Sentenza del 08/02/2017 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Sanzioni - Riscossione in pendenza di giudizio - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le sanzioni tributarie potessero essere intimate e riscosse soltanto dopo una sentenza definitiva. La questione riguardava quindi l’ammissibilità della riscossione frazionata delle sanzioni durante la pendenza del giudizio, secondo le stesse regole applicabili ai tributi.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, in pendenza di giudizio, anche le sanzioni possono essere riscosse in misura frazionata. In particolare, la riscossione può avvenire per due terzi dopo una decisione della Commissione tributaria provinciale favorevole all’Ufficio; in misura non superiore ai due terzi in caso di accoglimento parziale del ricorso; e per il residuo importo dopo la decisione della Commissione tributaria regionale. Non è quindi necessaria, per ogni riscossione, una sentenza definitiva.
Norme richiamate
Norme sulla riscossione frazionata dei tributi e delle sanzioni in pendenza di giudizio
Le sanzioni seguono, quanto ai tempi e alla misura della riscossione provvisoria, il regime previsto per le imposte: possono dunque essere riscosse progressivamente durante il contenzioso, in proporzione all’esito dei diversi gradi di giudizio.
Massime di principio
- La pendenza di un ricorso tributario non impedisce automaticamente la riscossione delle sanzioni.
- In assenza di una disciplina speciale più favorevole, le sanzioni possono essere riscosse secondo il medesimo meccanismo frazionato previsto per il tributo cui si riferiscono.
- La misura concretamente riscuotibile dipende dall’esito e dal grado del giudizio: dopo una decisione favorevole all’Ufficio può essere richiesto fino a due terzi, mentre il residuo è normalmente esigibile dopo la decisione del giudice di grado successivo.
- Un accoglimento parziale del ricorso limita l’importo riscuotibile, ma non esclude necessariamente la riscossione provvisoria.
- Per valutare la legittimità della riscossione occorre verificare la fase processuale, il contenuto della decisione giudiziale e la specifica normativa vigente applicabile alla sanzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 feb 2017Sentenza del 08/02/2017 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 8 feb 2017Sentenza del 08/02/2017 n. 105 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 8 feb 2017Sentenza del 08/02/2017 n. 195 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 8 feb 2017Sentenza del 08/02/2017 n. 206 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 feb 2017Sentenza del 08/02/2017 n. 207 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 feb 2017Sentenza del 08/02/2017 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →