Sentenza n. 575/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione della Giunta Regionale n. DPG023/224 del 29 dicembre 2023, pubblicata in data 2 gennaio 2024, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di soggetti del terzo settore alla co-progettazione di interventi sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e in lingua dei segni tattile (LIST) e di sottotitolazione nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione approvato con determinazione n. DPG023/174 del 10/11/2023. Approvazione esiti. Accertamento risorse e impegno di spesa CUP C99I23001330001”; - di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di approvazione degli esiti della procedura e di avvio della co-progettazione con l'ente del terzo settore primo classificato
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura regionale per la co-progettazione di interventi destinati all'abbattimento delle barriere alla comunicazione delle persone sorde, ha impugnato l'atto di approvazione degli esiti, chiedendo l'esclusione dell'ente primo classificato, la declaratoria di inefficacia degli eventuali accordi e il risarcimento in forma specifica mediante approvazione del proprio progetto o subentro nella co-progettazione. Il primo motivo deduceva che il progetto primo classificato fosse stato presentato da un raggruppamento comprendente soggetti privi dei requisiti previsti dall'avviso e che la manifestazione di interesse fosse stata sottoscritta da soggetto non autorizzato. Il secondo motivo contestava l'indicazione di costi superiori all'importo massimo finanziabile. Il terzo motivo denunciava l'incompletezza del formulario progettuale. Il quarto motivo deduceva la sussistenza di un conflitto di interessi, in ragione della collaborazione prestata dall'ente primo classificato nella precedente fase di co-programmazione. In via subordinata, il quinto motivo contestava la valutazione dei curricula, della qualità progettuale e del piano finanziario, nonché il difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi. La controinteressata ha eccepito anche l'irricevibilità del ricorso per tardività, ma il Collegio ha ritenuto di poter omettere l'esame della questione preliminare in ragione dell'evidente infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori, in parti uguali a favore della Regione Abruzzo, dell'ente del terzo settore primo classificato e della società indicata come partner di progetto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l'avviso distingueva la partecipazione singola dalla partecipazione in forma associata e la mera indicazione di soggetti come partner, nonché la compilazione della dichiarazione di intenti, non dimostravano la partecipazione in raggruppamento. I partner dovevano essere qualificati come collaboratori, sicché i relativi requisiti non dovevano essere posseduti da loro. L'istanza dell'ente primo classificato era stata inoltre validamente sottoscritta in forza della delega e della dichiarazione sostitutiva allegate. Il secondo motivo è stato respinto perché l'avviso imponeva il rispetto della soglia del finanziamento pubblico, mentre gli interventi migliorativi eccedenti tale importo dovevano essere sostenuti con risorse proprie dell'ente, senza maggiori oneri per la Regione; lo sforamento della dotazione non costituiva causa di esclusione. Il terzo motivo è stato respinto poiché l'avviso prevedeva l'esclusione per la mancanza dei documenti da allegare, non per l'incompletezza dei documenti prodotti. Il quarto motivo è stato respinto: la collaborazione nella co-programmazione non equivaleva alla predisposizione della lex specialis di una gara e non dimostrava un interesse finanziario, economico o personale idoneo a minacciare l'imparzialità dell'amministrazione. Il quinto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La ricorrente aveva contrapposto la propria valutazione a quella della Commissione senza indicare specifici errori tecnici o macroscopici profili di irragionevolezza. La lex specialis riferiva la valutazione del curriculum all'ETS proponente e la valutazione progettuale alla realizzazione, non alla fornitura diretta, delle piattaforme. Gli errori del piano finanziario non erano stati dimostrati come incidenti sulla serietà o congruità complessiva del progetto. Infine, la specificità dei criteri e sub-criteri con punteggi predeterminati rendeva sufficiente la motivazione numerica.
Norme richiamate
art. 55 d.lgs. 117/2017
La co-programmazione e la co-progettazione costituiscono modelli di amministrazione condivisa per la realizzazione di attività a spiccata valenza sociale.
art. 4 d.lgs. 117/2017
La partecipazione in forma associata richiede che i soggetti del raggruppamento possiedano i requisiti previsti dalla lex specialis per gli enti del terzo settore.
art. 118, comma quarto, Costituzione
Il principio di sussidiarietà sostiene l'interpretazione sostanzialistica e partecipativa della co-progettazione.
art. 6 d.lgs. 36/2023
Il Codice dei contratti pubblici non si applica agli strumenti di co-programmazione e co-progettazione di cui all'art. 55 d.lgs. 117/2017, privi di rapporti sinallagmatici, fermo il rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e risultato.
art. 16, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
La situazione di conflitto di interessi può riguardare qualsiasi soggetto che intervenga con compiti funzionali nella procedura e richiede un interesse finanziario, economico o personale, diretto o indiretto, idoneo a minacciare l'imparzialità dell'amministrazione; la minaccia deve essere provata mediante presupposti specifici e documentati.
art. 6-bis l. 241/1990
Disciplina gli obblighi di astensione e segnalazione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici coinvolti, ma non esaurisce la disciplina del conflitto di interessi nei modelli di amministrazione condivisa.
art. 120, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato per l'eccezione di irricevibilità per tardiva notificazione, non esaminata dal Collegio.
Massime di principio
- Nelle procedure di co-progettazione, la mera indicazione di soggetti come partner di progetto non dimostra la partecipazione in forma associata: in assenza di elementi univoci contrari, i partner possono essere qualificati come collaboratori, con conseguente imputazione dei requisiti di partecipazione al solo ETS che ha presentato la manifestazione di interesse.
- In caso di dubbio interpretativo sulla lex specialis di una procedura competitiva, deve essere preferita l'interpretazione sostanzialistica che favorisca la massima partecipazione, purché compatibile con il testo dell'avviso e con la finalità collaborativa della co-progettazione.
- Nella co-progettazione, la previsione di un finanziamento pubblico massimo non implica necessariamente l'esclusione di proposte recanti costi complessivi superiori: le attività migliorative eccedenti il finanziamento pubblico possono essere poste a carico dell'ETS, purché senza maggiori oneri per l'amministrazione e purché la proposta resti complessivamente attendibile.
- La collaborazione di un ETS nella fase di co-programmazione non determina di per sé un conflitto di interessi nella successiva co-progettazione; occorre la prova di un interesse finanziario, economico o personale effettivo, specifico e documentato, idoneo a minacciare l'imparzialità amministrativa.
- Il sindacato sulle valutazioni qualitative della commissione non può risolversi nella contrapposizione della valutazione soggettiva del concorrente a quella amministrativa, ma richiede la deduzione di specifici errori tecnici, macroscopiche illogicità o evidenti irragionevolezze.
- Quando la lex specialis stabilisce criteri e sub-criteri sufficientemente specifici e associa a ciascuno un punteggio massimo predeterminato, l'attribuzione del punteggio numerico può essere sufficiente a integrare l'obbligo di motivazione della valutazione delle candidature.
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