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Sentenza

Sentenza n. 200/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura de L’Aquila, datato 10 ottobre 2022 e notificato in data 24 ottobre 2022, con cui è stata respinta la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare presentata dalla Società Agricola -OMISSIS- S.S. in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS-; - ogni atto prodromico;

Giustizia amministrativa202200424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata da un datore di lavoro agricolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio della dichiarazione di emersione, fondato sulla condotta del datore di lavoro, consistente nella mancata definizione di sette istanze relative ai flussi stagionali del 2008 e del 2011, nonché nella mancata assunzione di un lavoratore precedentemente autorizzato all'ingresso. Ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, violazione del principio di proporzionalità ed erronea applicazione della legge. In particolare, ha sostenuto che l'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 porrebbe sul lavoratore un onere inesigibile di verificare l'assenza di cause ostative riferibili al datore di lavoro e gli farebbe ricadere le conseguenze negative di condotte esclusivamente datoriali. Ha quindi chiesto l'applicazione analogica dell'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, al fine di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ferma la sanzionabilità del datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Ha rilevato che le circostanze poste a fondamento del diniego non erano contestate: il datore di lavoro non aveva definito sette precedenti istanze per flussi stagionali, nonostante il rilascio dei visti d'ingresso, e non aveva dato seguito all'assunzione del lavoratore. L'art. 103 d.l. 34/2020 non prevede, in caso di rigetto della dichiarazione di emersione per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il rinvio all'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 opera, secondo il giudice, soltanto quando il rapporto di lavoro sia cessato dopo l'emersione, non quando la domanda di regolarizzazione sia respinta per mancanza dei requisiti normativi. La disciplina dell'emersione, avente carattere eccezionale e speciale, non può essere estesa analogicamente oltre i casi previsti. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2023, secondo cui la limitazione del permesso per attesa occupazione alle ipotesi di cessazione sopravvenuta del rapporto non è manifestamente irragionevole né lesiva del principio di uguaglianza, poiché presuppone l'accertata sussistenza originaria dei requisiti dell'emersione; in mancanza di tali requisiti permane la condizione di irregolarità dello straniero. Le spese sono state integralmente compensate. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione delle competenze difensive demandata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    non contempla alcuna possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso di mancato assentimento della sanatoria

    La disciplina speciale dell'emersione del 2020 non consente il rilascio del permesso per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione è rigettata per mancanza dei requisiti normativi o per cause imputabili al datore di lavoro.

  • art. 103, comma 4, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

    Il rinvio all'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 è limitato all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro e non si estende al rigetto della dichiarazione di emersione.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa

    La disposizione sul permesso per attesa occupazione opera nel quadro richiamato dall'art. 103, comma 4, d.l. 34/2020, quando il rapporto di lavoro sia cessato, presupponendo l'avvenuto accertamento dei requisiti di emersione.

  • art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012

    possibilità per il lavoratore di conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione

    La precedente disciplina di regolarizzazione prevedeva una tutela specifica per il lavoratore nei casi di rigetto imputabili esclusivamente al datore di lavoro; tale previsione non è stata riprodotta nell'art. 103 d.l. 34/2020 e non è applicabile analogicamente.

  • art. 9, comma 10, d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012, nell'ambito della precedente disciplina di emersione.

  • art. 3 Cost.

    La Corte costituzionale, come richiamata dal TAR, ha ritenuto non manifestamente irragionevole la diversa disciplina del permesso per attesa occupazione prevista dalla normativa del 2020 rispetto a quella del 2012.

Massime di principio

  • La disciplina dell'emersione del lavoro irregolare prevista dall'art. 103 d.l. 34/2020 è speciale ed eccezionale e deve essere applicata restrittivamente, nei soli casi e nei tempi espressamente previsti.
  • Il rinvio dell'art. 103, comma 4, d.l. 34/2020 all'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 opera quando il rapporto di lavoro, anche stagionale, cessa dopo l'avvio o il perfezionamento dell'emersione; non consente invece il rilascio del permesso per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione è rigettata per la mancanza dei requisiti normativi.
  • La mancata previsione, nell'art. 103 d.l. 34/2020, di un permesso per attesa occupazione in favore dello straniero la cui domanda di emersione sia respinta per fatti imputabili esclusivamente al datore di lavoro non è manifestamente irragionevole, poiché il permesso presuppone l'accertata sussistenza originaria dei requisiti dell'emersione.
  • Non è possibile applicare analogicamente, alla procedura di emersione disciplinata dall'art. 103 d.l. 34/2020, la tutela prevista dall'art. 5, comma 11-bis, d.lgs. 109/2012 per le precedenti procedure di regolarizzazione, quando il legislatore non abbia riprodotto tale previsione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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