Sentenza n. 4877/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 962/2025, emessa dal Tribunale di Nola - Sez. Lavoro pubblicata il 7/05/2025, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente, per i precari;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 962/2025 del Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la Carta del docente, per il corrispondente valore relativo all'anno scolastico 2023/2024, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nonché al pagamento delle spese di lite. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale e si è costituito con una memoria di stile chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico dell'amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario è stato determinato in euro 500,00, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo
La disposizione consente di accertare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'attuazione, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem
L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione debitrice può essere esaminata dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994
Il giudicato da eseguire comprende l'attribuzione della Carta del docente e la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali nei limiti stabiliti dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo azionato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche per dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente la decisione.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnarle un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell'amministrazione competente, con facoltà di delega, e può essere autorizzato a compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese eventuali modifiche di bilancio.
- Le spese dell'eventuale attività commissariale e quelle del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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