Cassazione Civile, Ordinanza n. 13402/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società originaria aveva impugnato un avviso di pagamento relativo a maggiori accise sull'energia elettrica per gli anni 2009-2013. La controversia in appello riguardava l'applicabilità dell'esenzione prevista per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: la CTR aveva ritenuto che una società consortile che autoproduce energia elettrica con impianti di potenza disponibile superiore a 200 KW benefici dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 solo per l'energia prodotta e consumata in proprio, e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi di ricorso, ma dagli atti emerge che ha poi depositato rinuncia al ricorso; la rinuncia non risulta accettata dalla controparte costituita.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso. Poiché la dichiarazione di rinuncia all'azione non è stata accettata dai contraddittori costituiti, l'atto è stato qualificato come causa di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; le spese di lite sono state compensate in ragione del venir meno della controversia sottostante. È stata inoltre esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
La CTR ha ritenuto che l'esenzione per l'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile con impianti di potenza disponibile superiore a 200 KW operi solo per l'energia prodotta e consumata in proprio, non anche per quella ceduta ai consorziati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando che la sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse non equivale a soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto, ma non applicato nel caso concreto per difetto dei presupposti.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non accettata dalle controparti costituite, determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il ricorso diviene improcedibile o inammissibile per ragioni sopravvenute legate al venir meno della controversia, è possibile compensare le spese di lite.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di inammissibilità sopravvenuta non riconducibili a soccombenza della parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13356/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13360/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →