Cassazione Penale, Sentenza n. 22114/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello: Viola contestava la conferma della sua condanna per diffamazione lamentando carenza e contraddittorietà motivazionale e sostenendo che le dichiarazioni erano mera critica politica e riporti corretti delle parole del sindaco; Veronese (parte civile) censurava l'assoluzione di Camoletto per aver ritenuto che la Corte di Appello avesse errato nella formulazione della misura della responsabilità, nella valutazione della pertinenzialità della sede istituzionale, nella esclusione della offensività delle dichiarazioni e per aver fatto riferimento improprio al rimprovero postumo (pentimento) come causa di esclusione di responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per manifesta infondatezza o aspecificità delle censure. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito: la Corte territoriale aveva escluso la diffamazione di Camoletto perché nelle sue dichiarazioni complessive non emergeva un attacco personale alla funzionaria e aveva assolto perche' il fatto non sussisteva; quanto a Viola, la Corte di merito aveva correttamente ritenuto che l'articolo pubblicato fosse fuorviante, privo di riscontro nella realtà dei fatti e quindi diffamatorio. Per l'inammissibilità, la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a una somma per la cassa delle ammende (Euro 3.000) e, per Viola, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Euro 3.500 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di diffamazione; la Corte ha valutato se le espressioni contestate integrassero l'elemento offensivo e la non verità dei fatti per escludere l'esimente del diritto di critica
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla congruenza tra formula di assoluzione e motivazione; la Cassazione ha ritenuto che l'assoluzione per Camoletto sia consistita nella valutazione di assenza dell'elemento costitutivo del reato (il fatto non sussiste)
art. 51 cod. pen.
Norma sulle scriminanti; richiamata in ordine alla possibile invocazione del diritto di critica come causa di giustificazione e alla necessità che la critica sia ancorata a un nucleo di verità
art. 42 D. Lgs. n. 267/2000
Norma riferita alle competenze degli organi comunali; evocata nella discussione sulla pertinenzialità dei temi dibattuti in Consiglio Comunale rispetto all'esercizio del diritto di critica
art. 43 D. Lgs. n. 267/2000
Richiamato insieme all'art. 42 nel contesto della valutazione della legittimità dell'uso della sede consiliare per critiche sull'operato dei dipendenti comunali
art. 133 cod. pen. comma 2
Norma sulle circostanze attenuanti e sul pentimento; la parte civile lamentava un uso improprio del 'pentimento' come causa di esclusione di responsabilità, mentre i giudici lo considerano elemento da valutare in sede di pena
art. 62 cod. pen.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche e al loro ambito di valutazione nella determinazione della pena
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato come norma relativa alla valutazione di attenuanti in sede di determinazione della pena, distinta dalla valutazione sull'antigiuridicità del fatto
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La mera critica politica resa in sede consiliare non integra necessariamente il reato di diffamazione quando, nel complesso delle dichiarazioni, non emerga un attacco personale né una rappresentazione di fatti non corrispondenti alla verità
- Per la scriminante del diritto di critica occorre che la critica sia fondata su un "nucleo di verità"; dichiarazioni giornalistiche che travisano o inventano fatti non possono essere tutelate come critica politica
- L'assoluzione con formula "il fatto non sussiste" indica che il giudice ha ritenuto assente l'elemento costitutivo del reato e non meramente la mancata prova della colpevolezza
- La pubblicazione di affermazioni non corrispondenti alla realtà, ripetute e strumentalmente rappresentate, può integrare la diffamazione a mezzo stampa anche se il tema è di interesse pubblico
- I ricorsi per cassazione manifestamente infondati o aspecifici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese, ammende e, in caso di colpa processuale, aggravio per i ricorrenti
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