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Sentenza

Sentenza n. 4877/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 962/2025, emessa dal Tribunale di Nola - Sez. Lavoro pubblicata il 7/05/2025, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente, per i precari;

Giustizia amministrativa202600127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 962/2025 del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la Carta del docente, per il corrispondente valore relativo all'anno scolastico 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nonché al pagamento delle spese di lite. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e si è costituito con una memoria di stile chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico dell'amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato determinato in euro 500,00, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo

    La disposizione consente di accertare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'attuazione, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem

    L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice può essere esaminata dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994

    Il giudicato da eseguire comprende l'attribuzione della Carta del docente e la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali nei limiti stabiliti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche per dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente la decisione.
  • Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnarle un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'amministrazione competente, con facoltà di delega, e può essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio.
  • Le spese dell'eventuale attività commissariale e quelle del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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