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Sentenza

Sentenza n. 712/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 168 del 20 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202502024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 168 del 20 febbraio 2025, recante condanna al pagamento di euro 3.240,30 oltre accessori per spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, notificata all’ente il 3 aprile 2025 e divenuta definitiva nella medesima data secondo l’attestazione del funzionario giudiziario. La sentenza aveva condannato l’Opera Pia al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.240,30 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Decorso il termine legale di 120 giorni dalla notificazione, l’ente non ha provveduto al pagamento. L’ente intimato non si è costituito. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato all’Opera Pia di adottare ogni atto necessario per corrispondere le somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Segretario Generale del Comune di Caltagirone quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario qualificato. Il commissario dovrà, previa richiesta formale del ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, provvedere entro ulteriori 90 giorni a tutte le attività necessarie: stanziamento in bilancio ove occorra, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché reperimento materiale delle somme. La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. È stata esclusa la penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, della natura del credito e dell’entità delle somme. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’ente e liquidate in euro 500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico.

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Decorso il termine legale di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza l’ordine all’amministrazione di adottare tutti gli atti necessari al pagamento delle somme dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta incaricato di dare esecuzione a un giudicato di condanna al pagamento deve porre in essere, ove necessario, tutte le fasi contabili e finanziarie, compreso lo stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, nonché le iniziative per il reperimento materiale delle somme.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento.
  • La penalità di mora può essere negata quando, considerando il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, la natura del credito e l’entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta, previsto a pena di decadenza dall’art. 71 d.P.R. 115/2002, decorre dalla conclusione dell’incarico e non dall’eventuale successivo deposito della relazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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