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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. 201/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 239/2024, pubblicata in data 30/01/2025 e notificata il 19/03/2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente per complessivi euro 3.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 201/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a erogare alla ricorrente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 3.000,00, corrispondenti agli anni scolastici indicati nella pronuncia. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 19 marzo 2025, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero, qualora nelle more non avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente nella misura stabilita dal giudicato. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnando al commissario il termine di 120 giorni dalla richiesta di intervento. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale del contenzioso e dall'elevata ripetitività dell'attività difensiva.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso per l'esecuzione del titolo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha imposto a un'Amministrazione statale l'erogazione di un beneficio e l'Amministrazione non vi adempie, il privato può proporre giudizio di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inadempimento, il giudice deve ordinare all'Amministrazione di dare piena esecuzione alla pronuncia entro un termine stabilito nella decisione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei suoi poteri al persistente inadempimento dell'Amministrazione allo scadere del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega a un dirigente dell'articolazione territoriale competente, e può adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento può avvenire mediante il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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