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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/253

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/253 della Commissione, del 9 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limburgse vlaai (IGP)]

Normativa europea32024R0253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione dell’indicazione geografica protetta "Limburgse vlaai" nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione interviene a seguito della pubblicazione della domanda di registrazione presentata dai Paesi Bassi e dal Belgio e dell’assenza di opposizioni motivate entro il termine previsto. Il testo ha contenuto essenzialmente attuativo e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE dell’IGP "Limburgse vlaai" per un prodotto di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Limburgse vlaai" e riguarda la sua iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’effetto è limitato al prodotto identificato come appartenente alla classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Iscrizione di "Limburgse vlaai" come indicazione geografica protetta

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/253 della Commissione dispone la registrazione del nome "Limburgse vlaai" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come IGP. Si tratta di un atto di esecuzione adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama che la domanda di registrazione, presentata dai Paesi Bassi e dal Belgio, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione del nome.

Ambito del prodotto interessato

La denominazione "Limburgse vlaai" identifica un prodotto della classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. Il regolamento non disciplina in dettaglio il disciplinare di produzione, ma conferma l’avvenuta iscrizione della denominazione nel sistema di protezione UE.

Effetti giuridici, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione

L’articolo 1 iscrive il nome "Limburgse vlaai" come IGP nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale della registrazione

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base giuridica, e considera che la domanda era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), senza che fossero notificate opposizioni motivate ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualitàprodotti agricoli e alimentaripanetteria e pasticceria

Testo integrale

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