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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Varese

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Necessaria - Fondo patrimoniale - Estraneità dei crediti ai bisogni della famiglia - Illegittimità iscrizione ipotecaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su beni appartenenti a un fondo patrimoniale, sostenendo sia l'assenza della preventiva comunicazione richiesta per consentire il pagamento, sia l'estraneità dei debiti tributari ai bisogni della famiglia. I debiti erano infatti collegati all'esercizio di un'attività economica e non a esigenze familiari. La questione centrale riguarda l'applicabilità dell'art. 170 c.c., che limita l'azione esecutiva e cautelare sui beni del fondo patrimoniale ai debiti contratti nell'interesse della famiglia.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che l'avviso di iscrizione ipotecaria contenente l'ingiunzione di pagamento possa assolvere la funzione di diffida ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973. Tuttavia, ha affermato che l'iscrizione ipotecaria è illegittima quando il debito non ha alcuna attinenza con i bisogni della famiglia. Poiché i debiti tributari derivavano dall'esercizio di un'attività economica e non erano destinati a soddisfare esigenze familiari, non era possibile agire cautelarmente sui beni del fondo patrimoniale.

Norme richiamate

  • Art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973

    L'avviso di iscrizione ipotecaria, contenente l'ingiunzione di pagamento, assolve la funzione di diffida ad adempiere.

    La preventiva comunicazione richiesta prima dell'esecuzione può essere validamente assolta da un avviso di iscrizione ipotecaria che contenga anche l'ingiunzione di pagamento.

  • Art. 170 c.c.

    Sono aggredibili i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti solo per debiti contratti nell'interesse della famiglia.

    La norma distingue tra debiti contratti per i bisogni della famiglia e obbligazioni estranee a tali bisogni. Solo i primi consentono l'azione esecutiva o cautelare sui beni del fondo patrimoniale.

Massime di principio

  • La costituzione di un fondo patrimoniale non impedisce in assoluto l'aggressione dei beni, ma li protegge dai debiti estranei ai bisogni della famiglia.
  • Per valutare la legittimità di un'iscrizione ipotecaria occorre verificare la concreta origine e finalità del debito, non soltanto la sua natura tributaria o l'identità del debitore.
  • I debiti tributari derivanti dall'esercizio di un'attività economica sono normalmente estranei ai bisogni familiari, salvo prova concreta che siano stati contratti per soddisfare tali bisogni.
  • L'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni del fondo solo se dimostra, o comunque risulta, il collegamento del debito con le esigenze della famiglia.
  • La comunicazione preventiva può essere ritenuta valida se l'avviso contiene un'effettiva intimazione al pagamento e consente al debitore di adempiere prima dell'iscrizione.

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