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Sentenza

Sentenza n. 5185/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) n. 4552/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’azione di annullamento dei decreti ministeriale e direttoriale del 2020 sulla determinazione dell’equo compenso per copia privata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile l’azione di annullamento del decreto ministeriale 30 giugno 2020 e del decreto direttoriale 4 settembre 2020 n. 576, concernenti le modalità di esenzione e rimborso dell’equo compenso per copia privata. L’appellante ha sostenuto che il sopravvenuto decreto ministeriale 30 settembre 2024 non avrebbe potuto sostituire retroattivamente la disciplina del 2020 con riguardo alle cessioni di apparecchi e personal computer già effettuate durante il periodo di vigenza dei decreti impugnati. Ha dedotto, in particolare, l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 8, comma 1, del decreto del 2024, l’irragionevolezza della relativa lettura retroattiva, l’impossibilità logica e giuridica di applicare ex post un meccanismo di esenzione concepito per operare prima della cessione dei prodotti, nonché la permanenza di un interesse concreto e attuale all’annullamento dei decreti del 2020, anche alla luce dei precedenti del Consiglio di Stato relativi ai precedenti decreti in materia. Ha inoltre sostenuto che, ove accolto il motivo, la causa avrebbe dovuto regredire al primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Non è stata impugnata la statuizione del TAR di inammissibilità della domanda risarcitoria.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata quanto alla declaratoria di improcedibilità dell’azione di annullamento, sebbene con motivazione parzialmente diversa. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto in linea generale che atti sopravvenuti, anche se qualificati come retroattivi, possono non eliminare effetti irreversibili prodotti durante la vigenza della disciplina previgente. Ha tuttavia escluso che ciò determini, nel caso concreto, la permanenza dell’interesse all’annullamento dei decreti del 2020, trattandosi di rapporti patrimoniali. Se l’appellante ha versato somme che, per effetto retroattivo della nuova disciplina, risultano non dovute, tali somme costituiscono un indebito oggettivo e possono essere recuperate mediante la disciplina sui rimborsi introdotta dal decreto del 2024 o, in caso di diniego, mediante azione di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. La possibilità di ottenere la restituzione delle somme elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione demolitoria sui decreti del 2020. Il rigetto del motivo ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure di merito. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    La sopravvenuta carenza di interesse giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando la decisione richiesta non apporterebbe più un’utilità concreta e attuale.

  • art. 8, comma 1, decreto ministeriale 30 settembre 2024

    Il presente decreto annulla e sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020 recante «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi».

    La disposizione sopravvenuta ha annullato e sostituito gli artt. 2, 3 e 4 del decreto del 2020, introducendo anche una disciplina dei rimborsi idonea a neutralizzare gli effetti patrimoniali eventualmente prodotti dalla disciplina previgente.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il TAR aveva ritenuto che l’annullamento in autotutela del 2020 fosse dotato di efficacia retroattiva; il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione sulla possibilità di recuperare le somme eventualmente non dovute, senza necessità di una pronuncia demolitoria sui decreti anteriori.

  • art. 2033 c.c.

    Quando, per effetto della disciplina retroattiva, un pagamento risulta privo di titolo, il relativo importo può essere ripetuto come indebito oggettivo; tale rimedio esclude la permanenza dell’interesse all’annullamento dell’atto previgente.

  • art. 71-septies l. 633/1941

    Disciplina il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, dovuto dai produttori e importatori degli apparecchi e supporti di registrazione secondo la regolamentazione ministeriale.

  • art. 5, par. 2, lett. b), direttiva 2001/29/CE

    Costituisce la base eurounitaria della disciplina dell’equo compenso per le riproduzioni private.

  • art. 105 c.p.a.

    È stato invocato dall’appellante quale conseguenza dell’eventuale accoglimento dell’appello, ma non è stato applicato poiché il gravame è stato respinto.

Massime di principio

  • Quando una disciplina amministrativa sopravvenuta annulla e sostituisce retroattivamente una disciplina precedente relativa a rapporti patrimoniali, l’eventuale pagamento effettuato durante la vigenza della disciplina previgente e divenuto privo di titolo integra un indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c.; la disponibilità di tale rimedio può escludere la permanenza dell’interesse concreto e attuale all’annullamento della disciplina precedente.
  • La sopravvenienza di una disciplina retroattiva non elimina necessariamente, in astratto, l’interesse all’annullamento qualora siano rimasti effetti irreversibili prodotti dalla disciplina previgente; nei rapporti esclusivamente patrimoniali, tuttavia, l’interesse può venir meno quando gli effetti economici siano neutralizzabili mediante rimborso o ripetizione dell’indebito.
  • L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale anche in appello: esso manca quando, alla luce della disciplina sopravvenuta e dei rimedi restitutori disponibili, l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non procurerebbe al ricorrente un’utilità ulteriore o diversa.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizione

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