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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 40 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Sanzioni - Riscossione in pendenza di giudizio - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che le sanzioni tributarie potessero essere intimate e riscosse soltanto dopo una sentenza definitiva. La questione riguardava quindi l’ammissibilità della riscossione frazionata delle sanzioni durante la pendenza del giudizio, secondo le stesse regole applicabili ai tributi.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, in pendenza di giudizio, anche le sanzioni possono essere riscosse in misura frazionata. In particolare, la riscossione può avvenire per due terzi dopo una decisione della Commissione tributaria provinciale favorevole all’Ufficio; in misura non superiore ai due terzi in caso di accoglimento parziale del ricorso; e per il residuo importo dopo la decisione della Commissione tributaria regionale. Non è quindi necessaria, per ogni riscossione, una sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • Norme sulla riscossione frazionata dei tributi e delle sanzioni in pendenza di giudizio

    Le sanzioni seguono, quanto ai tempi e alla misura della riscossione provvisoria, il regime previsto per le imposte: possono dunque essere riscosse progressivamente durante il contenzioso, in proporzione all’esito dei diversi gradi di giudizio.

Massime di principio

  • La pendenza di un ricorso tributario non impedisce automaticamente la riscossione delle sanzioni.
  • In assenza di una disciplina speciale più favorevole, le sanzioni possono essere riscosse secondo il medesimo meccanismo frazionato previsto per il tributo cui si riferiscono.
  • La misura concretamente riscuotibile dipende dall’esito e dal grado del giudizio: dopo una decisione favorevole all’Ufficio può essere richiesto fino a due terzi, mentre il residuo è normalmente esigibile dopo la decisione del giudice di grado successivo.
  • Un accoglimento parziale del ricorso limita l’importo riscuotibile, ma non esclude necessariamente la riscossione provvisoria.
  • Per valutare la legittimità della riscossione occorre verificare la fase processuale, il contenuto della decisione giudiziale e la specifica normativa vigente applicabile alla sanzione.

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