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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27819/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di lavoro cessato e da una sequenza di giudizi tra il lavoratore e la società datrice. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto risolto il rapporto per mutuo consenso e aveva condannato il lavoratore alla restituzione di somme percepite a titolo di indennità supplementare e di mancato preavviso. In appello, invece, era stata accertata la nullità della risoluzione automatica del rapporto prevista dal CCNL ed era stato riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno per la disoccupazione conseguente all'illegittima estromissione. Successivamente la società aveva intimato precetto in forza della sentenza di primo grado, sostenendo che il relativo capo di condanna alla restituzione fosse passato in giudicato perché non riformato dalla sentenza d'appello; il lavoratore aveva proposto opposizione all'esecuzione, respinta in appello. Gli eredi del lavoratore hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello del 2006 avrebbe integralmente riformato la decisione di primo grado e comunque avrebbe implicitamente detratto le somme oggetto di condanna restitutoria; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c. in relazione agli artt. 474, 475, 479 e 480 c.p.c., deducendo che la società non avrebbe potuto agire esecutivamente su una sentenza di primo grado interamente riformata in appello, per effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non rispettassero il principio di specificità dei motivi di ricorso, perché i ricorrenti non avevano trascritto né il contenuto della sentenza di primo grado né l'atto di appello, né avevano indicato con precisione la loro collocazione nei fascicoli processuali. La Corte ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva legittimamente interpretato il precedente giudicato, rilevando che il capo autonomo della sentenza di primo grado relativo alla restituzione delle indennità non era stato impugnato e non era stato toccato dalla successiva pronuncia di appello, con conseguente sua definitività e legittimità dell'azione esecutiva della società. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come norma sulla stabilità del giudicato sostanziale; la Corte non ne ravvisa la violazione perché il capo restitutorio non risultava riformato e quindi era passato in giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per il giudicato formale; la Corte esclude che la decisione d'appello abbia eliminato il capo di condanna non impugnato.

  • art. 617 c.p.c.

    invocato per contestare l'esecuzione, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato in relazione al titolo esecutivo posto a base del precetto.

  • art. 475 c.p.c.

    richiamato in relazione alla formazione e uso del titolo esecutivo.

  • art. 479 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione del titolo e del precetto.

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato in relazione all'atto di precetto impugnato.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato come presidio del principio di specificità: il ricorso deve riprodurre il contenuto degli atti rilevanti e indicarne la precisa collocazione processuale.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come ulteriore onere di deposito/individuazione degli atti e documenti rilevanti per il giudizio di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per il vizio di violazione di legge rispetto al quale operano gli oneri di specificità degli atti processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio motivazionale rispetto al quale vale il medesimo onere di specificità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma introduttiva della previsione sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che coinvolga atti processuali o documenti decisivi, il principio di specificità impone la riproduzione del contenuto rilevante dell'atto e l'indicazione precisa della sua collocazione nel fascicolo; la mera menzione degli allegati non è sufficiente.
  • La censura di violazione del giudicato o dell'efficacia sostitutiva della sentenza d'appello richiede di dimostrare, con il contenuto degli atti e dei provvedimenti richiamati, che il capo di decisione invocato sia stato effettivamente impugnato e riformato.
  • Quando la sentenza d'appello accoglie l'impugnazione solo nei limiti delle domande effettivamente devolute, i capi autonomi della sentenza di primo grado non investiti dall'appello restano definitivi e possono costituire valido titolo esecutivo.
  • In sede esecutiva, il giudicato formatosi su un capo autonomo non può essere neutralizzato mediante letture estensive della sentenza di appello in assenza di un dato testuale che ne mostri la riforma o la detrazione implicita.
  • Il difetto di specificità dei motivi nel ricorso per cassazione può condurre all'inammissibilità anche quando le censure appaiano astrattamente attinenti a questioni di giudicato o di validità del titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoLicenziamento
RamiProcesso civileLavoroEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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