Cassazione Penale, Sentenza n. 43552/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo (valore complessivo €1.121.394,56) disposto nei confronti dei ricorrenti con riferimento a reati fiscali e patrimoniali (artt. 2, 8 d.lgs. 74/2000; 646 c.p.; 648-ter c.p.; artt. 2625 e 2634 c.c.). I ricorrenti deducevano violazione di legge per carenza e apparenza della motivazione in relazione alle esigenze cautelari (periculum in mora/pericolo di dispersione) e per violazione del principio di proporzionalità nella determinazione del quantum sottoposto a sequestro, sostenendo che il Tribunale del riesame non avesse adeguatamente rivalutato tali profili in sede di rinvio
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando fondati i motivi. Ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Pescara e disposto che, nel nuovo giudizio, il Tribunale valuti nuovamente e con motivazione concreta: (i) il periculum in mora sia per il sequestro impeditivo (art. 321, comma 1, c.p.p.) sia per il sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.), distinguendo chiaramente le rispettive esigenze; (ii) l'adeguatezza e la proporzionalità della misura rispetto ai singoli beni o categorie di beni e ai profili di effettiva strumentalità del patrimonio all'illecita attività societaria; (iii) la quantificazione del profitto confiscabile e la verifica, almeno formale, della capacità patrimoniale dei destinatari (per valutare rischio di dispersione o incapienza). La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale meramente apparente e insufficiente, soprattutto in ordine alla determinazione del valore sequestrato e alla mancata valutazione dell'incidenza di prescrizioni e pagamenti legittimi (es. liquidatore giudiziale) sulla quantificazione del profitto.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 2
Norma penale tributaria richiamata come fattispecie contestata; la Corte non entra nel merito della responsabilità ma ne segnala la rilevanza ai fini del fumus.
d.lgs. 74/2000, art. 8
Ulteriore disposizione del codice tributario penale citata tra i reati oggetto di indagine; rileva per la valutazione del fumus e del profitto confiscabile.
codice penale, art. 646
Reato di appropriazione indebita richiamato tra le ipotesi di reato cui è collegato il sequestro; considerato ai fini del fumus.
codice penale, art. 648-ter
Reato di ricettazione/impiego di proventi illeciti indicato fra le fattispecie connesse al sequestro finalizzato alla confisca.
codice civile, art. 2625
Frode in esercizio del commercio; citata come fattispecie connessa all'attività societaria ritenuta strumentale.
codice civile, art. 2634
Responsabilità degli amministratori verso la società; richiamata in relazione all'assetto societario e al ruolo degli odierni ricorrenti.
codice di procedura penale, art. 321, comma 1
Norma che disciplina il sequestro preventivo impeditivo; la Corte ribadisce che la sua applicazione richiede motivazione specifica sul pericolo concreto che la disponibilità dei beni consenta nuove condotte illecite e una valutazione di adeguatezza/proporzionalità rispetto ai beni sequestrati.
codice di procedura penale, art. 321, comma 2
Norma che disciplina il sequestro finalizzato alla confisca; la Corte sottolinea la necessità di motivare il periculum in mora in relazione al rischio di dispersione del profitto e di valutare la capacità patrimoniale dei soggetti interessati.
codice di procedura penale, art. 324
Norma che regola l'ordinanza del giudice nell'ambito del riesame; rilevante per il controllo giurisdizionale del provvedimento cautelare.
codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Regola il ricorso per cassazione contro le ordinanze previste dall'art. 324; la Corte conferma che il vizio di motivazione (assente o meramente apparente) può integrare la violazione di legge consentendo il sindacato in cassazione.
Sentenza Sezioni Unite "Ellade"
Principio richiamato in tema di sequestro finalizzato alla confisca: occorre motivazione autonoma circa l'esigenza anticipatoria della confisca e sulle ragioni per cui il bene potrebbe essere disperso, modificato o alienato nelle more del giudizio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime citate: Bevilacqua, Pellegrino, Ivanov, Martinis, Onorati, Benzoni)
Richiamate per precisare i criteri della motivazione (assenza vs apparente), i requisiti minimi di coerenza e adeguatezza della motivazione e per il principio che la proporzionalità richiede verifica del profitto e della capacità patrimoniale.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo (sia impeditivo che finalizzato alla confisca) richiede una motivazione concreta e specifica sul pericolo concreto: non bastano affermazioni generiche sul rischio di reiterazione o di depauperamento del patrimonio.
- Il giudice deve distinguere chiaramente la funzione del sequestro (impeditivo ex art.321, comma 1 vs finalizzato alla confisca ex art.321, comma 2) e motivare separatamente le esigenze connesse a ciascuna funzione.
- Il principio di proporzionalità impone di collegare il valore complessivo del sequestro all'effettivo profitto del reato: occorre quantificare il vantaggio illecito e considerare elementi che ne riducano l'ammontare (prescrizione, pagamenti leciti, atti del liquidatore giudiziale).
- Per il sequestro finalizzato alla confisca il giudice deve valutare, anche se in modo sintetico, la capacità patrimoniale del soggetto per verificare il rischio di dispersione o l'eventuale incapienza del patrimonio.
- Motivazioni meramente formali o basate su formule di stile sono insufficienti: la motivazione deve rendere comprensibile l'itinerario logico e le ragioni della scelta, indicando perché non è possibile limitare l'oggetto del sequestro in modo meno lesivo dei diritti.
- La verifica della corrispondenza tra beni sequestrati e oggetto della confisca (ad es. determinazione del valore delle quote sociali) è, in larga parte, questione propria della fase esecutiva, ma la legittimità della misura cautelare richiede comunque una base motivazionale sulla scelta del valore da sottoporre a vincolo.
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