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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 105 - Comm. Trib. Prov. Varese

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Distinzione fra attività di intrattenimento e attività di spettacolo - Criterio della durata dell'esecuzione - Onere della prova gravante sul contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione dell'attività svolta in un locale nel quale erano presenti musica dal vivo e altri intrattenimenti. Il contribuente sosteneva che l'attività dovesse essere qualificata come spettacolo, con conseguente applicazione del regime ordinario IVA, anziché come intrattenimento soggetto all'imposta sugli intrattenimenti (ISI) e al regime speciale IVA previsto dall'articolo 74 del d.P.R. 633/1972. Per ottenere il trattamento più favorevole, il contribuente doveva dimostrare che la musica dal vivo occupava almeno il 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico.

La decisione

La distinzione tra spettacolo e intrattenimento è stata ricondotta al criterio della durata dell'esecuzione dal vivo rispetto all'orario complessivo di apertura del locale. Se la musica dal vivo dura meno del 50% di tale orario, l'attività è considerata intrattenimento e si applicano l'ISI e il regime speciale IVA. Se dura almeno il 50%, l'attività è qualificata come spettacolo ed è soggetta al regime ordinario IVA. L'onere di provare i presupposti della deroga agevolativa grava sul contribuente; in mancanza di prova, prevale l'applicazione del regime ordinario previsto per l'intrattenimento.

Norme richiamate

  • Articolo 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il regime speciale IVA si applica alle attività di intrattenimento, mentre le attività qualificate come spettacolo sono soggette al regime ordinario IVA.

  • Disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI)

    imposta sugli intrattenimenti

    Quando la musica dal vivo costituisce meno del 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico, l'attività rientra nell'intrattenimento ed è soggetta all'ISI.

  • Cassazione n. 20575/2011

    Conferma che l'onere della prova dei presupposti di fatto necessari per beneficiare del regime agevolativo grava sul contribuente che lo invoca.

Massime di principio

  • Per distinguere intrattenimento e spettacolo in eventi con musica dal vivo e altre attività, occorre confrontare la durata della musica dal vivo con l'orario complessivo di apertura al pubblico.
  • La soglia decisiva è il 50%: sotto tale soglia prevalgono la qualificazione come intrattenimento, l'ISI e il regime speciale IVA; dal 50% in poi prevale la qualificazione come spettacolo e si applica il regime ordinario IVA.
  • Il contribuente che invoca il trattamento più favorevole deve documentare concretamente durata, programmazione e svolgimento delle esecuzioni dal vivo.
  • In assenza di prova sufficiente, l'Amministrazione può applicare il regime fiscale ordinario dell'intrattenimento senza che il contribuente possa limitarsi ad affermare la prevalenza della musica dal vivo.

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