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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 206 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente - Prove

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la compravendita di un dipinto integrasse un’attività d’impresa esercitata abitualmente, presumibilmente sulla base della movimentazione finanziaria connessa all’acquisto e alla successiva vendita dell’opera. Il contribuente ha contestato tale qualificazione, sostenendo che si trattasse di un’operazione occasionale e che l’eventuale plusvalenza non potesse essere tassata come reddito diverso, non essendo la vendita di opere d’arte espressamente contemplata dall’art. 67 del TUIR.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ritenuta non adeguatamente provata. L’esercizio abituale di un’attività commerciale non può essere desunto dalla sola movimentazione finanziaria relativa all’acquisto e alla vendita di un dipinto, ma deve risultare da presunzioni gravi, precise e concordanti. Inoltre, la plusvalenza derivante dalla vendita di un’opera d’arte non può essere qualificata come reddito diverso in assenza di una specifica previsione dell’art. 67 del TUIR. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto e l’accertamento è stato annullato.

Norme richiamate

  • Art. 67 del TUIR

    La norma individua tassativamente le categorie di redditi diversi. La plusvalenza realizzata dalla vendita occasionale di un’opera d’arte non è imponibile come reddito diverso se non rientra in una delle fattispecie espressamente previste.

  • Principi in materia di presunzioni tributarie

    La qualificazione di un’attività come esercizio abituale di impresa deve essere fondata su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; la mera esistenza di flussi finanziari collegati a una singola operazione non è sufficiente.

Massime di principio

  • Una singola compravendita occasionale, anche se genera una plusvalenza significativa, non dimostra automaticamente l’esercizio abituale di un’attività commerciale.
  • Per qualificare un’attività come impresa abituale occorre una valutazione complessiva di elementi quali reiterazione delle operazioni, organizzazione, professionalità, sistematicità e modalità operative.
  • La movimentazione bancaria o finanziaria costituisce al più un elemento indiziario e deve essere corroborata da ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Le plusvalenze sono tassabili come redditi diversi solo quando rientrano in una fattispecie espressamente prevista dalla legge; non è sufficiente la mera realizzazione di un guadagno.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare il carattere isolato e non organizzato dell’operazione, mentre l’Amministrazione deve provare concretamente l’abitualità dell’attività o la riconducibilità del reddito a una categoria imponibile.

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