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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10586/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la proroga del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., sostenendo che il provvedimento si fonda su assiomi errati e mere asserzioni: critica la ricostruzione del suo ruolo (contestando la qualificazione di vertice del clan, dedotta soprattutto da vincoli di parentela), invoca la perdita di potere del gruppo a seguito di numerosi arresti, evidenzia il lungo periodo di detenzione e l'espiazione delle pene ostative, la mancanza di sostegno economico e l'assenza di rilievo delle più recenti operazioni di polizia nei suoi confronti, nonché le sue precarie condizioni di salute. Denuncia, infine, illogicità e violazione di legge nella motivazione del Tribunale di sorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato alla violazione di legge e ai casi di motivazione del tutto carente. Il giudice ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva valorizzato: la biografia criminale e il ruolo accertato con sentenze irrevocabili (componente del "gruppo di fuoco" nella faida), la perdurante operatività del sodalizio comprovata da ripetute indagini e operazioni fino a epoca recente (con riscontro anche di capacità di infiltrazione nell'amministrazione penitenziaria), nonché la condotta carceraria negativa con numerosi rapporti disciplinari. La Corte ha escluso la possibilità di rimettere in discussione i fatti in sede di legittimità e ha respinto le doglianze sull'effetto retroattivo della disciplina 41-bis, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    comma 2-bis; comma 2-sexies; comma 2, ultima parte

    La disposizione consente la proroga biennale del regime differenziato se non sia venuta meno la capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali; il controllo in Cassazione è limitato alla violazione di legge e alla carenza assoluta della motivazione

  • legge 23 dicembre 2002, n. 279

    art. 2 (sostituzione del comma 2-bis)

    Ha modificato la disciplina sull'applicazione e proroga del 41-bis, prevedendo i periodi biennali di proroga

  • art. 25, comma 2 Cost.

    Richiamato in relazione alla doglianza di retroattività: la Corte ha ritenuto non sussistere violazione del divieto di retroattività rispetto all'applicazione del regime speciale sulle modalità esecutive della pena

  • Corte costituzionale

    Principio secondo cui la disciplina del regime speciale non viola il divieto di retroattività se incide solo sulle modalità esecutive della pena e se la pena unificata è considerata ai fini del regime

  • Cass. Sez. U.

    n. 25080 del 28/5/2003 (Pellegrino)

    Chiarisce i limiti del sindacato di legittimità: la motivazione deve avere requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; in loro mancanza la Corte può intervenire

  • Cass. Sez. 1

    n. 2660 del 9/10/2018 (Vinciguerra)

    Elenca indicatori di attualità del pericolo di collegamento (profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, nuove incriminazioni), specificando che non è sufficiente il mero decorso del tempo

  • Cass. Sez. 5

    n. 40673 del 30/5/2012 (Badagliacca)

    Ribadisce che la mancanza di elementi dimostrativi del venir meno del pericolo legittima la proroga del 41-bis

  • Cass. Sez. 1

    n. 32337 del 3/7/2019 (Graviano)

    Stato che il solo richiamo generico ai risultati del trattamento penitenziario non è idoneo a dimostrare la cessazione del pericolo

  • Cass. Sez. 1

    n. 36706 del 15/06/2021 (Tornese)

    Conferma che la disciplina del regime speciale riguarda modalità esecutive della pena e non la sua natura, disinnescando profili di retroattività

Massime di principio

  • La proroga del 41-bis si valuta sulla base di indicatori concreti (profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, nuove incriminazioni, elementi che dimostrino legami con l'esterno) e non sul mero decorso del tempo
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato alla violazione di legge e alla motivazione del provvedimento: non è consentita una rivalutazione di merito dei fatti già apprezzati dal giudice del merito
  • Per contestare validamente una proroga occorre dimostrare che la motivazione è del tutto carente, incoerente o priva dei minimi requisiti logici; argomentazioni meramente confutative sono inammissibili
  • Elementi come condotta carceraria (rapporti disciplinari, atteggiamenti intimidatori), informative delle direzioni antimafia e operazioni di polizia che attestino infiltrazioni o operatività del clan hanno forte peso probatorio nella valutazione del pericolo di collegamento
  • La mancata prova di assistenza economica o l'assenza di menzione in recenti indagini non escludono automaticamente la sussistenza del pericolo: serve una valutazione complessiva e specifica degli elementi
  • Questioni di salute del detenuto possono essere rilevanti, ma devono essere documentate e valutate in relazione alla capacità reale di mantenere contatti con l'associazione; da sole non determinano la cessazione del 41-bis
  • Le obiezioni basate sul presunto effetto retroattivo della disciplina del 41-bis sono normalmente respinte se la normativa riguarda le modalità esecutive della pena e la pena è stata unificata ai fini esecutivi

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