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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 195 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - annullamento in autotutela - emissione di nuovo accertamento - accertamento integrativo - esclusione - notifica del nuovo accertamento al contribuente - legittimità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento notificato il 27 giugno 2014 per l'anno d'imposta 2007, emesso dopo l'annullamento in autotutela di un precedente avviso notificato nel 2013. Il contribuente sosteneva che il nuovo atto fosse un accertamento integrativo e che, pertanto, dovesse indicare elementi nuovi sopravvenuti; contestava inoltre la tardività dell'accertamento, la ricostruzione delle operazioni come soggettivamente inesistenti, la durata delle verifiche, il raddoppio dei termini e l'utilizzo delle indagini di polizia giudiziaria. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il secondo atto fosse sostitutivo del precedente e che il ricorso fosse stato notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il nuovo avviso non era integrativo, ma sostitutivo, poiché il precedente era stato integralmente annullato in autotutela e il nuovo atto conteneva un diverso importo imponibile e nuove sanzioni. Di conseguenza, la notifica al solo contribuente, avvenuta il 27 giugno 2014, era valida e non doveva essere effettuata presso il difensore successivamente incaricato. Il termine per impugnare scadeva il 13 ottobre 2014, mentre il ricorso era stato spedito il 14 ottobre 2014; pertanto il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per tardività. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti e le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43 del D.P.R. 600/1973

    L'accertamento integrativo deve fondarsi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile perché il nuovo atto era sostitutivo e non integrativo: il precedente accertamento era stato integralmente annullato in autotutela e il nuovo conteneva una diversa pretesa impositiva.

  • Art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine è perentorio. La notifica direttamente al contribuente ha fatto decorrere il termine, anche se l'atto è stato successivamente consegnato al difensore.

  • Art. 155 c.p.c.

    È stato utilizzato per il computo del termine processuale di sessanta giorni, con esclusione del giorno iniziale e individuazione della scadenza al 13 ottobre 2014.

  • Art. 2936 c.c.

    È stato richiamato insieme all'art. 155 c.p.c. nel calcolo del termine per la proposizione del ricorso.

  • Art. 15 del D.Lgs. 546/1992

    Richiamato nel dispositivo in materia di spese processuali, che sono state compensate.

  • Art. 35 del D.Lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma processuale posta a fondamento della decisione.

  • Art. 36 del D.Lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma relativa alla pronuncia della sentenza tributaria.

  • Art. 12, comma 5, della Legge 212/2000

    Il contribuente ne lamentava la violazione per l'eccessiva durata delle verifiche, ma la questione non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 57 del D.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione ai termini di accertamento e al loro eventuale raddoppio, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • Art. 331 c.p.p.

    Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'obbligo di denuncia che può giustificare il raddoppio dei termini di accertamento; la questione non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • Quando un precedente avviso di accertamento viene integralmente annullato in autotutela e l'Amministrazione emette un nuovo atto con importi o sanzioni differenti, il secondo atto tende a essere qualificato come sostitutivo e non integrativo.
  • L'accertamento sostitutivo non richiede necessariamente l'indicazione di nuovi elementi sopravvenuti prevista per l'accertamento integrativo, perché sostituisce integralmente l'atto precedente annullato.
  • Per un nuovo avviso sostitutivo, il termine per impugnare decorre dalla notifica effettuata direttamente al contribuente; la successiva consegna dell'atto al difensore non sposta la decorrenza del termine.
  • Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso tributario è perentorio: anche un solo giorno di ritardo comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame delle contestazioni sostanziali.
  • La qualificazione dell'atto e la verifica della data effettiva di notifica sono prioritarie: se il ricorso è tardivo, le questioni relative alla fondatezza della pretesa fiscale, ai termini di accertamento e alle irregolarità istruttorie possono rimanere assorbite.

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