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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/191

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/191 della Commissione, dell’8 gennaio 2024, recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1303/2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la sicurezza nelle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario dell’Unione europea

Normativa europea32024R0191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/191 interviene in via meramente correttiva su alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1303/2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità sulla sicurezza nelle gallerie ferroviarie. La Commissione rileva un errore nella definizione di "galleria ferroviaria" in cinque lingue, idoneo a ostacolare la corretta interpretazione del termine, e dispone la rettifica. L’atto non modifica il contenuto sostanziale della disciplina per le altre versioni linguistiche.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1303/2014 sulla specifica tecnica di interoperabilità relativa alla sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Ambito di applicazione

Si applica alle versioni linguistiche bulgara, polacca, portoghese, slovena e tedesca del regolamento (UE) n. 1303/2014, limitatamente alla correzione di un errore nella definizione di "galleria ferroviaria" contenuta nel punto 2.4, lettera a), dell’allegato. Non incide sulle altre versioni linguistiche del regolamento né introduce una disciplina autonoma di merito.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1303/2014 sulla sicurezza nelle gallerie ferroviarie

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/191 è un atto di rettifica linguistica adottato dalla Commissione nell’ambito della disciplina UE sull’interoperabilità ferroviaria. Esso non introduce nuove regole di merito, ma corregge errori presenti in alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1303/2014, al fine di garantire un’interpretazione uniforme della definizione di "galleria ferroviaria".

Contesto e finalità

La Commissione constata che le versioni in lingua bulgara, polacca, portoghese, slovena e tedesca del regolamento (UE) n. 1303/2014 contengono errori nella definizione riportata al punto 2.4, lettera a), dell’allegato. Secondo i considerando, tali errori possono ostacolare la corretta interpretazione del termine, rendendo opportuno un intervento correttivo limitato alle versioni interessate.

Ambito della rettifica

La rettifica riguarda esclusivamente:

  • le versioni linguistiche bulgara, polacca, portoghese, slovena e tedesca del regolamento (UE) n. 1303/2014;
  • la definizione di "galleria ferroviaria" contenuta nel punto 2.4, lettera a), dell’allegato.

Non sono interessate le altre versioni linguistiche del medesimo regolamento, che restano immutate.

Base giuridica e procedimento

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base della direttiva (UE) 2016/797, in particolare dell’articolo 5, paragrafo 11. Nei considerando si dà atto che le misure sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, espresso prima dell’adozione del regolamento (UE) n. 1303/2014.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica linguistica del regolamento (UE) n. 1303/2014

Corregge le versioni in lingua bulgara, polacca, portoghese, slovena e tedesca del regolamento (UE) n. 1303/2014, con riferimento all’errore nella definizione di "galleria ferroviaria" di cui al punto 2.4, lettera a), dell’allegato. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

Base giuridica e contesto

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 5, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2016/797, in materia di interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea. I considerando precisano che la correzione è necessaria per evitare incertezze interpretative.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariinteroperabilità ferroviariasicurezza dei trasporti

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