA, attività TCO e progetti di assistenza tecnica in vari paesi terzi.
Quadro normativo e finalità
L’atto si colloca nel sistema di vigilanza sulla sicurezza aerea previsto dal regolamento (CE) n. 2111/2005 e mira ad aggiornare rapidamente l’elenco dei vettori che non garantiscono un livello adeguato di sicurezza. La Commissione richiama espressamente la necessità di decisioni tempestive e, se necessario, urgenti, in ragione delle implicazioni per la sicurezza dei passeggeri e della circolazione aerea.
Vettori dell’Unione
Per i vettori aerei dell’Unione, la Commissione riferisce che, a seguito dell’analisi delle ispezioni di rampa e delle ispezioni di standardizzazione, gli Stati membri e l’Agenzia hanno adottato misure correttive ed esecutive quando necessario. Viene ribadita la disponibilità ad agire prontamente qualora emergano rischi imminenti dovuti a non conformità alle norme di sicurezza.
Armenia, Iraq, Kirghizistan e Libia: mantenimento dell’inserimento nell’allegato A
Per Armenia, Iraq, Kirghizistan e Libia la Commissione conclude che non vi sono, allo stato, motivi per rimuovere o attenuare il divieto operativo.
Nel caso dell’Armenia, pur riconoscendo i progressi del piano di azioni correttive presentato dal comitato per l’aviazione civile armeno, permangono lacune documentali e operative; è prevista una visita di valutazione in loco nel terzo trimestre 2025. Per l’Iraq, la Commissione riconosce alcuni progressi normativi e organizzativi, ma giudica prematuro un ulteriore controllo in loco e considera ancora insufficienti i risultati verificabili. Per il Kirghizistan, le iniziative di assistenza tecnica e la simulazione di visita hanno evidenziato miglioramenti, ma anche lacune nel recepimento e nell’attuazione delle norme ICAO. Per la Libia, la valutazione della LYCAA segnala carenze significative in personale, formazione, supervisione effettiva e documentazione, nonostante l’introduzione di sistemi digitali di monitoraggio.
In tutti questi casi gli Stati membri sono invitati a continuare le verifiche di conformità e a privilegiare le ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012.
Suriname: inserimento di tutti i vettori nell’allegato A
Per il Suriname, la Commissione dispone una misura più incisiva: tutti i vettori aerei certificati dalla CASAS vengono inseriti nell’allegato A. La decisione segue una visita di valutazione in loco svolta dal 24 al 28 febbraio 2025 presso l’autorità di vigilanza e su alcuni vettori campione, tra cui Blue Wing Airlines, Fly All Ways e Gum Air.
La relazione evidenzia carenze gravi e sistemiche: normativa primaria non aggiornata, mancanza di poteri ispettivi effettivi, assenza di separazione tra indagini giudiziarie e indagini di sicurezza, debolezze nella gestione delle risorse, insufficiente formazione, mancanza di sistemi funzionanti di gestione della sicurezza e della qualità, difetti nella gestione della conformità e delle azioni esecutive. La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell’UE ritengono che la CASAS non sia in grado di garantire una supervisione efficace conforme alle norme internazionali.
Tanzania: inserimento di tutti i vettori nell’allegato A
Analoga decisione viene adottata per la Tanzania: tutti i vettori certificati dalla TCAA sono inseriti nell’allegato A. La valutazione in loco, effettuata nel dicembre 2024, aveva già evidenziato inefficienze strutturali della TCAA, carenze di personale qualificato, debolezze nei processi di certificazione e insufficienze nelle aree operazioni di volo e aeronavigabilità.
Le visite presso Precision Air e Coastal Air hanno mostrato lacune nei sistemi SMS e QMS, nella formazione dell’equipaggio di condotta, nella documentazione e nel monitoraggio dell’aeronavigabilità. Il piano di azioni correttive presentato dalla TCAA è stato giudicato solo parzialmente credibile e in parte irrealistico, soprattutto per quanto riguarda personale, formazione e analisi delle cause profonde. La Commissione conclude che la TCAA non dispone della capacità necessaria per una supervisione efficace e continuativa conforme alle norme di sicurezza internazionali.
Allegato B: restrizioni operative limitate
L’allegato B resta circoscritto a due vettori: Iran Air e Air Koryo. Per Iran Air le restrizioni riguardano tutti gli aeromobili Fokker F100 e Boeing B747. Per Air Koryo le restrizioni si applicano all’intera flotta, ad eccezione di due TU-204 specificamente identificati.
Entrata in vigore e natura del regolamento
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieti o restrizioni operative.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei vettori aerei
L’articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 sostituendo l’allegato A con il testo dell’allegato I del regolamento e l’allegato B con il testo dell’allegato II. L’aggiornamento riflette la valutazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005 e tiene conto delle informazioni ricevute da Stati membri, Agenzia, paesi terzi e organizzazioni internazionali.
Mantenimento del divieto per Armenia, Iraq, Kirghizistan e Libia
Per i vettori certificati in Armenia, Iraq, Kirghizistan e Libia la Commissione conclude che, allo stato, non vi sono motivi sufficienti per modificare l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo. Restano quindi confermati gli inserimenti già disposti negli allegati A per tali paesi e i rispettivi vettori interessati.
Inserimento di tutti i vettori certificati in Suriname e Tanzania
Sulla base delle visite di valutazione in loco e delle audizioni svolte nel 2025, la Commissione ritiene che le autorità di supervisione del Suriname (CASAS) e della Tanzania (TCAA) non siano in grado di garantire una supervisione efficace conforme alle norme internazionali. Di conseguenza, tutti i vettori aerei certificati in Suriname e tutti i vettori aerei certificati in Tanzania sono inseriti nell’allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
Conferma delle restrizioni operative per Iran Air e Air Koryo
L’allegato B resta limitato a due vettori: Iran Air, soggetta a restrizioni per tutti gli aeromobili di tipo Fokker F100 e Boeing B747, e Air Koryo, soggetta a restrizioni per l’intera flotta salvo due aeromobili TU-204 identificati con le marche P-632 e P-633. L’elenco indica anche, per ciascun vettore, il tipo di aeromobile soggetto a restrizione e i relativi dati identificativi.
Verifiche continue e ispezioni di rampa
Per Armenia, Iraq, Kirghizistan, Libia, Suriname e Tanzania la Commissione richiama gli Stati membri a continuare a verificare la conformità effettiva alle norme internazionali di sicurezza, dando priorità alle ispezioni di rampa ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012. Il regolamento sottolinea inoltre che la Commissione può intervenire ulteriormente se emergono rischi imminenti per la sicurezza.
Effetti immediati e applicazione uniforme
In considerazione delle esigenze di sicurezza e della tutela delle informazioni sensibili e dei viaggiatori, il regolamento richiama gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 per affermare l’esigenza di applicazione immediata delle decisioni. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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