Regolamento (UE) 2025/1101
Regolamento (UE) 2025/1101 della Commissione, del 3 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/782 per quanto riguarda la valutazione, da parte dell’Agenzia europea per i medicinali, dei limiti massimi di residui delle sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo mirato sul quadro metodologico relativo alla valutazione dei residui di sostanze farmacologicamente attive nei medicinali veterinari. Per le sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche, chiarisce che l’EMA deve verificare, sulla base delle proprie linee guida, se sia appropriata la classificazione "LMR non richiesto" ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009. La modifica riflette l’idea che, nella maggior parte dei casi, tali sostanze non pongono rischi per la salute pubblica perché i loro residui ricadono in componenti normali degli alimenti. Il regolamento è di natura tecnica, di portata limitata, e modifica un solo passaggio del regolamento (UE) 2018/782.
Modifica il regolamento (UE) 2018/782 precisando che, per talune sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche, l’EMA deve valutare se sia appropriata la classificazione "LMR non richiesto".
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze biologiche rientranti nel sistema UE dei limiti massimi di residui dei medicinali veterinari destinati ad animali produttori di alimenti, nell’ambito del regolamento (CE) n. 470/2009 e del regolamento (UE) 2018/782. Riguarda in particolare la fase di valutazione tecnica svolta dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) per stabilire se sia necessaria una valutazione completa dell’LMR o se la sostanza possa essere classificata come "LMR non richiesto". È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) 2018/782 sulla valutazione dei LMR per sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche
Il regolamento (UE) 2025/1101 della Commissione introduce una modifica puntuale al regolamento (UE) 2018/782 in materia di metodologia di valutazione dei limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze impiegate nei medicinali veterinari. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009 e risponde all’esigenza di chiarire il trattamento delle sostanze biologiche che non sono analoghe a sostanze chimiche.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 470/2009 prevede che le sostanze farmacologicamente attive destinate all’uso nell’Unione in medicinali veterinari somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti siano oggetto di un parere dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) in relazione ai loro LMR. Il regolamento (UE) 2018/782 stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio.
La modifica si fonda sull’idea che le sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche debbano essere trattate in modo coerente con la loro natura e con il livello di rischio effettivo. Il considerando evidenzia che, in molti casi, i residui di tali sostanze appartengono a componenti normali degli alimenti, come aminoacidi, lipidi e carboidrati, e non pongono problemi di sicurezza alimentare.
Regime applicabile alle sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche
L’allegato I, punto I.6, del regolamento (UE) 2018/782 distingue le sostanze biologiche analoghe a sostanze chimiche, soggette a valutazione completa dell’LMR, da quelle non analoghe, per le quali è prevista una valutazione caso per caso. L’allegato I, punto I.7, attribuisce all’EMA il compito di valutare tali sostanze per stabilire se sia necessaria una valutazione completa dell’LMR.
Il regolamento precisa inoltre che, per le sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche per le quali non è ritenuta necessaria una valutazione completa dell’LMR, la soluzione non è l’inserimento nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, bensì la loro inclusione in un elenco pubblicato e aggiornato dall’EMA.
La modifica introdotta dall’articolo 1
L’articolo 1 sostituisce il secondo comma della sezione I.7 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/782. La nuova formulazione stabilisce che le informazioni raccolte devono essere valutate conformemente agli orientamenti pubblicati dall’EMA al fine di verificare se sia appropriata una classificazione "LMR non richiesto" ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 470/2009.
La modifica, quindi, non introduce un automatismo, ma affida all’EMA una valutazione tecnica che può condurre alla classificazione della sostanza come non soggetta a LMR, quando il profilo dei residui e il rischio sanitario lo consentano.
Portata pratica della classificazione "LMR non richiesto"
La Commissione evidenzia che molte di queste sostanze si collocano in categorie di composti normalmente presenti negli alimenti. Ciò giustifica, in numerosi casi, la conclusione che non sia necessario fissare un LMR. La nuova formulazione rende esplicito che la valutazione deve essere orientata anche a verificare la possibilità di adottare la classificazione "LMR non richiesto".
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto della valutazione dei residui
Richiama il sistema del regolamento (CE) n. 470/2009, che affida all’Agenzia europea per i medicinali il parere sui limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze farmacologicamente attive destinate a medicinali veterinari per animali produttori di alimenti.
Regime delle sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche
Precisa che, ai sensi del regolamento (UE) 2018/782, tali sostanze sono valutate caso per caso per stabilire se occorra una valutazione completa dell’LMR. Se non è necessaria tale valutazione completa, le sostanze non sono inserite nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, ma in un elenco aggiornato dall’EMA.
Nuovo criterio per la classificazione "LMR non richiesto"
Sostituisce il secondo comma della sezione I.7 dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/782, imponendo che le informazioni siano valutate secondo gli orientamenti pubblicati dall’EMA per stabilire se sia appropriata la classificazione "LMR non richiesto" ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 470/2009.
Motivazione della modifica
La Commissione osserva che, nella maggior parte dei casi, i residui di queste sostanze rientrano in gruppi normalmente presenti negli alimenti, come aminoacidi, lipidi e carboidrati, e non presentano rischi per la salute pubblica; per questo la classificazione "LMR non richiesto" può essere appropriata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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