Cassazione Penale, Sentenza n. 17525/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revoca della confisca disposta dal Tribunale di Messina il 28/03/2011 su diversi beni (abitazione e più veicoli) sostenendo che i redditi dichiarati della famiglia erano idonei a giustificare gli acquisti ovvero che non era provata la correlazione temporale tra la pericolosita sociale di Giuseppe Trischitta e le acquisizioni patrimoniali; contestavano inoltre la motivazione del provvedimento di revoca della Corte territoriale, deducendo carenza argomentativa e l'assenza di certezza sull'illiceità delle somme impiegate per gli acquisti. I ricorrenti richiamavano anche precedenti giurisprudenziali per sostenere che il reato associativo del 2019 non produceva automaticamente redditi illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando il decreto della Corte di Appello di Messina che aveva rigettato le istanze di revoca. La Suprema Corte ha ritenuto che il sindacato in sede di cassazione, nel caso di revoca di misure ablatorie irrevocabili, sia limitato a questioni di diritto (violazioni di legge e mancanza di motivazione intesa nei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità). Ha inoltre ritenuto che non fossero state apportate prove nuove o errori genetici dell'ablazione tali da giustificare la revoca, e ha confermato che la pericolosità sociale di Trischitta era adeguatamente dimostrata (con condanne passate e successiva condanna del 2019) e che la dimensione temporale della pericolosità giustificava l'ablazione dei beni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte valuta se la motivazione possiede i requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione di tipo mafioso usata per accertare l'appartenenza a consorterie criminali e quindi la pericolosità sociale del soggetto
art. 24-ter d.lgs. 8 giugno 2001, n.231
art. 24-ter, d.lgs. 8/6/2001, n.231
Riconosce che consessi criminali possono avere capacita autonoma di generare redditi, conforto argomentativo alla possibilità che associazioni producano proventi illeciti
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i parametri di censura in grado di essere esaminati in cassazione; richiamato per delimitare le pretese rivalutazioni di merito non ammissibili in questa sede
Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014 (Spinelli)
Sez. U, n. 4880 del 29/06/2014 (Spinelli)
Principio secondo cui la pericolosità sociale ha valore temporale: sono suscettibili di ablazione i beni acquistati nell'arco temporale in cui la pericolosità si è manifestata; per la pericolosità qualificata occorre individuare inizio e fine
Sez. U, n. 57 del 19/12/2006 (Auddino)
Sez. U, n. 57 del 19/12/2006 (Auddino)
La misura ablativa irrevocabile può essere revocata solo in presenza di un'invalidita genetica dell'originario provvedimento
Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
La revoca di confisca definitiva richiede elementi di novita, sopravvenuti o incolpevolmente scoperti, idonei a mutare radicalmente la valutazione svolta nel procedimento di prevenzione
Sez. 1, Sentenza n. 7860 del 20/01/2015 (Meli)
Sez. 1, n. 7860 del 20/01/2015 (Meli)
Precedente sulla non automatica produttivita di redditi illeciti del reato associativo citato dalla difesa; la Corte ha ritenuto quel precedente non pertinente al caso di confisca di prevenzione
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità in cassazione sulle revoche di confische irrevocabili è limitato a violazioni di legge e a vizi di insufficienza motivazionale intesa come mancanza dei requisiti minimi; non sono ammesse semplici rivalutazioni di merito
- La revoca di una confisca definitiva è possibile solo se si dimostra un'invalidità 'genetica' del provvedimento o se emergono elementi di novità probatoria, sopravvenuti o incolpevolmente scoperti, idonei a mutare radicalmente la valutazione originaria
- Per la confisca di prevenzione è cruciale il nesso temporale tra la pericolosità sociale e le acquisizioni patrimoniali: possono essere confiscati, di regola, i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata
- Le condanne e gli elementi di fatto che dimostrano una protratta partecipazione ad ambienti criminali rafforzano la valutazione di pericolosità sociale e la legittimità dell'ablazione dei beni correlati temporalmente
- Il richiamo a precedenti che escludono la producibilita di redditi da taluni reati associativi non è automaticamente risolutivo: va valutata la specifica natura della misura (preventiva vs. patrimoniale) e il contesto probatorio
- Per impugnare efficacemente una confisca definitiva occorre produrre documentazione nuova e probatoria sull'origine lecita dei beni o elementi che dimostrino il vizio originario del procedimento; semplici contestazioni assertive non sono sufficienti
- Nel valutare i ricorsi in materia di misure ablatorie è utile costruire la difesa su tre assi: prova documentale dell'illecito o della liceità delle somme, dimostrazione dell'assenza di nesso temporale con la pericolosità, e questione di diritto rilevabile in cassazione (es. violazione di legge o mancanza di motivazione)
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