Sentenza del 08/02/2017 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IMU - Immobili ATC destinati ad edilizia sociale - Esenzione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'esenzione dall'IMU per gli immobili di proprietà dell'ATC destinati all'edilizia sociale, in quanto utilizzati per un'attività non commerciale di natura assistenziale e abitativa. La pretesa impositiva è stata quindi ritenuta non dovuta, nei limiti in cui siano provati la proprietà dell'ATC, l'effettiva destinazione degli immobili all'edilizia sociale e il carattere non commerciale dell'attività.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione IMU agli immobili di proprietà dell'ATC e destinati all'edilizia sociale. È stato valutato se l'ATC potesse beneficiare dell'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività assistenziali, verificando la natura dell'ente, la concreta destinazione degli immobili e lo svolgimento dell'attività a condizioni non commerciali. La conclusione è stata che l'ATC è un ente pubblico non economico e che l'attività di ricettività e assistenza abitativa è svolta a prezzi inferiori al 50% della media di mercato.
Norme richiamate
Articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Prevede l'esenzione dall'IMU, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente, per gli immobili utilizzati da enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali e altre attività meritevoli tutelate dalla norma. L'esenzione richiede sia il requisito soggettivo dell'ente sia l'utilizzo concreto dell'immobile per l'attività agevolata.
Articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Ha confermato, nell'ambito della disciplina dell'IMU, l'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento delle attività individuate dalla normativa di riferimento, tra cui quelle assistenziali.
Decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200
Rileva per individuare i requisiti di non commercialità delle attività svolte dagli enti non commerciali. In particolare, l'attività assistenziale può conservare natura non commerciale quando è svolta con modalità tali da non configurare un'attività orientata al profitto, anche considerando il livello dei corrispettivi rispetto ai prezzi medi di mercato.
Massime di principio
- L'esenzione IMU non deriva automaticamente dalla sola natura pubblica del proprietario: occorre verificare anche la destinazione concreta dell'immobile e l'attività effettivamente svolta.
- Gli immobili destinati stabilmente all'edilizia sociale possono beneficiare dell'esenzione quando l'attività abitativa abbia finalità assistenziali e sia svolta con modalità non commerciali.
- Il confronto tra i canoni o prezzi applicati e i valori medi di mercato è un elemento rilevante per dimostrare l'assenza di finalità commerciali; prezzi inferiori al 50% della media di mercato costituiscono, secondo il principio applicato, un indice significativo.
- L'esenzione deve essere valutata immobile per immobile e periodo per periodo: eventuali unità non destinate all'edilizia sociale, utilizzate diversamente o con modalità commerciali possono restare soggette a IMU.
- In caso di contestazione, l'ente che invoca l'esenzione deve poter documentare la propria natura, la titolarità degli immobili, la destinazione assistenziale e i criteri di determinazione dei canoni.
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